11.2025

Cass. Pen., 1 ottobre 2025, n. 32359

 

L’accertamento del nesso causale in ambito penale: conferma dell’orientamento Franzese

 

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di probabilità statistica e probabilità logica.

In merito alla valenza causale dell’omissione rispetto al successivo evento dannoso (nel caso di specie la morte del paziente), la Suprema Corte ha richiamato la sentenza del 2 ottobre 2024 n. 45399, nella quale enunciò il concetto di giudizio controfattuale secondo cui è “causa” di un evento quell’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento unicamente se, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato.

Ciò chiarito, la Corte precisa che in tema di responsabilità medica è indispensabile effettuare un giudizio causale che, fondandosi su leggi scientifiche o regole di esperienza, contempli una valutazione compiuta ex ante, con riferimento al momento in cui la condotta è stata posta in essere.

I giudici di legittimità, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, hanno chiarito che, nel reato omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Secondo la Suprema Corte, infatti, per accertare l’esistenza del nesso causale il Giudice deve verificare che la condotta omessa abbia avuto un ruolo decisivo nell’evento con alto grado di credibilità razionale.

La Corte fa, dunque, nuovamente riferimento alla sentenza Franzese evidenziando che anche coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista (non prossimi a 1), possono essere sufficienti a rilevare la responsabilità penale del medico, purché integrati da verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica sia della specifica applicabilità in relazione alla fattispecie concreta.

Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l’irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi l’attendibilità, in riferimento al singolo evento e all’evidenza disponibile.

Rispetto a tale questione, i giudici di legittimità hanno ritenuto opportuno operare una distinzione tra la probabilità statistica, attinente alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi e la probabilità logica che postula la verifica aggiuntiva dell’attendibilità della legge statistica in relazione al singolo evento nonché della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento giudiziale. Così, in definitiva, la Corte viene a riconfermare l’orientamento Franzese, in ragione del quale la causalità deve essere accertata tenendo conto della ricostruzione complessiva del decorso clinico.

 

Cass., 6 ottobre 2025, n. 26826

 

Risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale per morte del concepito

 

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi circa la delicata fattispecie della perdita del feto e della conseguente risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale.

Anzitutto, la Corte – accogliendo il ricorso dei genitori – afferma che la perdita del feto comporta un danno da perdita del rapporto parentale vero e proprio e non solo potenziale.

I giudici di legittimità - richiamando l’orientamento della Corte Costituzionale che, sin dalla sentenza n. 27 del 1975, riconosce la tutela costituzionale del concepito la cui perdita lede diritti inviolabili - chiariscono che tale pregiudizio rileva nella sua duplice e distinta dimensione morfologica della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita (Cass., 11 novembre 2019, n. 28989).

Secondo la Suprema Corte, infatti, il rapporto genitoriale inizia durante la gravidanza, consolidandosi progressivamente a prescindere dall’effettiva successiva nascita del feto ed è constatazione diffusa, che non necessita del supporto di particolari riferimenti scientifici, che già durante la gravidanza il genitore comincia a viverli come tale, instaurando una relazione affettiva (oltre che strettamente biologica, da parte della madre) con il concepito, adeguando alla nuova situazione la propria dimensione di vita.

Quindi, la sofferenza derivante dalla morte del concepito è autonoma, intensa e permanente poiché il vero danno da perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione.

Ciò chiarito, la Suprema Corte prosegue richiamando il principio di equità inteso quale parità di trattamento e, dunque, ritenendo opportuno, in tale ottica, il riferimento a criteri e parametri paranormativi di liquidazione. Più nello specifico, secondo la Corte, il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame.

 

Cass., 22 settembre 2025, n. 25886

 

Sulla valutazione del Giudice di merito dal danno non patrimoniale riflesso patito dal minore per la privazione di una figura genitoriale

                                                                      

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di danno riflesso patito dal minore in conseguenza della privazione temporanea, ma prolungata, di una figura genitoriale dovuta al ricovero ospedaliero della stessa in seguito ad un incidente stradale.

 

In primo luogo, i Giudici di legittimità censurano il rigetto da parte della Corte territoriale della pretesa risarcitoria in ragione della sola non univoca riferibilità del danno del minore alla privazione della figura genitoriale, ritenendo nel caso non essere state prese in considerazione le tematiche riguardanti il nesso di causalità materiale e giuridica ove il primo significa provare il collegamento naturalistico esistente tra determinati fatti, valutato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo oppure sulla base di criteri logici e inferenziali.

