LA CLAUSOLA CLAIMS VA SOTTOPOSTA AD UN GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA
Cass. Civ. S.U.; relatore dott. Amendola n. 9140/2016
Con la recentissima, e attesa, pronuncia le Sezioni Unite della Corte di legittimita` analizzano compiutamente la dibattuta questione dell’ammissibilita` della clausola claims made, la quale come noto si caratterizza per il fatto che la copertura e` condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset close), cosi` distinguendosi dallo schema denominato “loss occurrence”, o “insorgenza del danno”, sul quale e` conformato il modello delineato dall’art. 1917 cod. civ., in base al quale la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.
Anzitutto, le S.U. definiscono le due principali tipologie di clausole claims made offerte dalla prassi commerciale:
a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operativita` della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, come quello dedotto in giudizio, alle condotte poste in essere anteriormente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto);
b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Cio` premesso, e` interessante notare come le S.U. escludano che la clausola possa considerarsi di per se´ nulla poiche´:
-
i) non puo` venire in rilievo l’art. 2965 c.c., non trattandosi di una decadenza convenzionale;
-
ii) l’eventuale violazione dell’obbligo di buona fede ex art. 1175 c.c. non potrebbe, comunque, mai avere
forza ablativa di un vincolo convenzionalmente assunto;
iii) non genera l’attivazione del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 1419, secondo comma, c.c. posto che unicamente la violazione di precetti inderogabili concernenti la validita` del contratto e` suscettibile di determinarne la nullita`, non gia` l’inosservanza di norme, quand’anche imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, inosservanza che puo` costituire solo fonte di responsabilita` per danni;
iv) non si tratta di nullita` ai sensi dell’art. 1895 c.c. per assicurazione di rischio gia` verificatosi poiche´ l’estensione della copertura alle responsabilita` dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto non fa venir meno l’alea e, con essa, la validita` del contratto, se al momento del raggiungimento del consenso le parti (e, in specie, l’assicurato) ne ignoravano l’esistenza, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilita` del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ.;
v) non si puo` parlare di inefficacia ai sensi dell’art. 1341, comma II, poiche´ essa non si struttura come clausola limitativa della responsabilita`, andando piuttosto a circoscrivere l’oggetto del contratto.
Le S.U. hanno esaminato anche l’eventuale contrarieta` della clausola con la struttura propria del contratto di assicurazione, verificando se la claims made possa stravolgere a danno dell’assicurato, la struttura tipica del contratto, quale delineato nell’art. 1917 c.c., dovendo essere considerata nulla vanificando la causa del contratto di assicurazione nel trasferimento all’assicuratore del rischio derivante dall’esercizio dell’attivita` professionale, non potendo essere la semplice richiesta risarcitoria oggetto dell’obbligo di manleva.
La tesi dell’intangibilita` del modello codicistico si scontra, secondo le S.U., contro il chiaro dato testuale costituito dall’art. 1932 cod. civ., che tra le norme inderogabili non menziona il primo comma dell’art. 1917 cod. civ., consentendosi pertanto alle parti di modulare, nella maniera ritenuta piu` acconcia, l’obbligo ivi contenuto.
Immediato chiedersi fino a che punto le parti possono spingersi nella riconosciuta loro facolta` di variare il contenuto del contratto e quale il limite oltre il quale la manipolazione dello schema tipico e` in concreto idoneo ad avvelenarne la causa.
Il costrutto elaborato dalle S.U., permette di affermare che tutte le critiche relative ad invalidita` o nullita` della clausola devono in realta` essere declinate nella ben piu` scivolosa chiave della immeritevolezza di tutela dell’assicurazione con clausola claims made, segnatamente di quella mista, in ragione della significativa delimitazione dei rischi risarcibili, del pericolo di mancanza di copertura in caso di mutamento dell’assicuratore e delle conseguenti, possibili ripercussioni negative sulla concorrenza tra le imprese e sulla liberta` contrattuale.
La suddetta prospettazione di immeritevolezza e`, in via di principio, infondata con riferimento alle clausole c.d. pure che, non prevedendo limitazioni temporali alla loro retroattivita`, svalutano del tutto la rilevanza dell’epoca di commissione del fatto illecito, mentre l’esito dello scrutinio sembra assai piu` problematico con riferimento alle clausole c.d. impure, a partire da quella, particolarmente penalizzante, che limita la copertura alla sola ipotesi che, durante il tempo dell’assicurazione, intervengano sia il sinistro che la richiesta di risarcimento. In definitiva, dunque, una clausola claims made mista o impura non e` vessatoria ma in presenza di determinate condizioni puo` essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza, ovvero laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, valutazioni tutte da demandarsi al Giudice di merito.
