10.2025

Newsletter Ottobre 2025

 

Decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione, 27 maggio 2025, n. 14120

 

Gli ultimi orientamenti della Suprema Corte in tema di azione di regresso del medico e di clausole claims made

 

Con il provvedimento in commento, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su due questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Modena ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c.

 

In primo luogo, il Giudice a quo ha demandato alla Suprema Corte se, nell’ipotesi di condanna solidale della struttura sanitaria e del professionista al risarcimento dei danni cagionati per colpa lieve del secondo, l’art. 9, comma 1, l. 8.3.2017 n. 24 consenta di attribuire l’intero debito alla struttura in sede di accertamento delle quote nel rapporto interno dei coobbligati e, in caso affermativo, di escludere la rivalsa del professionista nei confronti dell’assicuratore della sua responsabilità civile, ove le parti contraenti abbiano convenuto che l’assicuratore risponda solo della quota dell’obbligazione risarcitoria imputabile all’assicurato.

Rispetto a tale questione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio presentato perché la stessa non può dirsi connotata da gravi difficoltà interpretative, né da novità. Secondo la Prima Presidente della Corte, infatti, numerose pronunce hanno già chiarito che l’eventuale diritto di regresso di un medico nei confronti della Struttura sanitaria non è soggetto a nessuna norma e nessun principio ulteriore rispetto agli artt. 1228, 1299 e 2055 c.c.  Infatti, l’art. 9 della Legge Gelli Bianco – rispetto al quale, comunque, la Corte non nega valore di indice ermeneutico d’indirizzo – in quanto norma speciale è insuscettibile di interpretazione estensiva, riguardando solo la possibilità di rivalsa della Struttura verso il medico, peraltro limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Nulla dice, tale norma, a proposito del regresso inverso del medico nei confronti della Struttura, dovendo dunque questo restare soggetto alle tradizionali regole codicistiche.

Quanto, invece, alla seconda parte della questione la Corte ha ritenuto opportuno sottolineare come questa implicasse l’interpretazione della specifica clausola contrattuale; attività estranea alla funzione del rinvio pregiudiziale che, in tal modo, andrebbe assumendo i connotati di una valutazione in fatto dei documenti di causa, esclusa dai confini nomofilattici del sindacato adito.

 

Anche rispetto alla seconda questione posta dal Tribunale di Modena – ossia se gli artt. 1915, comma 2 – 1932, comma 1 c.c. e l’art. 11, comma 1 l. 8.3.2017 n. 24 consentano di limitare l’assicurazione della responsabilità civile on claims made alle richieste di risarcimento del danneggiato pervenute per la prima volta all’assicurato in pendenza del contratto, purché denunciate all’assicuratore entro la scadenza del suo termine di durata o in un termine susseguente – la Suprema Corte ha decretato l’inammissibilità del ricorso non ravvisandosi il presupposto della novità del dubbio interpretativo.

La prima Presidente, infatti, richiamando i precedenti di cui alla sentenza n. 21036 del 26 luglio 2024 e n. 29437 del 14 novembre 2024, ha di fatto ritenuto già risolta la questione. Nelle decisioni citate, la Corte escluse la vessatorietà (in quanto non limitativa della responsabilità ma da intendersi quale mera delimitazione dell’oggetto del contratto) nonché la nullità ex art. 2965 c.c. della clausola claims made (in quanto non integrante decadenza convenzionale, pur facendo dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo), rigettando conseguentemente la domanda di manleva formulata nei confronti dell’Assicuratore proprio per il decorso dei termini di cui al contratto assicurativo. Mediante richiamo a tali precedenti, la Corte ha dunque inteso confermare la tenuta delle clausole on claims made basis anche rispetto al dettato di cui all’art. 11 della Legge Gelli Bianco.

