02.2026

Cass., 22 gennaio 2026, n. 1497                                                                       

 

Sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e sui limiti del devolutum

 

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, soffermandosi in particolare sui criteri tabellari applicabili, sui limiti del giudizio di legittimità e sull’inammissibilità delle censure che introducano questioni nuove rispetto al giudizio di merito.

 

Nel caso di specie, la ricorrente aveva adito il giudice di primo grado, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale; il giudice provvide alla relativa liquidazione sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con successiva conferma da parte della competente Corte d’Appello.

Avverso tale ultima statuizione la ricorrente propose ricorso per Cassazione, lamentando che la liquidazione del danno da parte dei Giudici di merito era avvenuta sulla scorta del criterio tabellare cd. A forbice in luogo di quello cd. a punti.

 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dal momento che nel giudizio di merito la parte non aveva mai contestato l’utilizzo delle Tabelle milanesi ma solo la loro applicazione nel minimo, senza riconoscimento di un’adeguata personalizzazione. A sostegno d tale rigetto, la Corte ha richiamato un proprio precedente secondo il quale i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., n. 907 del 2018).

 

Inoltre, i Giudici di legittimità hanno ribadito che i diversi criteri tabellari (a forbice o a punti) si fondano su presupposti fattuali e logiche valutative differenti e, pertanto, la scelta dell’uno o dell’altro deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito. Ne consegue che, ove in appello la censura abbia riguardato esclusivamente la mancata personalizzazione o la liquidazione nel minimo, non è consentito, in sede di legittimità, invocare un diverso criterio tabellare, poiché esso costituirebbe indubbiamente un aliquid novi.

 

In definitiva, la Suprema Corte, dando seguito ai precedenti in materia, ha enunciato il principio di diritto secondo cui fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale, va applicata la tabella c.d. “a punti”, ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l’adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. “a forbice”), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione, la richiesta di applicazione della tabella a punti proposta per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile, trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali.

 

Cass., 4 febbraio 2026, n. 2363                                                                                         

 

Sull’obbligo di conduzione a mano della bicicletta sulle strisce pedonali

 

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è occupata di valutare la condotta del ciclista che attraversa le strisce pedonali rimanendo in sella alla bicicletta, chiarendo se tale comportamento comporti o meno il diritto di precedenza tipico del pedone.

 

Anzitutto, la Suprema Corte, ha rilevato che, pur in assenza di un’espressa (o meglio, univoca) previsione normativa -alcune considerazioni “sistematiche”, oltre a taluni precedenti di questa Corte, conducono a ritenere che, in caso di attraversamento a mano di strisce pedonali, sussista a carico dei ciclisti l’obbligo di condurre il veicolo “a mano”.

Invero, il codice della strada individua alcune “aree” destinate all’esclusiva fruizione dei pedoni, in ragione dell’estrema vulnerabilità degli stessi nella circolazione stradale. Esse sono: marciapiede, passaggio pedonale e attraversamento pedonale. Già su tali basi, quindi, deve escludersi che i velocipedi (che sono, a tutti gli effetti, dei “veicoli”, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 1, lett. c, del codice della strada), possano transitare, se non portati a mano, sulle strisce pedonali. Né, in senso contrario, può richiamarsi l’art. 182, comma 4, cod. strada, secondo cui, come detto, i ciclisti “devono condurre il veicolo a mano” – con la conseguenza di essere “assimilati ai pedoni” (anche quanto al diritto di precedenza) – “quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni”.

 

Più precisamente, tale norma non può essere intesa nel senso di facoltizzare in senso assoluto i ciclisti a transitare, in sella al proprio veicolo, lungo gli attraversamenti pedonali (salvo l’obbligo di condurre il mezzo a mano, in caso “di intralcio o pericolo per i pedoni”), dal momento che l’art. 3 del codice della strada individua tale parte della sede stradale – al pari del marciapiede e del passaggio pedonale – come zona di transito esclusivo dei pedoni. Sicché, in definitiva, l’art. 182, comma 4, cod. strada può trovare applicazione, nella parte in cui consente il transito “in sella” al velocipede, solo con riferimento a quelle zone ove risulta ammessa una circolazione “promiscua”, pure contemplata dall’art. 3 cod. strada.

