31.03.2022

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L'individuazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo.

(Rivista Responsabilità Civile e Previdenza)

 

ASSICURAZIONE SULLA VITA

 

179. PER LE S.U. IL RINVIO AGLI «EREDI LEGITTIMI» NELLE ASSICURAZIONI VITA NON PUÒ CHE RIFERIRSI AI CHIAMATI

Sez. Un. civ., 30 aprile 2021, n. 11421 - Pres. Curzio - Rel. Scarpa

 

Assicurazione (contratto di) - Assicurazione sulla vita - Designazione dei beneficiari - Indicazione degli eredi legittimi - Conseguenze.

(C.C. ARTT. 1919, 1920, 1412, 467)

 

  1. Quando l’assicurato abbia indicato genericamente «gli eredi legittimi» quali beneficiari della prestazione assicurativa, questi sono individuati in forza del titolo della astratta delazione e ciascuno ha diritto a una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, non trovando applicazione le proporzioni della successione ereditaria.

 

Assicurazione (contratto di) - Assicurazione sulla vita - Premorienza del beneficiario - Diritto alla presta- zione assicurativa - Successione degli eredi - Sussiste.

 

  1. Quando uno dei beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

[In senso conforme Cass. civ., 10 novembre 1994, n. 9388; Cass. civ., 14 maggio 1996, n. 4484; Cass. civ.,

23 marzo 2006, n. 6531; Cass. civ., 21 dicembre 2016, n. 26606; Cass. civ., 15 ottobre 2018, n. 25635; in

senso contrario, Cass. civ., 29 settembre 2015, n. 19210]

 

La sentenza si legge in www.iusexplorer.it/riviste/home

 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A FAVORE DI TERZO (*)

 

di Lorenzo Locatelli

 

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione intervengono sulla vexata quaestio della designazione dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, chiarendo anzitutto le regole tese ad individuare il creditore della prestazione dell’assicuratore e, poi, quelle destinate alla ripartizione del beneficio assicurativo, affrontando in particolare il caso della premorienza del beneficiario.

 

The United Sections of the Court of Cassation take part on the topic of the designation of beneficiaries of a life insurance policy, clarifying first of all the rules aimed at identifying the creditor of the insurer’s benefit and then the rules for the distribution of the insurance benefit, dealing in particular with the case of the predecease of the beneficiary.

 

 

Sommario  1. Il caso. — 2. Gli orientamenti in contrasto. — 3. La designazione del beneficiario. — 4. La designazione seguita dal testamento. — 5. La ripartizione dell’indennizzo. — 6. La premorienza del beneficiario.

 

 

1-IL CASO

La Corte di cassazione è tornata ad intervenire, questa volta a Sezioni Unite, sul delicato tema dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, modello contrattuale classicamente relazionato allo schema dell’art. 1411 c.c. (1). La peculiarità del caso processuale ha consentito di enunciare importanti principi di diritto, con una decisione che si muove ad ampio spettro nell’ambito di una vertenza che prese avvio da una fattispecie abbastanza tipica e ricorrente: quella di una polizza stipulata con la classica individuazione generica (gli eredi legittimi, senza ulteriori specificazioni) dei beneficiari (2). All’avverarsi dell’evento previsto in polizza (3), si aprì un contenzioso tra il fratello sopravvissuto al contraente e i quattro figli di una sorella che era premorta già all’epoca della stipulazione del contratto.

Il Tribunale interessato della domanda giudiziale, aveva ritenuto di considerare quali diretti beneficiari del contratto di assicurazione sia il fratello sopravvissuto, sia i quattro eredi della sorella premorta rispetto alla designazione, individuando, di conseguenza, l’obbligazione dell’assicuratore nel corrispondere l’importo oggetto di polizza con suddivisione in cinque quote uguali: una a favore del fratello e una per ciascuno dei quattro nipoti subentrati per rappresentazione alla sorella del de cuius.

La decisione venne impugnata e la Corte d’Appello (4), riformando la sentenza, affermò, invece, che il fratello sopravvissuto avesse diritto alla metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione alla sorella contraente, sarebbe spettata la residua metà, da ripartire in quote uguali tra loro.

La soluzione resa dal giudice di seconde cure venne, infine, fatta oggetto di ricorso per cassazione e la questione venne rimessa, con una precisa ordinanza (5), alle Sezioni Unite, preso atto della sussistenza di un tema di diritto già deciso da Sezioni semplici, come si vedrà immediatamente, in maniera difforme.