 

Cass., 12 settembre 2025, n. 25121

 

Sulla validità di una clausola di un contratto assicurativo sulla vita a favore di terzo, contenente la designazione degli “eredi” come beneficiari

 

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione è stata chiamata pronunciarsi in merito alla validità di una clausola contenuta in un contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi, ai sensi dell’art. 1920 c.c., contenente una generica designazione degli “eredi” come beneficiari.

 

Anzitutto, la Suprema Corte, precisando preliminarmente che la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di atto “inter vivos” con effetti “post mortem”, ha ribadito un principio già enunciato dalle Sezioni Unite ovvero che la generica individuazione quali beneficiari degli eredi, legittimi e/o testamentari, ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, e ciò in quanto il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.

 

La Corte, peraltro, ha evidenziato che rimane, ovviamente, ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, comunque di derogare all'art. 1920 c.c. E tale indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. (Cass. Civ. S.U., 30/04/2021, n. 11421).

 

Sulla scorta di tali pacifici orientamenti, il Giudice di legittimità, confermando che l’individuazione dei beneficiari delle polizze può essere effettuata anche in modo generico, come ad esempio in un testamento mediante la dicitura “eredi testamentari”, ha osservato che è lo stesso art. 1920, comma 2, cod.civ. a prevedere che la designazione sia “efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente” previsione che, come è stato sottolineato in dottrinatrova fondamento nel principio del c.d. “favor tertii”, consentendo, così, l'individuazione del beneficiario “per relationem”, sulla base delle indicazioni fornite dal contraente, ma nel momento in cui – verificatosi l'evento assicurato – la sua designazione divenga attuale. Tali sono i casi, ad esempio, di designazione del “futuro coniuge”, del “concepturus” o, appunto, dell’erede testamentario (o degli eredi testamentari) allorchè un testamento ancora non vi sia al momento della stipulazione del contratto.

 

Da ultimo, il Giudice di legittimità ha precisato, altresì, che la designazione può anche compiersi “in incertam personam” (e-perfino- in favore di una persona non ancora venuta ad esistenza), rimandando ad un momento successivo la compiuta identificazione del beneficiario.. Ciò che inciderà, però, è solo sull’efficacia della fattispecie di cui all’art. 1920 cod. civ. da ritenersi già perfezionata nei suoi elementi costitutivi.

 

In materia segnaliamo il contributo dell'avv. Lorenzo Locatelli  L'individuazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo pubblicato nella rivista Responsabilità Civile e Previdenza n. 6-2021, di cui forniamo in calce il relativo link:

 

L'individuazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo.

(Rivista Responsabilità Civile e Previdenza) -avv. Lorenzo Locatelli

 

 

Cass.,17 settembre 2025, n. 25480

 

La distinzione tra danno da perdita di chance e danno da perdita anticipata della vita

 

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine alla distinzione tra danno da perdita di chance e danno da perdita anticipata della vita.

 

In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno escluso, nel caso di specie, la sussistenza di un fraintendimento della domanda introduttiva risarcitoria da parte della Corte territoriale, avendo quest’ultima correttamente ritenuto di qualificarla quale richiesta di danno da perdita anticipata della vita e non di danno da perdita di chance.

 

La Suprema Corte ha, tuttavia, rilevato un errore nella statuizione dei Giudici del merito nella parte in cui, attraverso una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, è stato ritenuto configurabile un danno da perdita di chance piuttosto che un danno da perdita anticipata della vita.

 

Tale errore secondo i Giudici è stato dettato da una non corretta comprensione di tale particolare figura di danno non patrimoniale e da una evidente confusione  e sovrapposizione della dimensione causale della fattispecie di danno con quella eventistica o “dalla contrazione” degli elementi della fattispecie dell’illecito e, segnatamente, dalla sovrapposizione dell’elemento causale a quello dell’evento di danno (a cagione dell’equivocità del lessico usato per definire la chance) e nella conseguente erronea riconduzione dell’evento al concetto di chance pur non avendone di essa -  specie in tema di responsabilità oncologica – carattere alcuno.