 

Dunque, risulta confermato che la possibilità di percorrere gli attraversamenti pedonali, in sella alla bicicletta, è circoscritta ai casi in cui essi siano situati allo sbocco di percorsi promiscui. Al di fuori di tale ipotesi si tratta, invece, di comportamento non consentito.

 

In definitiva, la Suprema Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto:

“ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell’art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorchè, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni”.

 

Cass., 5 febbraio 2026, n. 2526 e 2528

 

Sulla responsabilità oggettiva per danno cagionato da animali e sull’onere probatorio a carico del danneggiato                                                                                                                                

 

Con due sentenze gemelle, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla disciplina della responsabilità civile per i danni cagionati da animali, con specifico riferimento all’ipotesi in cui si verifichi un sinistro stradale che coinvolga quest’ultimi, chiarendo l’assetto degli oneri probatori e la relazione tra l’art. 2052 c.c. e l’art. 2054 c.c.

 

Innanzitutto, con la sentenza n. 2526, la Suprema Corte ha svolto un’articolata ricostruzione sistematica dei principi in materia, muovendo dalla conferma dell’orientamento ormai consolidato secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell' art. 2052 c.c. e nell'azione di risarcimento del relativo danno la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione (per la completa enunciazione dei relativi principi di diritto, cfr. Cass., Sez. 3, n. 7969 del 20/04/2020; Sez. 3, n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente, ex multis Sez. 3, n. 12113 del 22/06/2020; Sez. 3, n. 13848 del 6/07/2020; Sez. 3, n. 17253 del 21/06/2024).

 

Il nucleo innovativo della pronuncia è rappresentato, tuttavia, dalla precisa puntualizzazione dei rapporti tra l’art. 2052 c.c. e l’art. 2054 c.c., con il superamento del tradizionale modello del concorso tra presunzioni.

 

Infatti, l’art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione, tanto meno di “condotta colposa dell’animale”, applicabile nel caso in cui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, ma esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati dagli animali.

 

Viceversa, la presunzione di cui all' art. 2054, comma 1, c.c., pur potendo operare anch'essa nella fattispecie, finisce allora per assumere, in quest'ottica ed in questo complessivo quadro sistematico, un ruolo esclusivamente residuale. Essa opererà, in concreto, solo nell' ipotesi in cui, nonostante la prudente e compiuta analisi del materiale probatorio disponi-bile, il giudice non sia in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente in modo tale da potere accertare senza alcun dubbio l'apporto causale all'evento dannoso (esclusivo o, eventualmente, quanto meno in una determinata misura concorrente) che sia effettivamente imputabile al comportamento dell'animale, cioè quel che deve essere oggetto di prova da parte dell'attore e che, correlativamente, individuerà necessaria-mente, per il principio di esclusione (secondo il principio logico, ancor prima che giuridico, per cui " inclusio unius est exclusio alterius") il medesimo apporto, invece, eventualmente e correlativamente imputabile, in tutto o in parte, alla condotta di guida del conducente del veicolo.

 

Con tale sentenza, la Suprema Corte ha enucleato il seguente principio di diritto: "in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all'art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correla-zione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell'ani-male, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correla-zione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà tro-vare accoglimento, nemmeno parziale".

 

Per quanto concerne, poi, la sentenza n. 2528 del 5 febbraio 2026, questa muove dall’ipotesi in cui il sinistro stradale si sia verificato con un animale di proprietà privata, affidato temporaneamente a un soggetto diverso dal proprietario.

 

La Suprema Corte, muovendo dall’affermazione del carattere oggettivo della responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c., ribadisce che ai fini dell’applicazione di tale norma non rileva la condotta colposa del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, bensì rileva il mero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell’animale, con la conseguenza che il proprietario risponde del danno cagionato dall’animale indipendentemente da qualsiasi profilo di negligenza, imprudenza o imperizia, potendo liberarsi soltanto mediante la prova del caso fortuito o dell’elisione del nesso causale.

