07.2026

Cass., 6 luglio 2026, n. 22774                                                         

Polizza infortuni ed esclusione di operatività in caso di decesso causato da COVID-19

 

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della dibattuta indennizzabilità da parte di una polizza infortuni della morte dell’assicurato causata da infezione virale acuta da Covid-19, confermando l’orientamento maggioritario secondo il quale tale infezione non rientra nella nozione contrattuale di infortunio indennizzabile.

Richiamando la sentenza di legittimità n. 3016 del 6 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto, infatti, di non potersi discostare dai principi di diritto ivi contenuti secondo i quali:

1)  in tema di assicurazione contro gli infortuni mortali, ove la polizza definisca l'infortunio come un evento dovuto a una causa fortuita, violenta ed esterna, il rischio di “morte causata da infezione” non rientra nella copertura assicurativa laddove l'infezione non sia stata originata da un evento traumatico. Tale conclusione viene giustificata in quanto nelle assicurazioni private, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi (art. 2, comma 3, nn. 1 e 2, c.ass.) che, per espressa previsione di legge, non possono essere considerati omogenei, mentre l'irrilevanza giuridica della distinzione tra i due eventi, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 1988, attiene esclusivamente al campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

2) l’art. 42, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020 convertito dalla Legge n. 27 del 2020 - volto a disporre misure di prevenzione a fronte dell’emergenza Covid-19 - nel prevedere che, ai fini dell’assicurazione per gli infortuni sul lavoro, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 il medico certificatore redige il certificato di infortunio, non determina l'obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una polizza infortuni, di pagare l'indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio e non di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo la comune intenzione dei contraenti, ex art. 1362 c.c., impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l'infezione pandemica, senza precedenti a memoria d'uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni.

La Suprema Corte ha, inoltre, ritenuto corretta l’interpretazione complessiva del contratto fornita dai giudici del merito ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c. in quanto non limitata alla mera valutazione del dato letterale della definizione contrattuale di infortunio ma estesa anche alla ricostruzione del complessivo assetto negoziale, quali la distinzione tra rischio – infortunio e rischio – malattia e la presenza di specifiche estensioni di garanzia (quali per esempio per determinate ipotesi di contagio virale e/o batterico), nonché la disciplina della denuncia del sinistro, strutturata sul presupposto dell’individuabilità di un evento accidentale, esterno e temporalmente localizzabile.

 

 

Cass., 19 giugno 2026, n. 20856                                                     

Il danno iure proprio del minore per la perdita del nonno: il rapporto parentale deve essere attuale

 

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità per il minore di ottenere il risarcimento del danno iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale con il nonno, verificando, in particolare, se la “tenera età” del soggetto che agisce e la “brevissima durata del rapporto” possano, di per sé, escludere la sussistenza del danno.

Anzitutto, i Giudici di legittimità hanno ricordato che il danno da perdita del rapporto parentale, incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale, trova riferimento nell'art. 29 (tutela dei diritti della famiglia), a differenza del danno biologico che trova tutela nell'art. 32 Cost. (diritto alla salute; cfr. Cass. n. 9857/2022; Cass. 2557/2011; Cass. Sez. U. 26972/2008). Tale danno va comunque allegato e provato dagli istanti e spetta al giudice accertare la sussistenza e l'effettiva consistenza del pregiudizio lamentato (…) ed è risarcibile solo ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione (Cass. n. 21837/2019).

La Corte ha, inoltre, precisato che nella normalità dei casi, al di là delle relazioni strettamente circoscritte alla famiglia nucleare, (…) non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe in via solo ipotetica consentito.

Da ciò ne deriva che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente (Cass. n. 12987 del 26/04/2022).

L'infante, con riguardo a relazioni che si pongono al di fuori della cd famiglia nucleare, evidentemente non ha avuto la possibilità di godere di tale utilitas e tale carenza, pertanto, non può neanche incidere nel futuro.

Da ultimo, la Suprema Corte ha riconfermato il principio per cui, costituendo il pregiudizio lamentato un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non si può ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi (v. anche Cass. n. 13540 del 17/05/2023).

 

 

Cass., 27 giugno 2026, n. 22064                                                     

La tutela risarcitoria del figlio concepito per la perdita del rapporto parentale

 

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore del figlio non ancora nato al momento del decesso del padre, conseguente all'illecito di un terzo.