 

La Suprema Corte, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, ha chiarito come il connotato essenziale e altresì limite della autonoma rilevanza giuridica della chance (patrimoniale o non patrimoniale) sia l'insuperabile incertezza dell'evento (o risultato) che ne rappresenta il termine ultimo di riferimento. La chance, infatti, “si sostanzia nell' incertezza del risultato, la cui perdita, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass., 11 novembre 2019, n. 28993).

 

I Giudici di legittimità, richiamando le sentenze di legittimità del 9 marzo 2018 n. 5641 e dell’11 novembre  2019 n. 28993, hanno, infatti, evidenziato che se l’evento di danno non sia costituito da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) conseguimento del risultato stesso, come accade nei casi di morte anticipata, di vita abbreviata o di peggioramento della qualità di vita, non si possa discorrere di chance perduta, ma di un vero e proprio diverso evento di danno attinente non alla chance di sopravvivenza bensì al danno da perdita anticipata della vita e/o dall’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli.

 

Secondo la Suprema Corte, infatti, non è la più o meno alta percentuale (probabilità) che dalla condotta omissiva possa dirsi derivata la perdita anticipata della vita a poter definire la perdita della mera chance di sopravvivenza per distinguerla dalla perdita anticipata della vita, ma ben diversamente l'insuperabile incertezza, su basi scientifiche o anche solo logiche o di credibilità razionale, sulla predicabilità (o non predicabilità) di una tale relazione causale, essendo evidente che, se invece una qualche valutazione probabilistica potesse esprimersi circa il verificarsi dell'evento di danno (bassa o alta che sia), per ciò stesso saremmo fuori dall'ambito della chance.

 

I Giudici di legittimità hanno, dunque, chiarito che la chance resta limitata a quelle situazioni caratterizzate da relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, ossia non collegati da una “law of connection”; ne consegue che la chance, per definizione, non è suscettibile di misurazione attraverso il calcolo della probabilità. Viceversa, qualora tale connessione risulti individuabile, si esce dall’ambito della “chance” per entrare in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell’interesse protetto).

 

Inoltre, la Corte, con riguardo alla risarcibilità del danno da perdita di chance, ha rilevato che questa non si pone, dunque, in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno, ma come incertezza eventistica, che richiede comunque il previo accertamento del nesso causale tra una tale situazione di incertezza con la condotta omissiva. Anche nel caso della chance non patrimoniale occorre pertanto accertare la relazione causale tra condotta (colpevole o inadempiente) del sanitario ed evento di danno, senza che il concetto di probabilità causale (nel quale si concreta il primo elemento: nesso causale) possasovrapporsi, elidersi o fondersi con quello di possibilità (incertezza) del risultato sperato (nel quale si concreta l'evento di danno). 

 

La perdita di chance può, pertanto, essere considerata — come è stato autorevolmente osservato — una sorta di “diminutivo astratto dell’illecito”, intesa quale “diminutivo” del danno (come ricaduta della “insuperabile incertezza” dell’evento lesivo) non del nesso causale.

 

Da ultimo, la Suprema Corte, cassando la sentenza di merito con rinvio, ha invitato il Giudice del rinvio a tener conto, trattandosi di ritardo nella diagnosi di patologia a  esito infausto, della lesività dell’errore anche in ordine al diritto all’autodeterminazione del paziente (privato della possibilità di adottare le varie molteplici scelte di vita e di condotta per affrontare la situazione correttamente rappresentatagli), posta risarcitoria ritenuta distinta dalla perdita di “chances” connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale e liquidabile dal Giudice in via equitativa.

 

Cass., 29 settembre 2025, n. 26320

 

Sulla responsabilità delle Strutture socio-sanitarie per omessa vigilanza dei propri ospiti e sulla tutela risarcitoria dei relativi congiunti

 

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità delle strutture socio-sanitarie per omessa vigilanza dei propri ospiti e di tutela risarcitoria dei congiunti.