 

Peraltro, secondo i giudici, la Corte territoriale non ha affrontato il tema del “più probabile che non” che va riferito a un giudizio relativo alle sole cause che possono spiegare quell’evento e che siano state in qualche modo provate e vagliate nel giudizio civile. Tra queste cause il giudice potrà ritenere maggiormente probabile quella che presenti l’incidenza statistica maggiore in confronto alle altre alternative possibili e questo anche se quella percentuale si collochi notevolmente al di sotto del dato numerico statistico del 50%.

 

Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito deve valutare se ricorra o meno l’ipotesi di multifattorietà nella produzione dell’evento dannoso riscontrato nel minore, giacchè oltre all’ipotesi formulata dall’attrice in ordine all’eziologia dell’evento, si possono affiancare altre ipotesi che abbiano ricevuto una qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio. In questo caso si presentano più alternative, tutte verosimili e si applica la regola della “prevalenza relativa” per cui il giudice deve selezionare come vero quell’enunciato o quella tesi che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma.

 

Da ultimo, la Suprema Corte, cassando la sentenza con rinvio, ha precisato che fra le ipotesi più plausibili, il giudice di merito deve -poi- ritenere come vera quella che ha ricevuto il grado di maggior conferma relativa (cioè che sia probabile o possibile più di altre spiegazioni alternative, tutte plausibili) dell’esistenza del nesso, sulla base delle prove disponibili e ciò rispetto all’ipotesi negativa che tale nesso non sussiste.

 

Cass., 11 giugno 2025, n. 15594

 

Sull’obbligo di collegialità della consulenza tecnica nei giudizi di responsabilità sanitaria dopo l’introduzione della c.d. legge Gelli-Bianco                                                       

 

La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha definito il perimetro di applicabilità dell’art. 15 della c.d. Legge Gelli Bianco, attinente ai requisiti per la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.

In primo luogo, i giudici di legittimità - condividendo l’orientamento giurisprudenziale escludente la natura bifasica del procedimento ex art. 8 della Legge n. 24/2017 (Cass. Civ., 5 maggio 2025, n. 11804) - hanno chiarito come se la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., diversamente dal giudizio di merito, venga richiesta prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco, si debbano, comunque, nel successivo giudizio risarcitorio applicare le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge Gelli- Bianco in quanto:

 

  • è al giudizio risarcitorio di merito che si riferisce l’art. 8 nel prevederne una condizione di procedibilità;
  • è al giudizio di merito (o quanto meno anche al giudizio di merito) che si riferisce l’art. 15 L. n. 24 del 2017;
  • l’art. 15, nel dettare le regole relative alla nomina dei consulenti tecnici, si riferisce ad un preciso incombente istruttorio e lo fa per finalità, come si dirà, propriamente legate alla sua natura di atto istruttorio, in sé e per sé considerata, come tale indifferente al fatto che si inserisca in una piuttosto che in un’altra sequenza procedimentale.

 

Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito dovrebbe, dunque, comunque porsi il problema dell’idoneità della consulenza espletata ante causam a costituire valido supporto istruttorio ai fini del giudizio di merito in caso di mancato soddisfacimento delle disposizioni di cui all’art. 15 delle Legge 24/2017 e ordinarne la rinnovazione affidando l’incarico ad un collegio di consulenti nell’osservanza dei requisiti indicati dalla norma.

 

Quanto, invece, alla questione relativa alle conseguenze dell’inosservanza della previsione normativa, la Corte ha evidenziato la chiarezza della formulazione normativa dell’art. 15 delle Legge 24/2017 ritenuta tale da non sembrare lasciare spazio ad interpretazioni diverse per quanto riguarda l’obbligo per il giudice di adeguarsi a tale previsione e nominare sempre un collegio scegliendo i componenti negli albi ufficiali (conformi Cass. 10 dicembre 2019 n. 32143 e Cass. 12 maggio 2021 n. 12593).

 

Secondo i Giudici, dunque, l’inosservanza del requisito di necessaria collegialità dell’incarico peritale – ritenuto frutto di una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l’esigenza di perseguire una verifica dell’an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis (Corte Cost., 20 maggio 2021, n. 102) – costituisce causa di nullità della sentenza resa sulla base di essa, per violazione di norma processuale inderogabile, tale dovendosi considerare quella disposta dall’art. 15, comma 1, della Legge n. 24/2017.

 

Cass., 7 novembre 2025, n. 29456

 

Polizze claims made e reticenza dell’assicurato: il principio di uberrima bona fides

 

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte affronta la tematica del dovere informativo incombente sull’assicurato, ai sensi dell’art. 1892 c.c., in caso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale operante in regime claims made.