 

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’affidamento dell’animale a un terzo è irrilevante nei confronti del danneggiato, salvo che la condotta del terzo integri essa stessa un caso fortuito, ammettendo, invece, la possibilità di un concorso tra la responsabilità oggettiva del proprietario ex art. 2052 c.c. e la responsabilità aquiliana dell’affidatario ex art. 2043 c.c., ove la condotta di quest’ultimo abbia inciso causalmente sulla produzione dell’evento dannoso.

 

La Corte ha, poi, ribadito che il danneggiato, che agisca nei confronti del proprietario dell’animale, è tenuto a provare l’esatta e completa dinamica del sinistro, inclusa la reciproca interazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente del veicolo e il contenuto fattuale di tale prova deve essere tale da consentire al giudice di valutare, in modo positivo e senza automatismi presuntivi, la concreta interrelazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida. La mera prova della presenza dell’animale sulla carreggiata e del contatto con il veicolo non è sufficiente a fondare la responsabilità ex art. 2052 c.c., dovendo emergere in modo positivo e certo che il comportamento dell’animale abbia avuto efficacia causale, quanto meno concorrente, nella produzione dell’evento.

 

Da ultimo, la Suprema Corte, ha enunciato il seguente principio di diritto: in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell'ani-male, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale.

 

 

Cass., 7 febbraio 2026, n. 2724

 

Sulla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati da randagismo e sull’onere della prova                                                                                                

 

Con l’ordinanza in esame, i Giudici di legittimità sono intervenuti sul tema della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati da cani randagi, ribadendo e sistematizzando i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine al titolo di responsabilità applicabile e al riparto dell’onere probatorio.

 

In particolare, la Corte ha altresì operato una distinzione rispetto all’ipotesi in cui il danno sia provocato da animali selvatici, per la quale trova applicazione un diverso regime di responsabilità.

 

Anzitutto, la Suprema Corte ha evidenziato che per i danni causati da fauna selvatica trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., ai sensi della legge 157/1992; viceversa, per i danni derivanti da cani randagi, la pubblica amministrazione risponde esclusivamente a titolo aquiliano ex art. 2043 c.c., rispetto a questi ultimi, invero, i compiti della pubblica amministrazione sono (non di protezione dei cani randagi dai rischi dell’antropizzazione, ma) di prevenzione e di protezione della popolazione dei cani randagi: questi ultimi, allo stato attuale della legislazione, non costituiscono una specie protetta, derivandone, dunque, l’inapplicabilità analogica dell’art. 2052 c.c.

 

Più precisamente, la diversità di disciplina è giustificata dalla differente ratio delle norme: mentre la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato e oggetto di tutela ambientale, il randagismo rappresenta un fenomeno rispetto al quale l’obbligo della pubblica amministrazione è volto alla protezione della popolazione, mediante servizi di prevenzione e controllo.

 

Conseguentemente, la Suprema Corte, richiamando la sentenza n. 16788 del 2025, ha precisato che la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito, la quale non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo, sussistendo, in capo all’amministrazione, un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

 

Infine, la Corte ha chiarito definitivamente che qualora l’amministrazione dimostri l’organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la “prova a valle” di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l’evento evitabile con uno sforzo proporzionato.

 

Solo dopo tale dimostrazione può operare, in via presuntiva, il criterio della concretizzazione del rischio per l’accertamento del nesso causale, restando a carico della pubblica amministrazione la prova del caso fortuito.

 

La S.c. ha, dunque, applicato il seguente principio di diritto: In tema di danni da randagismo, si applica esclusivamente l'art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di provare la colpa dell'ente, non presumibile dalla sola presenza dell'animale sulla pubblica via. Qualora l'amministrazione dimostri l'organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la "prova a valle" di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l'evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la "concretizzazione del rischio", salva la prova del caso fortuito a carico della P.A.".

 

Cass., 20 gennaio 2026, n. 1166 

 

Il valore probatorio delle attestazioni contenute nella cartella clinica                    

 

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha fornito ulteriori spunti   in merito al valore probatorio della cartella clinica nei procedimenti per responsabilità sanitaria.