 

 

2-GLI ORIENTAMENTI IN CONTRASTO

Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità (6), se in un contratto di assicurazione è disposto, genericamente, che l’indennità venga liquidata agli eredi, in carenza di designazione espressa del beneficiario, la clausola va interpretata nel senso di prevedere un duplice meccanismo per la designazione contrattuale (7): da un lato, individuando l’erede attraverso le norme sulla chiamata alla successione, dall’altro, determinando la quota di indennizzo spettante a ciascuno dei beneficiari, facendo esclusivo riferimento alla fonte contrattuale, senza alcuna relazione alle quote ereditarie stabilite dalla legge.

In questo processo, tecnico ed ermeneutico, il meccanismo di designazione del beneficiario rivolto in maniera generica agli eredi, fa acquistare i diritti nascenti dal contratto (8) stipulato a loro favore in modo del tutto autonomo, sul forte presupposto che il diritto del designato alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto e non deriva in alcun modo da quello del contraente. Così procedendo, mentre l’individuazione dei beneficiari passa per l’accertamento della qualità di erede secondo le norme sulla delazione dell’eredità testamentaria o legittima, le quote tra gli eredi beneficiari, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali, essendo la fonte regolatrice del rapporto da rinvenirsi direttamente nel contratto, senza alcuna possibilità di applicare la disciplina successoria per l’attribuzione delle relative percentuali.

Questa strada interpretativa è stata per lungo tempo ricevuta dalla giurisprudenza di legittimità (9) e, tuttora, si propone come dominante. A lato di questa costruzione bifasica, tuttavia, si è fatto strada un diverso orientamento (10), secondo il quale ove nel contratto di assicurazione sulla vita sia previsto che in caso di morte dello stipulante la corresponsione dell’indennizzo vada effettuata agli eredi, siano essi testamentari o legittimi, si deve presumere che le parti abbiano ritenuto non solo di individuare i beneficiari attraverso le regole del codice civile, ma altresì di utilizzare tali norme per l’attribuzione dell’indennizzo, individuando la portata delle quote con riferimento al diritto del singolo erede in una normale fase successoria.

La prospettiva è, qui e comprensibilmente, assai diversa (11).

Da quest’angolo di visuale, infatti, l’assunto — come visto, proprio della corrente contraria — per cui le clausole di designazione di questo genere devono interpretarsi nel senso d’imporre soltanto l’individuazione di chi sia erede dello stipulante e non, anche, il rinvio alle quote di ripartizione dell’eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria, sarebbe privo di giustificazione, dal momento che il senso letterale dell’espressione erede implica un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita ma, anche, alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, alla percentuale prevista dalla legge. A rafforzare questa posizione, concorrerebbe il pensiero che l’applicazione delle regole sulla successione in relazione alla misura della prestazione assicurativa sarebbe imposta dal criterio interpretativo del buon senso dell’uomo comune. L’individuazione, cioè, del beneficiario nell’erede legittimo o testamentario, non potrebbe avere altro significato che non sia quello del riferimento alla devoluzione ereditaria, sia quanto all’individuazione del soggetto, sia quanto all’estensione del suo diritto. In caso, quindi, di mancata precisazione da parte del contratto di uno specifico criterio di ripartizione, va escluso che le quote del diritto alla prestazione dell’assicuratore tra gli eredi genericamente designati debbano essere liquidate in misura paritaria.

Il contrasto tra i due orientamenti è di piena evidenza e l’ordinanza di rimessione ha rappresentato, per le Sezioni Unite, una buona occasione di intervenire ad ampio spettro sul tema dell’identificazione del beneficiario e dell’attribuzione delle quote. Questo, in ragione della particolarità del caso prospettato che riguarda non solo il problema della premorienza di un erede legittimo rispetto alla morte del contraente ma, anche, quello della premorienza di un erede legittimo rispetto alla stipulazione del contratto.

I quesiti proposti dal provvedimento di rimessione furono tre: « a) Se, in materia di assicurazione sulla vita favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità. b) Se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi. c) Se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920, u. co., c.c.) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali».

 

 

3-LA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO

La designazione del beneficiario (12) nell’assicurazione sulla vita a favore di un terzo può trovare espressione, come previsto dall’art. 1920, comma 2, c.c., nel contratto, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, oppure, ancora, mediante disposi- zione testamentaria (13). La designazione, per essere efficace, non deve essere nominativa o espressa (14), ed è valida anche se il beneficiario è determinato indirettamente (15) o genericamente (16). Per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (17); questo significa che il diritto rimane estraneo alla sfera patrimoniale del contraente senza necessità, affinché avvenga l’acquisto da parte del beneficiario, che quest’ultimo accetti la designazione prima di riscuotere la somma assicurata (18).