 

In primo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che la fattispecie realizzatasi nel caso di specie (ossia la fuga di un ospite, trovato poi deceduto il giorno successivo) configuri un’ipotesi di responsabilità della Struttura per fatto proprio, derivante dal perfezionato contratto atipico di spedalità, che doveva ritenersi includere gli obblighi di vigilanza.

 

Conseguentemente, i Giudici hanno confermato che la responsabilità della Struttura così intesa non può essere trasferita in capo al proprio ausiliario dovendo qualificarsi, “in iure”, la condotta della persona dipendente a mezzo della quale l’ente agisce ai sensi dell’art. 1228 c.c. il quale, come noto, prevede che il debitore che si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.   

 

In secondo luogo, la Corte ha evidenziato come la cessazione del rapporto parentale, specialmente quello di diretta discendenza, comporti – secondo acquisiti canoni di normalità che costituiscono patrimonio comune e, dunque, in forza del principio dell’id quod plerumque accidit – pregiudizi rilevanti sia sotto il profilo della perdita del rapporto in senso stretto, sia della connessa sebbene distinta sofferenza morale.

 

Rispetto a quest’ultima, i Giudici di legittimità hanno confermato la necessità di allegazione e prova, pur ammettendo che la stessa possa essere liquidata unitariamente come danno non patrimoniale complessivo, anche sulla base di prove presuntive, non potendo dirsi che vi sia vincolo legale di prova, non previsto da alcuna norma, per l’accertamento di un pregiudizio fisico o psichico.

 

 

Cass., 5 agosto 2025, n. 22584

 

Un chiarimento in tema di risarcimento del danno da lucro cessante

 

Con la decisione in esame, la Suprema Corte torna ad affrontare il sempre difficile tema del risarcimento del danno da lucro cessante da invalidità lavorativa in caso di redditi esigui e/o saltuari, procedendo ad un utile sunto dei principi che regolano la materia.

 

L’ordinanza dapprima ribadisce il principio per cui, in presenza di redditi assolutamente irrisori o saltuari, il calcolo del risarcimento vada effettuato secondo equità, assumendo quale parametro il triplo della pensione sociale (oggi assegno sociale), per poi indicare le differenti modalità con cui il danno in esame debba essere risarcito a seconda che il danneggiato continui a svolgere la precedente lavorativa, ovvero che non sia più in grado di svolgerla o, ancora, che non svolgesse alcuna attività precedentemente alle lesioni.

 

Un ulteriore aspetto della vicenda oggetto dell’intervento della Suprema Corte è quello relativo alle modalità di calcolo del danno da lucro cessante, che non potrà avvenire in termini “percentualistici”, ovverosia riducendo il reddito della vittima in misura pari alla percentuale di incapacità lavorativa specifica accertata dal c.t.u., perché così facendo sostanzialmente si demanderebbe all’Ausiliario l’onere (nonché il potere) di quantificare il danno, compito di esclusiva spettanza del Giudice che deve provvedervi, come precisa sempre la decisione in esame, tramite la comparazione dei redditi di cui godeva il danneggiato prima delle lesioni e di quelli di cui gode dopo le lesioni.

 

La decisione in esame poi prosegue osservando che, a differenza dell’invalidità biologica, l’invalidità lavorativa non è esprimibile in termini percentualistici, posto che la prima è identica per tutti i soggetti della sessa età con gli stessi postumi, mentre la seconda è soggettiva varia a seconda delle innumerevoli attività lavorative svolte dai più svariati soggetti, e non è quindi esprimibile in termini numerici mancando un baréme di riferimento che indichi la corrispondente unità di misura, ma vada accertata di volta in volta in relazione al caso specifico.

 

Inoltre, la Suprema Corte ricorda come tale tipologia di danno possa sì essere provato tramite presunzioni, ma solo a fronte dell’allegazione, da parte del danneggiato degli elementi noti (il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto etc.) che consentano al Giudice di risalire al fatto ignoto.

 

 

File allegati (eng)
 
 

Mod. ICONT & ndash; Date Update 17/12/2021

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