 

Nel caso di specie, parte ricorrente lamentava l’attribuzione, da parte dei Giudici di merito, di valore probatorio decisivo alle annotazioni contenute nella cartella clinica, ritenute idonee a dimostrare la preesistenza delle lesioni e l’adeguatezza dell’assistenza prestata.

 

I Giudici di legittimità, ritenendo fondato il motivo, hanno ribadito il principio già espresso in precedenza dalla Suprema Corte, secondo il quale le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa – a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 c.c. – per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento; e tanto, a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate che devono ritenersi del tutto prive di fede privilegiata.

 

Più precisamente, la Suprema Corte ha statuito che tale principio deve ritenersi coerente alla più larga valutazione del valore probatorio ascrivibile alla documentazione formata nell’ambito della pubblica amministrazione intesa nella sua più larga accezione soggettiva.

Pertanto, operando una comparazione tra le cartelle cliniche e i verbali e i rapporti di Polizia, il Giudice di legittimità ha chiarito che questi ultimi costituiscono piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.

 

Da ciò ne deriva, secondo la Corte, che le manifestazioni di scienza o di opinione contenute in una cartella clinica, in quanto altro rispetto a fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, non possono in nessun caso assumere valore di prova privilegiata.

 

Cass. Pen., 23 gennaio 2026, n. 2694

 

Lesioni colpose sul lavoro: posizione di garanzia plurima, causalità omissiva e condotta del lavoratore                                                                                                                                       

La Suprema Corte torna a delineare il tema di responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni occorsi sul luogo di lavoro, soffermandosi, in particolare, sulle fattispecie prevedenti posizioni di garanzia plurima, sul nesso causale e, da ultimo, sulla rilevanza della condotta del lavoratore.

 

La Corte ha, innanzitutto, ribadito il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato.

 

In tale prospettiva, l’eventuale presenza di ulteriori posizioni di garanzia non elide il nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva del singolo datore di lavoro e l’evento lesivo, configurandosi, piuttosto, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p.

 

Neppure, secondo i medesimi Giudici, è idonea a interrompere il nesso causale la condotta colposa del lavoratore, salvo che questa si rilevi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento e ciò avviene ogniqualvolta esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

 

La Suprema Corte ha, dunque, ribadito che l’obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del lavoratore, giacché il sistema prevenzionistico è costruito proprio sull’assunzione della prevedibilità di tali comportamenti.

 

A tal riguardo, infatti, costituisce infatti ius receptum il principio per cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.  

 

Cass. Pen., 28 gennaio 2026, n. 3595                                                                            

 

Sull’omicidio stradale e sul nesso causale tra sinistro e decesso sopravvenuto

 

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi, in materia di omicidio stradale, dei criteri di accertamento del nesso eziologico tra la condotta colposa dell’agente e l’evento letale, con specifico riferimento all’ipotesi in cui successivamente all’incidente intervengano dei fattori sopravvenuti che possano interrompere il nesso causale tra la condotta dell’automobilista e la morte della vittima.

 

Anzitutto, la Suprema Corte ha ribadito che,  fermo il principio della c.d. equivalenza delle cause o della conditio sine qua non (sul quale è imperniata la disciplina normativa del nesso eziologico), le cause sopravvenute (esclusa la rilevanza di quelle preesistenti) in tanto possono valutarsi idonee ad interrompere il nesso di causa con la precedente azione od omissione, poste in essere dall’imputato, in quanto diano luogo ad una sequenza causale completamente autonoma da quella determinata dall’agente ovvero ad una linea di sviluppo dell’azione precedente, del tutto autonoma e imprevedibile.

 

In tale prospettiva, i Giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento (art. 41, comma 2, cod. pen.,) il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma 1, cod. pen. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 4, n. 1214 del 26/10/2005, dep. 2006, Boscherini, Rv. 233173).

 

In definitiva, i Giudici di legittimità, rigettando il ricorso, hanno rilevato che il decesso della persona offesa era intervenuto mesi dopo il sinistro stradale, a seguito di complicanze infettive insorte nel corso della degenza ospedaliera e riabilitativa, non inquadrabili nella nozione di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2 cod. pen.