In primo luogo, la Corte ricorda che l’art. 1892 c.c. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, conseguentemente la reticenza gravemente colposa dell'assicurato non è sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery, e ciò perché siffatto onere discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto – essendo preordinato a garantire l'equilibrio tra premio e rischio - è dettato nell'interesse dell'intera massa degli assicurati e non dell'assicuratore (così Cass., 6 febbraio 2025, n. 3010).

 

Secondo i giudici di legittimità, infatti, gli articoli 1892 e 1909 c.c., sancendo la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo nelle ipotesi ivi disciplinate, non subordinano affatto la decadenza dell'assicurato all'assenza di indagini ad hoc da parte dell'assicuratore. Ugualmente l'art. 1898 c.c., sancendo un onere di informazione a carico dell'assicurato in caso di aggravamento del rischio, pone un onere, ma non un obbligo di indagine a carico dell'assicuratore, già tutelato dall’ordinamento per la reticenza dell’assicurato con la sanzione della perdita dell’indennizzo (così Cass., 24 luglio 2024, n. 20658).

 

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte afferma che sussistendo in capo all’assicurato un obbligo di “uberrima bona fides”, ovvero di riferire tutte le circostanze che influiscono sulla determinazione del rischio, si potrebbe in astratto prescindere dalla necessità di un’apposita clausola contrattuale disciplinante tale obbligo.

 

Tuttavia, qualora sussista apposita clausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia dell’assicurato per fatti suscettibili di comportarne la sua responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che l'assicurato "non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie" ovvero che "non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità", il Giudice deve apprezzare e verificare non solo la “conoscenza” di richieste di risarcimento” ma anche - secondo quel "giudizio sintetico a posteriori", ai quali è dato ricorrere nell'interpretare la portata delle clausole contrattuali del contratto di assicurazione (sul punto, Cass., 5 luglio 2022, n. 21217) - la sussistenza di una "percezione" desumibile da talune circostanze di fatto.

 

In conclusione, la Corte di Cassazione, cassando la sentenza con rinvio, ha invitato il Giudice del rinvio a decidere tenendo conto del seguente principio di diritto: l'art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo "non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie", ovvero che "non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità", deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.

Cass., 4 ottobre 2025, n. 26723

 

Concorso colposo del terzo trasportato per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in caso di sinistro stradale

                                                                                                        

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si è espressa in tema di concorso colposo del terzo trasportato in caso di omesso utilizzo delle cinture di sicurezza al momento del sinistro stradale.

Anzitutto, la Suprema Corte, richiamando quanto già espresso in precedenti pronunce di legittimità, ha affermato che il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell’offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all’altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno (Cass., 04/09/2024, n. 23804; Cass., 25/01/2024, n. 2433).

 

Più precisamente, in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza (Cass., n. 9760/2021; Cass., n. 4993/2004; Cass., 11095/2020).

 

Dunque, secondo giudici di legittimità l’omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo; e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente.


 

Cass., 24 ottobre 2025, n. 28255

 

Sulla presunzione iuris tantum del danno da perdita del rapporto parentale e sulle Tabelle applicabili alla liquidazione della predetta posta risarcitoria

                                         

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte si è pronunciata in materia di regime probatorio e di tipologia di Tabelle applicabili per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur);secondo la Corte, infatti, in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.

Dando seguito a tale orientamento, la Suprema Corte ha ricordato che tale presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) riguarda l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), aspetto sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (sul punto Cass., 4 marzo 2024, n. 5769).

Sulla scorta di tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno ritenuto errata l’affermazione della Corte territoriale volta a sostenere un’asserita genericità delle allegazioni introdotte in giudizio dalla sorella del de cuius al fine del riconoscimento della posta risarcitoria in quanto aspetto attinente non alla individuazione del danno ma alla sua quantificazione e non idoneo, quindi, a superare, in assenza di prova contraria, la presunzione iuris tantum.

Quanto, invece, alla censurata violazione degli art. 1223 e 1226 c.c. per la mancata applicazione delle Tabelle milanesi 2022, la Suprema Corte ha evidenziato come la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale debba avvenire, secondo l’orientamento di legittimità (Cass. 21 aprile 2021. n. 10579), seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, non esistendo però una indicazione preferenziale per l’applicazione dell’una o dell’altra tabella (rectius quelle di Milano rispetto a quelle di Roma) e non essendo invocabile l’applicazione delle Tabelle di Milano rispetto a quelle di Roma in assenza di una adeguata rappresentazione che la liquidazione tramite queste ultime abbia integrato violazione dei parametri di conformazione del potere di liquidazione ex art. 1226 c.c.

 

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