I Giudici di legittimità hanno anzitutto ricordato che in merito a questo tema si sono contrapposti due orientamenti:

– quello più risalente, secondo il quale anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati (Cass. 3/05/2011, n. 9700);

– quello più recente, secondo il quale il diritto al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale potrebbe sussistere, in presenza di tutti gli altri requisiti costitutivi, solo se tale rapporto fosse già esistente al momento dell'illecito, sicché non potrebbe sorgere in ipotesi di illecito perpetrato contro il congiunto del presunto danneggiato precedentemente alla sua nascita (Cass., 12/04/2018, n. 9048).

La Corte ha, preliminarmente, evidenziato che i due orientamenti si riferiscono a due fattispecie diverse. In particolare, il primo riguarda l’ipotesi in cui la morte del padre naturale viene provocata dal fatto illecito commesso dal terzo dopo il concepimento del nascituro e la perdita denunciata riguarda, quindi, il rapporto genitoriale; invece, il secondo orientamento è relativo ad una ipotesi di illecito contro il congiunto avvenuta non durante la gestazione dei presunti danneggiati e attinente, comunque, non ad un rapporto genitoriale, ma parentale tra fratelli.

Venendo, dunque, alla questione della perdita del rapporto genitoriale da parte del figlio per effetto dell'illecito mortale subìto dal padre naturale durante la sua gestazione, la Corte ritenendo:

a) che l’instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza “normale” del concepimento;

b) che il rapporto effettivo ed educativo protetto dallo statuto dei diritti del figlio di cui all’art. 315 bis c.p.c. costituisce la conseguenza normale dell’instaurazione della relazione genitoriale,

ha affermato che la perdita di tale ultimo rapporto tra padre e figlio costituisce la conseguenza "normale" di quell'illecito: sussiste, pertanto, secondo la regola di struttura della "causalità adeguata" o "regolarità causale", il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita del terzo e il danno-evento, costituito dalla lesione del diritto del bambino al godimento del rapporto genitoriale. Si tratta, secondo i Giudici di legittimità, di un diritto sorto dopo la nascita in capo al figlio, risultando, dunque, del tutto irrilevante la sollevata questione della capacità giuridica del concepito.

Con riferimento, invece, alle conseguenze di tale lesione la Corte ha precisato che le stesse – visto il rapporto genitoriale- costituiscono danni diretti del figlio e oggetto di presunzione iuris et de iure in quanto l’interesse del figlio ad essere cresciuto in famiglia e/o avere un rapporto equilibrato con i genitori e/o a ricevere da loro l’assistenza morale, la cura, l’istruzione e l’educazione necessaria rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo del figlio, che si specifica, ad un tempo, come diritto fondamentale di solidarietà nel rapporto coi genitori e come diritto fondamentale di rispetto della personalità valevole erga omnes.

Secondo i Giudici - richiamando la compatibilità del presupposto della causalità giuridica con la categoria dei danni “riflessi o di rimbalzo”, da ritenersi risarcibili tramite il ricorso al criterio soggettivo dell’identificazione del danneggiato e non a quello della preesistenza del legame affettivo -  non può escludersi la sussistenza del nesso di causalità giuridica solo in quanto il rapporto genitoriale non era ancora esistente al momento della condotta illecita giacché, comunque, esistente al momento del secondo evento lesivo (la lesione del diritto del figlio a godere del rapporto con il padre), conseguenza del primo evento lesivo (la morte del padre).

Da ultimo, la Corte si è interessata dell’eventualità che tali conseguenze dannose si verifichino anche in epoca di successiva alla condotta illecita e allo stesso evento lesivo. Tale fattispecie è stata ritenuta una evenienza ricorrente nella fenomenologia dell'illecito civile  (si vedano i casi di danni futuri e/o c.d. lungolatenti) e per i quali la decorrenza del cui termine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, avuto riguardo al disposto dell'art.2935 cod. civ., postula non solo che si completi, sotto il profilo temporale, la formazione della fattispecie dell'illecito, comprensiva del danno-conseguenza, ma anche che tale ultimo elemento si manifesti oggettivamente e sia soggettivamente percepibile dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, perché solo in questo momento, il danneggiato, acquisendo la consapevolezza dell'esistenza, sulla sua sfera giuridica, del diritto di credito risarcitorio, è nella condizione concreta di poterlo esercitare.