File allegati (eng)
 
 

Mod. ICONT & ndash; Date Update 17/12/2021

Information on the processing of personal data
 

Pursuant to Art. n. 13 of the EUROPEAN REGULATION N. 679/2016
 

Dear Interested Party,

LOCATELLI LAW FIRM in quality; of Data Controller pursuant to art. n. 13 of the European Regulation n. 679/2016 & ldquo; General Data Protection Regulation (GDPR) & rdquo; (hereinafter EU Regulation), laying down provisions on the processing of personal data, intends to inform you about the processing of your personal data.

The law provides that anyone who processes personal data & egrave; required to inform the interested party in relation to the data processed and the elements qualifying the treatment, which must in any case take place in a lawful, correct and transparent manner, as well as; protect the confidentiality and guarantee the rights of the interested party.

It should be noted that by data processing s & rsquo; means any operation or set of operations concerning the collection, registration, organization, storage, consultation, processing, modification, selection, extraction, comparison, use, interconnection, blocking, communication, dissemination , destruction of the data.
 

1. Data controller

The Data Controller is; Locatelli Law Firm, with legal and operational headquarters in Galleria A. De Gasperi 4 & ndash; 35131 Padua (PD), and other operational headquarters in Via Tagliamento 83 & ndash; 33038 San Daniele del Friuli (UD), Tax Code LCTLNZ61M24F205O and VAT number. 02174360285, who can be contacted at the following numbers: telephone +39 049 663612, e-mail: info@studiolocatelli.it.

 

2. Nature of the data processed, purpose and Legal basis of the processing

Nature of the data processed. In relation to the purposes; of the treatment listed below, we inform you that only & ldquo; common personal data & rdquo; such as, for example:

  • identification data (name, surname, telephone number,
    e-mail, etc.);

 

Purpose processing. Your personal data will be processed for the following purposes:

  1. respond to your requests: by voluntarily completing the specific form found in this contact area;
  2. fulfill legal obligations;

 

Legal basis of the processing. Personal data, for the purposes; referred to in points 2A and 2B will be lawfully processed to fulfill pre-contractual and contractual obligations between us and the user (Article 6, paragraph 1 letter b), to fulfill our legal obligations (Article 6 paragraph 1 letter . c).

The consent you have given will be able to be revoked at any time, without prejudice to the lawfulness; of the treatment based on the consent given before the revocation (Article 7 paragraph 3 EU Regulation)

Furthermore, the interested party is informed that pursuant to art. 21 of the EU Regulation, the interested party has the right to object at any time to the processing of personal data concerning him / her carried out for the purposes; direct marketing (including profiling) and that, if the interested party objects to the processing, the personal data will no longer be able to; be processed for these purposes.
 

3. Data recipients and Methods treatment

The processing of your personal data will be; based on principles of correctness, lawfulness; and transparency and will be able to be carried out using paper instruments and   both by the staff of the writing Company, authorized / appointed to process personal data, and by external parties called to carry out specific tasks, on behalf of the Data Controller, in quality; of Data Processors, pursuant to art. 28 EU Regulation, subject to our letter of appointment which imposes on them the duty of confidentiality and security in the processing of personal data, and the adoption of suitable security measures to prevent data loss, illicit and incorrect use, and unauthorized access , in compliance with the current provisions on the protection of personal data.

For the sake of brevity; the detailed list of these figures is; available at the headquarters of the Data Controller and & egrave; at your disposal.

Your personal data will not be disclosed and will not be transferred to third countries or international organizations, they will not be disclosed to third parties except for legal or contractual obligations
 

4. Data retention times

Your personal data will be kept for a period of time not exceeding the achievement of the purposes; for which they are processed, in compliance with the conservation limitation principle provided for by the EU Regulation and / or for the time necessary for legal and contractual obligations or until the revocation of the specific consent by the interested party and, then

    • with reference to the purposes; indicated in points 2A-2B, the data will be kept for the time not exceeding the achievement of the purposes; for which they are processed and / or for the time strictly necessary for the fulfillment of legal and contractual obligations;

To guarantee the declared storage times & egrave; provided that a periodic check is carried out on an annual basis on the data processed and on the possibility; to be able to delete them if not more; necessary for the purposes; provided.
 