Nell’assicurazione sulla vita a favore di terzo con designazione di beneficiario generico o indiretto, il primo problema è, ovviamente, capire se l’individuazione dell’avente diritto può proporsi senza margine di errore (19). Vi sono casi in cui l’operazione di determinazione è semplice, come nelle fattispecie in cui il contraente si premuri di indicare la qualifica del congiunto (i miei figli, i miei genitori o i miei fratelli), ma non sono mancate discussioni con riguardo, ad esempio, alla posizione del concepito al momento della morte del contraente (20), a tacer dei contratti che contengono la designazione del coniuge (21), mantenuta dallo stipulante malgrado un divorzio e un nuovo matrimonio. Esistono, poi, fattispecie in cui il contraente si limita a designare quali beneficiari gli eredi, gli eredi legittimi e testamenta- ri (22) oppure gli eredi legittimi o testamentari: tutte casistiche in cui l’operazione ermeneutica si complica, prestandosi, a volte, queste fattispecie a ventagli di possibilità interpretative (23).

È opportuno chiarire, immediatamente, che la clausola relativa alla designazione degli

eredi indicati solo genericamente, quantunque indubbiamente riassuntiva, è assolutamente valida, operando quale mezzo di identificazione dei beneficiari, con un rinvio sostanziale ad una situazione giuridica a venire (24). Secondo la giurisprudenza, l’identificazione del beneficiario attraverso il termine erede individua con sufficiente precisione il chiamato alla successione (25), non avendo peraltro rilevanza alcuna, per accertare il beneficiario del vantaggio assicurativo, un’eventuale rinuncia o un’accettazione dell’eredità. È, infatti, sufficiente, e decisiva, per la designazione la qualifica di chiamato rivestita al momento della morte del contraente (26), dal momento che l’individuazione del soggetto prescinde dal suo divenire o meno erede non entrando, peraltro, l’indennizzo assicurativo nemmeno a far parte del patrimonio del defunto (27).

Come è stato evidenziato (28), il legislatore, nel contesto delle disposizioni sulla successione mortis causa, utilizza il termine erede riferendosi a coloro che rivestono ancora la qualità di chiamati e non si può, peraltro, dimenticare che nella fattispecie prevista all’art. 1920 c.c., al fine della designazione del beneficiario della somma oggetto del contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo, ciò che conta è fornire all’assicuratore un semplice criterio di individuazione dell’avente diritto rispetto alla somma assicurata, a prescindere dalle vicende legate alla successione.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, hanno confermato questa impostazione. Esse hanno chiarito, anzitutto e in risposta al primo dei quesiti (29) sottoposti dall’ordinanza di rimessione, che la designazione generica degli eredi come beneficiari di un con- tratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920, comma 2, c.c., è non solo valida ma comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione, fornendo all’impresa debitrice un valido canone per individuare i creditori della prestazione assicurativa (30).

Il principio appare corretto, in quanto si deve presumere che la scelta del beneficiario avvenga in modo indipendente dalla volontà del soggetto individuato di accettare o meno l’eredità, rappresentando l’opzione del chiamato un fattore alieno rispetto all’individuazione soggettiva (31).

Ma i problemi non finiscono certamente qui.

 

 

4-LA DESIGNAZIONE SEGUITA DAL TESTAMENTO

Si è detto poc’anzi che nell’indicare i beneficiari, può accadere che il contraente designi semplicemente gli eredi, oppure che li precisi come legittimi, testamentari, o legittimi e testamentari o, ancora, inserendo l’alternativa eredi legittimi o testamentari. In quest’ultima ipotesi, la congiunzione con valore disgiuntivo dovrebbe (32) condurre alla soluzione alternativa, portando quindi ad interpretare la clausola nel senso che in assenza di testa- mento il beneficio assicurativo si indirizza verso gli eredi legittimi, mentre in presenza di una disposizione testamentaria sarebbero i soggetti indicati nell’atto di disposizione mortis causa ad avere diritto alla riscossione delle somme indicate in contratto (33).

Può, anche, accadere che i beneficiari vengano identificati nel contratto con gli eredi legittimi e che il contraente disponga, in seguito, per via testamentaria, istituendo ad esempio un erede universale. In questo caso, la questione ruota attorno alla possibilità di ammettere una revoca tacita (34) della designazione contenuta nel contratto di assicurazione (35): si tratta di un tema dibattuto a cui può essere certamente data risposta affermativa, beninteso a condizione che la volontà di revocare risulti in maniera chiara e non equivoca. Si è ritenuto che la scelta di redigere testamento e nominare un estraneo erede universale non possa che essere interpretata quale tacita volontà di revoca (36). Si rileva, tuttavia, che tale conclusione, nella propria perentorietà, presenta diversi aspetti critici, apparendo preferibile non prendere strade pericolosamente preordinate ma indagare, in concreto, la volontà del disponente, valutandone la compatibilità con quanto indicato in sede contrattuale. Correttamente, la giurisprudenza di legittimità si è discostata da un’impostazione tassativa, chiarendo che la successiva nomina nel testamento di un terzo quale erede universale non è di per sé idonea a manifestare univocamente la volontà di revoca, anche tacita, della designazione avvenuta nel contratto di assicurazione sulla vita e, in definitiva, non prevale sulla designazione degli eredi legittimi indicati quali beneficiari (37). A supporto dell’impostazione, gioca la deduzione che nulla impedisce all’assicurato di revocare espressamente nel proprio testamento la designazione dei beneficiari della polizza, nominandone uno nuovo; argomento che induce a pensare che se dal testamento non emerge alcuna volontà di revoca, la designazione contenuta nel contratto debba continuare ad esser il