 

 

Cass., 27 giugno 2026, n. 22092                                                                 

I limiti del potere di liquidazione equitativa

 

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla peculiare fattispecie del danno sofferto da un passeggero a seguito dal noto naufragio della Costa Concordia nel gennaio 2012.

In particolare, la Corte ha ribadito i limiti entro i quali la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale può essere sindacata in sede di legittimità, chiarendo che il vizio di motivazione è denunciabile solo qualora difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.

Secondo la S.C., nel caso di specie, pur facendo espresso riferimento alla finalità di evitare il pericolo della “anarchia equitativa”, la Corte territoriale ha dato corso a un procedimento liquidativo assertorio e intrinsecamente illogico, esitato in una quantificazione non rispondente agli eventi di causa e, dunque, sindacabile in sede di legittimità in quanto posta al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all’art. 1226 c.c., così da rendere impossibile il controllo dell’iter logico seguito in ordine alla riduzione del quantum.

 

 

Corte dei Conti Lazio, 16 giugno 2026, n. 232                                   

L’intervento adesivo dell’Azienda nel giudizio di responsabilità erariale, i limiti all’applicabilità del nuovo art. 1, comma 1-octies, della Legge n. 20/1994 e la differenza tra il potere riduttivo del giudice contabile ed i limiti oggettivi all’azione di rivalsa di cui all’art. 9, commi 5 e 6, della Legge Gelli Bianco

 

Con la sentenza in commento, la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in materia di responsabilità erariale soffermandosi sulla legittimità dell’intervento adesivo ai sensi dell’art. 85 c.g.c. dell’Azienda sanitaria nel giudizio di responsabilità amministrativa, sull’applicabilità dell’art. 1, comma 1- octies, della Legge n. 20/1994 a fatti precedenti all’introduzione della Legge c.d. Foti in materia sanitaria e sul rapporto tra tale disposizione e quelle contenute all’art. 9, commi 5 e 6, della Legge c.d. Gelli Bianco.

Preliminarmente, è stata accertata l’ammissibilità dell’intervento dell’Azienda sanitaria in quanto ritenuta titolare del diritto e dell’interesse concreto al regresso risarcitorio agendo il Pubblico Ministero erariale in via sostitutiva dell’Ente e per lo stesso diritto al regresso.

Secondo la Corte, infatti, l’azione erariale muove da un diritto o una altra situazione giuridica qualificata su una risorsa imputabile al patrimonio funzionale di una Pubblica amministrazione. I Giudici contabili affermano, inoltre, che tale azione ha come causa petendi una illegittima deminutio patrimonii per cui si intesta una azione ad un organo estraneo alla pubblica amministrazione  (ossia il giudice contabile) ed in deroga al principio dispositivo che domina il processo civile, al fine di spezzare l’eventuale conflitto di interessi che si verifica quando vi è inerenza o coincidenza tra soggetto ordinariamente legittimato ad agire e l’apparato burocratico che ha realizzato un danno, a garanzia degli stakeholders dello stesso patrimonio, ossia i cittadini destinatari di servizi pubblici. Al fine di tutelare tali interessi, sempre secondo la Corte, l’ordinamento obbliga il Pubblico ministero contabile ad agire in via autonoma e parallela rispetto all’azione promuovibile dalla stessa p.a., che mediante l’intervento nel processo contabile supera processualmente il potenziale conflitto d’interessi per cui sussiste la legittimazione autonoma del P.M., determinando la piena espansione del contraddittorio nel processo contabile.

La Corte ha, poi, affrontato un’altra questione degna di nota relativa all’applicazione retroattiva della c.d. Legge Foti e, in particolare, dell’art. 1, comma 1-octies, della Legge n.20/1994 introdotto dalla stessa confrontandolo con le disposizioni contenute all’art. 9, commi 5 e 6, della Legge c.d. Gelli Bianco.

L’articolo introdotto dalla Legge Foti consente, secondo la Corte, al giudice contabile di esercitare il proprio potere riduttivo sul quantum debeatur, con l’effetto di condannare il convenuto in misura “non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”. Le limitazioni al quantum risarcitorio riguarderebbero, dunque, esclusivamente l’esercizio di un potere processuale da parte del giudice contabile che viene vincolato ad un risultato precostituito per legge, in un contesto processuale a contraddittorio limitato.

Secondo la Corte,  tale disposizione costituirebbe, di fatto, un potere direttamente riferibile al Giudice contabile e non prevede la modificazione del diritto sostanziale di regresso della p.a.; al contrario, le disposizioni della Legge Gelli Bianco limiterebbero il diritto di regresso risarcitorio della struttura sanitaria e la rivalsa assicurativa, impedendo di ottenere, nei rapporti interni, un risarcimento superiore al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

Secondo i Giudici – potendo nel processo contabile la Pubblica amministrazione danneggiata mancare non costituendosi in giudizio e non potendo, invece, essere chiamati in giudizio “iussu iudicis” eventuali terzi coobbligati corresponsabili del danno - il presupposto del potere riduttivo è la mancanza in giudizio di eventuali corresponsabili, e l’esigenza di evitare un sovraccarico di responsabilità sul convenuto.

Tale potere officioso del giudice, sempre secondo la Corte, verrebbe meno con la costituzione in giudizio dei coobbligati ai sensi dell’art. 85 c.g.c., dovendo in tale caso il Giudice giudicare iusta alligata et probata.

Secondo la Corte territoriale, dunque, mentre la Legge Gelli-Bianco non prevede una normativa speciale deteriore, ma rimane una disciplina di maggior favore rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile generale e amministrativa, il potere riduttivo riconosciuto alla magistratura contabile opera su un piano processuale e ha una specifica giustificazione di sistema.

La Corte dei Conti Lazio, nel caso, ritenuto venuto meno il presupposto applicativo dell’officioso potere riduttivo vista la carenza del contraddittorio sulla questione del reciproco contributo causale (art. 1227 c.c.) alla luce dell’intervento dell’Azienda, ha, dunque, attribuito a quest’ultima la censura inerente alla carenza delle informazioni rese in sede di consenso informato in ragione del rapporto organico coi suoi funzionari e stimato tale apporto causale nel danno nella misura di 1/3, limitando l’accoglimento della domanda nei limiti di 2/3 del danno accertato.

 

 

Cass., 20 marzo 2026, n. 6696 e n. 6698                                                   

Precisazioni in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.

 

Con due ordinanze gemelle, la Terza Sezione Civile è tornata nuovamente sul tema degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c., richiamando i capisaldi di recente precisati dalla medesima Corte, a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024.

La S.C. – nel ribadire che ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art 1284, comma 1, cod. civ. – ha chiarito che per ottenere il riconoscimento degli interessi maggiorati previsti dal quarto comma dell’art 1284 c.c.:

  1. è necessaria la proposizione di una apposita domanda, che specifichi la richiesta della parte, avuto riguardo alla particolare natura di questi interessi;
  2. è necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere.

Chiarita la duplice necessità, da un lato, di apposita e specifica domanda e, dall’altro lato, di espressa dichiarazione in sentenza, la S.C. ha evidenziato come, in mancanza di domanda, il Giudice non abbia l’obbligo di provvedere, mentre in mancanza di statuizione, nonostante specifica domanda, il creditore abbia l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati. Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario.

Quanto, poi, all’ambito di applicazione degli interessi in esame, il Collegio, pur non ignorando le precedenti statuizioni secondo cui il saggio degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. troverebbe applicazione anche alle obbligazioni di fonte non contrattuale, ha chiarito che tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie in cui l’obbligazione, seppur non di diretta fonte contrattuale, comunque derivava dal contratto, sebbene in via mediata… e pertanto aveva natura di debito di valuta.

Con riguardo, invece, ai debiti di valore, la Corte ha ritenuto doversi confermare l’orientamento che esclude l’applicabilità della disposizione sul presupposto che l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.

Più nello specifico, secondo la S.C., l’obbligazione di valore si viene a collocare al di fuori della portata applicativa del quarto comma dell’art. 1284 c.c. che, come noto, disciplina il saggio degli interessi legali applicato a seguito d’avvio di una lite, sia giudiziale che arbitrale, però pur sempre in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio, e che in quanto tale, dunque, riveste il carattere della liquidità.

Da ciò ne deriva che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma cod. civ. e che, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di un’obbligazione diversa da quella pecuniaria.

 

 

File allegati (eng)
 
 

Mod. ICONT & ndash; Date Update 17/12/2021

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