5. Consequences of failure to communicate data

The personal data referred to in points 2A-2B of this information are necessary, without such data it would be impossible for us to proceed with the registration (creation of your personal account), to fulfill contractual and legal obligations.
 

6. Rights of the interested party

In your quality; of interested party, has the rights referred to in articles from n. 15 to n. 22 of the EU Regulation listed below and precisely has the right to:

  • obtain confirmation of the existence and processing of personal data concerning him and in this case, obtain access to his data (so-called right of access);
  • obtain information about the purposes; of the processing, the categories of data in question, the recipients or categories of recipients to whom the data have been or will be communicated, in particular if recipients of third countries or international organizations, the envisaged data retention period or the criteria used to determine this period; and if the data are not collected from the interested party, obtain all available information on their origin;
  • obtain the rectification of data concerning him (so-called right of rectification)
  • obtain the cancellation of data concerning him (so-called right to be forgotten);
  • obtain the limitations of treatment (so-called right of limitation of treatment);
  • get portability; data, i.e. receive them from a data controller in a structured format, commonly used and readable by an automatic device and transmit them to another data controller without impediments (so-called right to data portability);
  • oppose the processing at any time (so-called right of opposition). Specifically, as required by art. 21 of the EU Regulation, that if personal data are processed for purposes; direct marketing (including profiling), the interested party has the right to object at any time to the processing of personal data concerning him / her for these purposes; and that if the interested party objects to the processing for purposes; direct marketing, personal data will no longer be able to be processed for these purposes;
  • be made aware (with the possibility of opposing) of the existence of an automated decision-making process relating to natural persons, including profiling;
  • withdraw consent at any time without prejudice to lawfulness; of the treatment based on the consent given before the revocation;
  • to lodge a complaint with an & rsquo; authority & agrave; control (Guarantor for the Protection of Personal Data).

It should be noted that there may be conditions or limitations to the rights of the interested party. Is not serious; therefore certain that, for example, you have the right of portability; of the data in all cases, we & ograve; depends on the specific circumstances of the business processing.

Another example: if you decide to oppose the processing of your data, the Data Controller has the right to evaluate your request, which may not be accepted if there are compelling legitimate reasons to proceed with the processing that prevail over your interests, rights and freedoms.
 

7. Mode & agrave; to exercise rights

Without formalities; any you can & agrave; at any time exercise your rights clearly and explicitly by sending:

- a registered letter with return receipt to the writer (see the address indicated on the letterhead);

- an e-mail to the address info@studiolocatelli.it.

Or by contacting the Data Controller directly at: +39 049 663612.
 

8. Minors

What is offered by the Data Controller and the subject of the existing relationship with you does not provide for the intentional acquisition of personal information relating to minors. In the event that information on minors were unintentionally registered, the Data Controller will cancel them; in a timely manner, upon request or notification of the interested party.
 

9. D.P.O. (R.P.D.) & ndash; Appointees / Authorized & ndash; Data processors

Below we provide you with some information that & egrave; necessary to bring to its knowledge, not only to comply with legal obligations, but also because & eacute; transparency and fairness towards the interested parties & egrave; fundamental part of our business.
 

D.P.O. (Data Protection Officer) & ndash; R.P.D. (Data Protection Officer) . May & agrave; also contact the Data Protection Officer for information and requests regarding your data or to report inefficiencies or any problem that may be encountered.

The Data Controller has appointed Mr. Nicola Ghinello as Data Protection Officer who will be able to; contact at the following numbers: telephone +39 348 3165267, e-mail: nicola.ghinello@dpo-rpd.com.

Appointees / Authorized. The updated list of appointees / Authorized to the treatment is; kept at the headquarters of the Data Controller.
 

Data processors.

For the sake of brevity; the detailed list of these figures is; available at our office.

To offer you the best possible service Law Firm Lorenzo Locatelli uses cookies. By continuing to browse the site you authorize the use of cookies.  -   Cookie regulation  -   Authorize