riferimento per l’obbligazione dell’assicuratore.

Chiamate a rispondere sul tema specifico con il secondo quesito (38), le Sezioni Unite accolgono il risolutivo principio secondo cui la designazione, nel contratto assicurativo a favore del terzo, dei beneficiari con l’indicazione eredi legittimi, non viene scalfita dalla successiva istituzione di uno o più eredi testamentari, in quanto tale istituzione non opera né quale nuova designazione, né quale revoca del beneficio attribuito con la polizza. L’iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell’assicurazione e la sopravvenuta istituzione testamentaria sono, dunque, solo apparentemente in conflitto, trattandosi di due piani assolutamente divisi. In questo senso, non appare, peraltro, neppure legittimo pro- porre una sorta di inferiorità del contratto assicurativo nei confronti della disposizione testamentaria, la quale opera separatamente dalla volontà espressa al momento della designazione contrattuale.

 

 

5-LA RIPARTIZIONE DELL’INDENNIZZO

L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, affronta l’ulteriore — spinosa perché chiaro oggetto, come visto, del principale contrasto di opinioni — questione (39) relativa alla commisurazione del diritto di credito spettante a ciascun beneficiario.

Il problema è se, una volta identificato il soggetto avente diritto attraverso il ricorso alle norme successorie, anche la determinazione della quota debba relazionarsi alle percentuali ereditarie spettanti ex lege o se, invece, la natura di diritto proprio (40), espressamente riferita dall’art. 1920 c.c., imponga uno scioglimento del vincolo con le norme sulle successioni e consenta, quindi, la divisione dell’indennizzo complessivo tra i beneficiari in parti uguali.

La decisione in esame, con molta chiarezza, ha accolto ancora una volta l’orientamento maggioritario, privando di rilievo le norme sulla successione ereditaria per la determina- zione della consistenza del diritto del singolo designato. Secondo le Sezioni Unite, infatti,

«la natura di atto tra vivi del credito attribuito per contratto agli “eredi” designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione esclude l’operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione». La manifestazione di volontà all’atto della stipula- zione del contratto assicurativo, in definitiva, si propone come un negozio transmorte (41), teso a destinare a beneficiario dell’obbligazione dell’assicuratore chi sarà qualificabile, in astratto, erede al verificarsi dell’evento dedotto in polizza. Essa nasce con lo scopo di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari.

Con una netta presa di posizione, quindi, contraria rispetto a quanto affermato da parte della giurisprudenza di legittimità (42), le Sezioni Unite cristallizzano il principio secondo cui, in difetto di apposita disposizione di legge, al contratto di assicurazione sulla vita non è applicabile una sorta di regola di completamento (43) che abbia la forza di produrre un rinvio alle quote di ripartizione dell’eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria. La conseguenza è che, in caso di carenza di disposizioni contrattuali espresse, ciascuno dei beneficiari nulla possa attendersi se non una quota uguale agli altri (44), rilevando a tal proposito come non sia minimamente in discussione la libertà del contra- ente, all’atto della designazione degli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 c.c. (45).

 

 

6-LA PREMORIENZA DEL BENEFICIARIO

La decisione delle Sezioni Unite è, come si è rilevato, di particolare rilievo per l’ampiezza delle questioni affrontate. Un’ampiezza determinata dalla particolarità del caso, che ha consentito di affrontare anche il tema relativo alla premorienza del beneficiario (46) rispetto allo stipulante, spaziando sino all’ipotesi in cui la premorienza anteceda la conclusione del contratto.

Sul tema della premorienza del beneficiario ebbe modo di esprimersi, pochi giorni prima della decisione a Sezioni Unite, la stessa S.C. (47), rilevando che, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., il beneficiario acquista un diritto che trova la propria origine nel contratto e che, pertanto, esce dalla disponibilità dello stipulante per entrare nel patrimonio del terzo nel momento stesso della sua designazione (48). È, questa, un’impostazione che segue lo schema del contratto a favore di terzo, con applicazione dell’art. 1412, comma 2, c.c., per cui dopo la morte dello stipulante, la prestazione oggetto del contratto di assicurazione va eseguita a favore degli eredi del beneficiario premorto (49), purché il beneficio, ovviamente, non sia stato nel frattempo revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente (50).

La soluzione, che ha trovato rari dissensi nel corso degli anni (51), ha reperito conferma da parte delle Sezioni Unite, forti di un duplice, ben saldo, presupposto: da un lato, che gli eredi genericamente designati sono da identificare in coloro che possiedono la qualità prevista nel contratto al momento della morte del contraente; dall’altro, che la titolarità dei vantaggi dell’assicurazione è trasmissibile agli eredi in caso di premorienza del designato, con la conseguenza che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa da parte degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis. Su queste basi, la conclusione è che mentre il beneficiario acquista iure proprio, ciascun erede del beneficiario vede il proprio diritto esprimersi in proporzione della sua quota ereditaria, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.

L’effetto dell’applicazione di questi principi è che alla premorienza di uno degli eredi del contraente, a suo tempo designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, non consegue un accrescimento automatico a favore degli altri beneficiari. Ciò che si verifica, piuttosto e sempre in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi (52), è un subentro per rappresentazione in forza dell’art. 1412, comma 2, c.c. Resta ferma, ovviamente, la facoltà per il contraente di esprimere, in sede di designazione, una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, oppure di revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’art. 1921 c.c. Abbiamo visto che, rispetto al caso classico del beneficiario vivente al momento della conclusione del contratto ma deceduto alla morte del contraente, la vicenda sottoposta alle Sezioni Unite presenta la particolarità della premorienza dell’avente diritto addirittura rispetto alla stipulazione del contratto di assicurazione. In questo caso, l’individuazione degli eredi legittimi quali beneficiari è stata ritenuta non riguardare il soggetto premorto alla stipulazione, per il motivo che costui non era in vita già prima della stessa designazione. Di conseguenza, il premorto non acquista alcun diritto dal contratto, senza lasciare spazio alla trasmissione per rappresentazione dei vantaggi dell’assicurazione nella medesima quota che a costui sarebbe spettata. A valle di questa costruzione, sorge il diritto di ciascuno degli eredi per rappresentazione di vedersi attribuita una quota uguale a quella degli altri eredi, possedendo anch’essi la qualifica, nel senso innanzi specificato, di soggetti chiamati

all’eredità, sin dal momento della designazione (53).

La questione risolta in maniera recidente da parte della S.C. appare coerente con il sistema normativo. Resta la considerazione che non si può porre in disparte il pensiero che ci troviamo, pur sempre, in un ambito di interpretazione e verifica della volontà del con- traente, con attribuzione di un diritto del terzo innegabilmente proprio e diretto risultato della dichiarazione negoziale (54). Se, quindi e in via generale, non vi possono essere dubbi sulla correttezza del far riferimento al dettato di legge per verificare chi sia erede, e dunque soggetto beneficiario in carenza di ulteriori elementi o precisazioni, non è possibile escludere che in presenza di fattori diversi, capaci di influire inequivocabilmente sull’interpretazione della volontà del contraente, si possa approfondire l’attività ermeneutica al di là del dettato letterale, spingendosi a verificare se, effettivamente, l’indicazione generica o indi- retta corrisponda all’individuazione del beneficiario e se la ripartizione delle quote rispecchi la volontà di chi ha stipulato il contratto.

 

 

 

 

 

(*)    Contributo approvato dai Referee.

(1)   DONATI, Teoria indennitaria nelle assicurazioni e contratto a favore di terzi, in Riv. dir. comm., 1954, 1 ss.; LA TORRE, L’assicurazione nella storia delle idee, Milano, 2000, 273; PIRILLI, La designazione (e la revoca) del beneficiario nell’assicurazione sulla vita tra contratto e successione, in questa Rivista, 2019, 1246; CAGNASSO- COTTINO-IRREA, L’assicurazione: l’impresa e il contratto, in Tratt. dir. comm., diretto da Cottino, Padova, 2001, 231; MORA, Il beneficiario dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi, in questa Rivista., 1988, 332; DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, 592 ss.; PECCENINI, Assicurazione, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2011, 233, il quale rileva che mentre il contratto a favore di terzo è valido soltanto in presenza di un interesse per lo stipulante, tale requisito non è richiesto dall’art. 1920 c.c. per la validità del negozio assicurativo, potendo ritenersi implicito nell’esigenza di far pervenire un’utilità patrimoniale ad una determinata persona; ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, III, Padova, 2013, 848, che giustamente si sofferma, anche, sulla storica distinzione tra assicurazione a favore di terzo e assicurazione per conto altrui; si veda, altresì, MAZZOLA, Polizze vita e assicurazione « per conto altrui », in questa Rivista, 2019, 2135; da ultimo, SCHIAVONE, Assicurazione sulla vita, designazione degli « eredi legittimi », individuazione dei beneficiari in caso di premorienza, in questa Rivista, 2021, 1520.

 

(2)      CICERO-CONCAS, La questione della generica designazione degli eredi nelle polizze vita, in attesa delle Sezioni Unite, in Riv. not., 2020, 352.

(3)      Nel caso specifico, la morte del contraente. Tuttavia, va ricordato che l’assicurazione sulla vita può basarsi anche sulla vita di persona diversa rispetto a chi stipula, purché vi sia il suo consenso.

(4)      App. Catania, 18 maggio 2018, n. 1124.

(5)      Cass. civ., 16 dicembre 2019, n. 33195 (ord.), in Dir. giust., 2019, f. 229, 1, con nota di VALENTINO, Come si deve ripartire il risarcimento pagato dall’assicurazione sulla vita? La parola alle Sezioni Unite; e in giustiziacivile.com, 2 luglio 2020, con nota di CELLI, Al vaglio delle Sezioni Unite tre questioni sulla designazione degli eredi quali beneficiari di un’assicurazione sulla vita; CICERO-CONCAS, La questione della generica designazione degli eredi nelle polizze vita, in attesa delle Sezioni Unite, cit.

(6)  La sentenza di riferimento è spesso Cass. civ., 10 novembre 1994, n. 9388.

(7) La designazione viene qualificata da ROSSETTI, op. cit., 850, come negozio giuridico unilaterale recettizio, riprendendo Cass. civ., 25 ottobre 1978, n. 4833, in Ass., 1979, II, 129; una dichiarazione di volontà, quindi, con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti e alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto; si rinvia, sul tema generale, a SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it., 1999, 229 ss.; GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato di dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2002. Sulla natura di atto non recettizio (per i più) della designazione, si veda

A. ALBANESE, L’assicurazione sulla vita, in FRANZONI (a cura di), Diritto delle assicurazioni, Bologna, 2016, 102.

(8) L’acquisto avviene senza che sia necessaria l’accettazione, in quanto la designazione è atto unilaterale e recettizio e deve essere portato a conoscenza dell’assicuratore per porlo in grado di corrispondere l’indennizzo; PECCENINI, op. cit.; si veda anche Cass. civ., 25 ottobre 1978, n. 4833, cit.

(9) Cass. civ., 21 dicembre 2016, n. 26606, in Foro it., 2017, I, 1355, ha ribadito che a proposito della interpretazione delle clausole dei contratti di assicurazione in caso di morte dell’assicurato che individuano i beneficiari negli eredi legittimi o testamentari, ai sensi dell’art. 1920 c.c., costoro acquistano un diritto proprio all’indennizzo, il quale non entra, perciò, nel patrimonio ereditario. Nello stesso senso, Cass. civ., 15 ottobre 2018, n. 25635 (ord.), in questa Rivista, 2019, 1238, con commento di PIRILLI, op. cit. Si vedano, poi, Cass. civ., 2 dicembre 2000, n. 15407; App. Aquila, Sez. I, 17 giugno 2020, n. 837; Trib. Torino, Sez. IV, 17 luglio 2019, n. 3598; Trib. Roma, Sez. IX, 18 marzo 2004.

(10) Secondo Cass. civ., 29 settembre 2015, n. 19210, in Danno resp., 2016, 736, con nota di CERINI, I diritti dei beneficiari nell’assicurazione vita: tra volontà del contraente e successione (741 ss.); e in Riv. not., 2017, II, 519, con nota di CICERO-ARGIOLAS, La generica designazione degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di esegesi del contratto e regole successorie, nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, la generica designazione quali beneficiari delle prestazioni indennitarie degli eredi testamentari o legittimi comporta che, in mancanza di un’espressa previsione del criterio di riparto dell’indennizzo tra i medesimi, questo vada individuato nelle disposizioni che regolano la successione ereditaria.

(11)  Si veda CERINI, op. cit.

(12) Secondo POLOTTI DI ZUMAGLIA, Un’ulteriore precisazione in tema di designazione di beneficiario nell’assicurazione vita, in Dir. fisc. ass., 1997, 336, se manca la designazione del beneficiario, la somma assicurata in caso di morte del contraente viene attribuita ai suoi eredi secondo le regole della successione ereditaria.

(13)  Se il testamento risulta viziato, si ritiene che la designazione mantenga validità purché essa sia contenuta in un atto che possieda i requisiti di forma del testamento; così GASPERONI, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. giur., I, Roma, 1988, 12.

(14) Cass. civ., 23 marzo 2006, n. 6531, in Rep. Foro it., 2006, voce Assicurazione (Contratto), n. 157, che conferma l’efficacia della designazione con la formula « i miei eredi ».

(15) La designazione indiretta avviene con un riferimento inequivoco, pur non indicandosi le generalità del beneficiario (il Sindaco di un paese, il Presidente di un’associazione, il vincitore di un premio).

(16) La designazione generica è tipica nel riferirsi, sempre inequivocabilmente, non ad una persona singola ma ad una categoria di persone (i miei eredi, i miei figli, i miei fratelli). Sul beneficiario indicato genericamente si veda MORA, op. cit., 332; PECCENINI, op. cit., 239.

(17)      Si veda STOLFI, La capacità del beneficiario nell’assicurazione sulla vita, in Ass., 1937, I, 24 ss.

(18)    LA TORRE-DE GREGORIO-FANELLI., Diritto delle assicurazioni, Milano, 1987, 220.

(19)  Si veda, ampiamente e sul punto, A. ALBANESE, op. cit., 109.

(20) DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 1987, 336, propendono per far rientrare nell’avente diritto anche chi al momento della morte del contraente risulti solo concepito.

(21) POLOTTI DI ZUMAGLIA, op. cit., affronta il problema del secondo coniuge, risolvendolo avendo riguardo, per l’identificazione tra i due, al momento della designazione e non della morte, così preferendo il titolare della qualità al momento della stipulazione. Così anche PECCENINI, op. cit. L’opinione è forse in contrasto con la giurisprudenza secondo cui rileva, ai fini dell’identificazione del beneficiario, il momento della morte del contraente. Secondo SCALFI, Manuale delle assicurazioni private, Milano, 1994, 230, la propensione per il momento della designazione poggia sulla possibilità della revoca della prima designazione nel caso in cui si voglia favorire il nuovo consorte. Tuttavia, proprio il carattere previdenziale dell’assicurazione sulla vita potrebbe indirizzare alla protezione, ancora una volta, di chi al momento della morte del contraente possa qualificarsi componente della famiglia.

(22) Condivisibilmente, secondo Trib. Alba, 15 febbraio 1967, nella designazione ai miei eredi non rientrano i legatari.

(23)  SORAVIA, L’assicurazione sulla vita, Milano, 1972, 129.

(24)    CELLI, op. cit.

(25) Sull’impossibilità per il curatore dell’eredità giacente di domandare all’assicuratore il pagamento della somma pattuita, ROSSETTI, op. cit., 859, richiama Trib. Lamezia Terme, 8 luglio 1978, inedita.

(26) Trib. Lucera, 7 febbraio 2008, in Giur. merito, 2008, 1610, secondo cui il soggetto beneficiario deve essere individuato tra coloro i quali, in virtù delle varie possibili situazioni successorie, si trovano rivestire la qualifica di chiamati all’eredità (ciò che esaurisce la funzione del richiamo alle norme in tema di successione). In questo senso anche PECCENINI, op. cit., 239.

(27)   Cass. civ., 14 maggio 1996, n. 4484, richiamata dalle stesse Sezioni Unite. CELLI, op. cit.

(28)    PIRILLI, op. cit., 1238.

(29) « Se, in materia di assicurazione sulla vita favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità ».

(30) Secondo HAZAN, Polizze e causa indennitaria: divorzio vicino, in Dir. giust., 2005, 4, 19 ss., dal principio di originarietà discendono due corollari: l’individuazione per relationem dei beneficiari non propone rilievo alla rinuncia o all’accettazione dell’eredità da parte degli stessi e per la determinazione delle quote di indennizzo non si deve fare riferimento alle norme sulla successione.

(31) Contrario a questa impostazione è SCHIAVONE, Assicurazione sulla vita, designazione degli « eredi legittimi», individuazione dei beneficiari in caso di premorienza, cit., 1524, secondo il quale individuare i beneficiari con riferimento ai successibili ex lege nel momento di apertura della successione, costituisce una semplificazione del procedimento di liquidazione per le imprese assicuratrici ma non un criterio coerente con il sistema giuridico.

(32) La disposizione potrebbe, a dire il vero, anche interpretarsi nel senso di individuare gli eredi in generale, legittimi o testamentari che siano.

(33) Così PECCENINI, op. cit., 240. Dello stesso avviso PIRILLI, op. cit., 1246. Si veda anche FERRARI, I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita, Napoli, 2011, 440.

(34) La revoca tacita è spesso oggetto di controversia. Si è anche discusso se il mancato pagamento dei premi possa integrare un’ipotesi di revoca tacita, come riferito, ad esempio, da CASTELLANO, Vicende del rapporto di assicurazione sulla vita, Padova, 1963, 154; contra, nel senso di ammettere una sorta di adempimento da parte del terzo ove non vi sia opposizione del contraente e sempre salva la possibilità di quest’ultimo di revocare il beneficio, DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, cit., 610.

(35) Va ricordato che il contraente conserva sempre il diritto di revoca della designazione del beneficio ai sensi dell’art. 1921 c.c., il quale dispone che la revoca non possa farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio. Se, poi, v’è rinuncia con atto scritto del contraente al potere di revoca, la revoca non ha effetto dopo la dichiarazione del beneficiario al contraente di voler profittare del beneficio, con la precisazione che sia la rinuncia sia la revoca debbono esser comunicate per iscritto all’assicuratore. Si veda POLOTTI DI ZUMAGLIA, op. cit., 336.

(36) Secondo Trib. Lucera, 7 febbraio 2008, in Giur. merito, 2008, 1610, per eredi legittimi devono intendersi i chiamati alla stregua della specifica tipologia di successione che in concreto si verifica; in caso di successione testamentaria universale in capo ad un soggetto, l’unico chiamato sarebbe dunque costui, senza che possano venire in rilievo le categorie dei legittimari (che se esistenti sono pretermessi) e senza quindi che il riferimento agli eredi legittimi possa consentire l’allargamento del novero dei beneficiari. Si veda anche Trib. Palermo, 22 gennaio 2003.

(37)  Cass. civ., 15 ottobre 2018, n. 25635 (ord.), cit.; Cass. civ., 21 dicembre 2016, n. 26606, cit.

(38) « Se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi ».

(39) « Se ... il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920, u. co., c.c.) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali ».

(40)  LA TORRE, L’assicurazione sulla vita a favore degli eredi, in Ass., 1996, II, 88 ss.; HAZAN, op. cit.; A. ALBANESE,

op. cit., 103.

(41)  A. ALBANESE, op. cit., 112, richiama la particolare figura di elaborazione dottrinale menzionando PALAZZO,

Autonomia contrattuale e successioni anomale, Napoli, 1983.

(42) Cass. civ., 29 settembre 2015, n. 19210, cit.; si veda, per una posizione critica, SCHIAVONE, Assicurazione sulla vita, designazione degli « eredi legittimi », individuazione dei beneficiari in caso di premorienza, cit., 1525. Secondo l’Autore, il criterio del riparto paritario « risulta palesemente illogico rispetto al fatto che qui il titolo di erede è strutturalmente, per volontà di legge, commisurato alla delazione del primo chiamato ».

 

(43) La separazione tra diritti derivanti dal contratto e diritti derivanti dalla successione è resa evidente in diverse pronunce; tra queste, Cass. civ., 20 agosto 2015, n. 17024, che dichiara l’impossibilità, per l’erede, di conoscere l’identità del beneficiario individuato in polizza ove il richiedente non sia a sua volta beneficiario.

(44)   A. ALBANESE, op. cit., 108.

(45)      Sulla derogabilità della norma, non rientrando nell’elenco di cui all’art. 1932 c.c., ROSSETTI, op. cit., 854.

(46)      PENTA, L’assicurazione a favore di terzo: la premorienza del beneficiario, in Ridare, 10 giugno 2021.

(47)       Cass. civ., 15 aprile 2021, n. 9948, in Dir. giust., 2021.

(48) ROSADA, Assicurazione vita a favore di terzo, contratto a favore di terzo e patti successori: distinguo chiarificatori, in Ridare, 14 giugno 2021.

(49) Anche in caso di commorienza del portatore del rischio e del beneficiario il principio porta al trasferimento agli eredi di quest’ultimo del diritto; così ROSSETTI, op. cit., 862.

(50) TANTALO, L’assicurazione sulla vita va pagata a favore degli eredi del terzo, anche se è morto prima dello stipulante, in Ridare, 20 aprile 2021.

(51) CERINI, op. cit., 745, rileva che la posizione muove dalla considerazione della diversità tra la posizione del beneficiario di una polizza vita e la riconducibilità tout court del contratto assicurativo ad una fattispecie applica- tiva del contratto a favore di terzo, con conseguente rifiuto della regola di cui all’art. 1412 c.c.

 

(52)      DONATI, Teoria indennitaria nelle assicurazioni e contratto a favore di terzi, cit., 1 ss.

(53)      Nella fattispecie, la premorienza rispetto alla stipula di uno dei due fratelli ha avuto l’effetto di aumentare il numero dei soggetti qualificabili come eredi beneficiari aventi diritto alla medesima quota.

(54)      Caratteristica che, tra l’altro, influisce anche sull’applicabilità del termine breve, biennale, per la prescrizione del diritto; così A. ALBANESE, op. cit., 103.

 

 
 

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