Quanto poi agli effetti della valutazione di immeritevolezza, essi, continuano le S.U., non possono non avere carattere reale, con l’applicazione dello schema legale del contratto di assicurazione della responsabilita` civile, e cioe` della formula loss occurrence.
Dopo aver risolo in questi termini la vexata quaestio relativa alla ammissibilita` della clausola claims made, le Sezioni Unite propongono per altro verso un preciso – ed assai importante - giudizio di negata meritevolezza nel caso in cui la polizza – in particolare con riferimento all’introduzione, in taluni settori, dell’obbligo di assicurare la responsabilita` civile (peraltro senza prevedere un parallelo obbligo dell’assicuratore sul tema) connessa all’esercizio della propria attivita` – comunque articolata esponga il garantito a buchi di copertura, non essendo nel caso della responsabilita` professionale obbligatoria possibile non tenere in considerazione il preminente interesse del danneggiato, esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa attivita` del professionista restino, per incapienza del suo patrimonio, a carico della parte incolpevole e danneggiata.
ONERE PROBATORIO E MASSIMALE DI POLIZZA R.C.T.
Cassazione civile, sez. III, 18 febbraio 2016 n. 3173, Pres. Chiarini-Rel. Rossetti
La motivazione della sentenza presenta dei profili di interesse assicurativo con riferimento al par. 8.4, ove si esamina il motivo d’impugnazione relativo alla distribuzione dell’onere probatorio del massimale di una polizza per la responsabilita` civile.
In particolare, la Cassazione rileva un larvato contrasto giurisprudenziale in seno alla stessa sezione Terza, giungendo ad enucleare due distinti orientamenti.
Secondo il primo, sarebbe sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale: sicche´ ove l’assicuratore non lo assolva, la domanda di garanzia proposta dall’assicurato andra` accolta comunque, a prescindere da qualsiasi limite di massimale (Cass. 17459/2006); il secondo, invece, addosserebbe all’assicurato l’onere della prova dell’entita` del massimale, rendendosi impossibile la condanna dell’assicurazione, nel caso in cui tale onere non fosse assolto (Cass. 10811/2011).
La Corte ritiene che debba essere preferito il primo orientamento poiche´ il massimale di polizza R.C.T., non puo` essere considerato alla stregua di un elemento essenziale del contratto, idoneo a porsi come fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato; si tratterebbe, piuttosto, di un fatto impeditivo di cui dovra` farsi carico l’assicuratore, posto che il fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilita` civile e` l’avverarsi d’un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto.
DANNO MORALE SOGGETTIVO E AUTOMATISMO RISARCITORIO
Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3260, Pres. Ambrosio-Rel. Carluccio
Con questa pronuncia, la Cassazione torna sul tema della risarcibilita` del danno morale soggettivo, chiarendone ancora una volta il meccanismo applicativo, alla luce delle cc.dd. sentenze gemelle del 2008.
In particolare, si contestava la quantificazione del danno morale soggettivo operata dal giudice di merito, il quale lo aveva parametrato ad una percentuale secca del danno biologico permanente; a tal proposito, la sentenza di secondo grado stabiliva che tale quantificazione non potesse ammettersi in quanto, specie dopo l'arresto delle Sezioni Unite (n. 26972 del 2008), il danno morale soggettivo non puo` piu` configurarsi come conseguenza immediata e diretta della durata e dell'intensita` della lesione psicofisica, necessitando di una dimostrazione e motivazione specifica.
La Cassazione, pur confermando il principio secondo cui la liquidazione del danno morale non deve avvenire secondo automatismi in percentuale al danno biologico, precisa che lo stesso non deve essere inteso come un divieto a priori di parametrare la sofferenza soggettiva al danno alla salute; cio` che e` necessario, invece, e` che non si producano duplicazioni a seguito di automatismi risarcitori.
In definitiva, la Corte ammette che il metodo utilizzato dal giudice di merito possa essere valido come semplice parametro equitativo, fermo restando che, comunque, anche l’esistenza della sofferenza morale richiede un accertamento del pregiudizio subito, quantomeno con metodo presuntivo, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro.