Corte dei Conti, Sez. Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, 11 settembre 2025, n. 139
Sull’indisponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa e sulla responsabilità amministrativa del medico specializzando operante in équipe
Con la sentenza in esame, la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti si è pronunciata in merito alla configurabilità di una responsabilità erariale del medico specializzando per il danno erariale indiretto causato ad un’Azienda sanitaria, nell’ambito di un’attività chirurgica d’équipe.
In particolare, la Sezione Giurisdizionale Regionale, nella statuizione gravata, stralciate le posizioni del primo e secondo operatore in seguito all’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato, ha profilato una responsabilità amministrativa del medico specializzando per colpa grave poiché nell’ambito di un intervento di emicolectomia sinistra non avrebbe verificato l’esecuzione della sutura a regola d’arte del moncone sigmoideo/rettale distale del grosso intestino tramite applicazione di graffette; omissione che diede luogo alla spontanea riapertura della stessa, determinando l’insorgenza di una peritonite stercoracea diffusa e, in seguito alla comparsa di shock settico, la morte del paziente.
In primo luogo, i Giudici contabili hanno escluso la sussistenza di una rinuncia all’azione di rivalsa amministrativa nell’ambito dell’atto di conciliazione sottoscritto tra Azienda sanitaria, medici e congiunti del danneggiato, affermando come la tutela del credito risarcitorio erariale sia affidata alla responsabilità ed officiosa iniziativa della Procura della Corte dei Conti mediante l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo- contabile, posta a presidio dell’interesse generale alla conservazione e alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici. Secondo la Corte, infatti, si tratta di un’investitura, oltre che esclusiva, anche indisponibile e, come tale irrinunciabile (cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisdizione Centrale d’Appello, sentenza n. 327/2023).
Nel merito, il Collegio ha, innanzitutto, osservato come la vicenda, per quanto riguarda il medico specializzando, era coperta da giudicato penale, richiamandosi, dunque, il disposto di cui all’art. 651 c.p.p. secondo il quale la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno (…).
Il Collegio, richiamando i passaggi della c.t.u. medico legale individuanti una condotta colposa del personale medico d’equipe per il mancato controllo del campo operatorio, ha poi ricordato il principio di diritto secondo cui ogni sanitario compreso il personale paramedico è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità" (Cass. sent. n. 53453/2018; in termini, con riguardo alla responsabilità di tutti i membri dell'equipe, C. conti, Sez. I appello, sent. n. 10/2024)
Quanto alla specifica posizione del medico specializzando, la Corte ha poi respinto la tesi difensiva volta a escluderne una responsabilità amministrativa in quanto non esecutore materiale della sutura in questione né soggetto onerato di verificare l’operato dei medici strutturati, primo e secondo operatore. Sul punto, il Collegio, richiamando la disciplina applicabile in materia di formazione dei medici specializzandi (D. lgs.,17 agosto 1999, n. 368), ha, infatti, evidenziato come il medico iscritto ad una scuola di specializzazione, al fine di conseguire il titolo, debba seguire un profitto insegnamenti teorici e pratici, nonché partecipare personalmente alle “attività e responsabilità proprie della disciplina”, con conseguente assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia, seppur vincolata alle direttive del tutore.
Secondo i Giudici contabili, dunque, per quanto riguarda il regime di responsabilità (anche per danni all'erario) derivante dalle attività assistenziali o di esecuzione di interventi in autonomia (seppure vincolata alle direttive), per un verso, non può predicarsi, de plano, l' inconfigurabilità della responsabilità dello specializzando in via generale (fatta salva l' ipotesi che lo specializzando abbia errato proprio in esecuzione di erronee direttive ricevute), nonché, per altro verso… questa debba esser valutata in concreto avuto riguardo ad un insieme di parametri ricostruttivi, tra i quali la mansione in concreto attribuita allo specializzando, il livello di formazione già raggiunto (trattandosi comunque di soggetti già medici e abilitati all'esercizio della professione) e il grado di difficoltà tecnica della prestazione rivelatasi errata.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha, in definitiva, confermato la responsabilità amministrativa del medico specializzando per colpa grave, in primo luogo, in quanto nel caso di specie il medico rivestiva l’incarico di terzo operatore (ovvero di componente dell’équipe operatoria), seppur in affiancamento ai medici strutturati, e, comunque, in quanto era iscritto al penultimo anno del percorso specialistico in chirurgia generale.
Cass. civ., 5 dicembre 2025, n. 31842
Sul concorso di patologie pregresse nella produzione del danno.
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi rispetto al delicato tema del concorso tra la condotta colposa del medico e le patologie pregresse del paziente, ribadendo i criteri distintivi tra causalità materiale e causalità giuridica ai fini della liquidazione del danno.
Nel caso esaminato, il Giudice di merito aveva riconosciuto il ruolo concausale di una preesistente patologia nella determinazione dell’evento dannoso, ritenendo tuttavia di poter tener conto di tale fattore in modo generico nella quantificazione del risarcimento, senza una specifica analisi della sua incidenza sulle conseguenze dannose.
La Suprema Corte ha censurato tale impostazione, chiarendo che qualora la produzione di un evento dannoso, quale una patologia, possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, una volta accertato il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e l’evento dannoso, l’autore della condotta risponde, sotto il profilo dell’an debeatur, integralmente dell’evento stesso.
Diversamente, sul piano della causalità giuridica, il Giudice è chiamato a individuare quali conseguenze dannose siano effettivamente riconducibili all’evento, per poi procedere, anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause. In tal guisa, la Corte ritiene, sotto il diverso profilo del quantum debeatur, di ascrivere all’autore della condotta, responsabile sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno, con un’eccezione: quando la misura dell’apporto della concausa naturale resti incerta, tutte le conseguenze focalizzate dai principi della causalità giuridica saranno imputate per intero all’autore umano.
La patologia pregressa, dunque, ove non causalmente dipendente dalla condotta del responsabile, assume rilievo quale fattore naturale concorrente, idoneo a incidere sulla misura del risarcimento, ma non sull’an della responsabilità del sanitario.
La Corte ha, pertanto, ribadito che il grado percentuale di invalidità permanente deve essere determinato in base alla menomazione complessiva riscontrata in concreto, senza operare riduzioni o incrementi in ragione della causa concorrente, la quale assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione, rilevando esclusivamente nella fase di liquidazione del danno.
Corte Costituzionale, 25 novembre 2025, n. 170
Responsabilità sanitaria e processo penale: illegittima l’esclusione della chiamata dell’Assicuratore su istanza dell’imputato
Con l’innovativa sentenza in commento, la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente al medico imputato di estendere il contraddittorio, citando nel processo penale l’Assicuratore della Struttura sanitaria presso la quale opera.
Anzitutto, la Corte ha ricordato come sussista, a carico delle Strutture sanitarie, pubbliche o private, un obbligo ai sensi dell’art. 10 comma 1 terzo periodo della L. 24/2017, di dotarsi di polizze che coprano, tra l’altro, la responsabilità civile del personale medico di cui le stesse si avvalgono, per l’ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere, anche in proprio e a titolo di illecito aquiliano, del danno cagionato a terzi. Rispetto a tale questione, la Corte Costituzionale – richiamando la nota sentenza n. 182 del 2023 – ha ribadito che si tratta di un’assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell’art. 1891 c.c., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato, confermando altresì che i medici “strutturati” non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti: tale responsabilità deve essere, infatti, coperta dall’assicurazione (o dall’analoga misura) imposta alla Struttura sanitaria per cui operano. L’obbligo assicurativo in questione, infatti, assolve una funzione plurima di garanzia, tutelando, anzitutto, i pazienti danneggiati dall’attività medica e, in secondo luogo, l’assicurato.
Poste tali premesse, la Corte Costituzionale passa a esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’asserita disparità di trattamento che si verrebbe a creare ogniqualvolta, in seguito alla costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale, l’art. 83 c.p.c. non permetta al medico imputato, al contrario di quanto accade in sede civile, di far intervenire l’Assicuratore.
Nel risolvere la questione, la Corte rinvia e applica i criteri di cui alle sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, riguardanti fattispecie diverse da quella in discussione, che avevano già censurato l’art. 83 c.p.p., ravvisando in esso un’ingiustificata disparità di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto in sede civile. Così la Corte, estendendo la ratio già affermata nelle suddette pronunce, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione posto che al medico, sia esso strutturato o - per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento - libero professionista, contro il quale sia esercitata un’azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile. In mancanza, «l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, rimarrebbe «compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.
Cass. civ., Sez. III, Ord. 26 novembre 2025, n. 30996
Sull’ammissibilità della produzione nel giudizio di gravame di una nuova perizia di parte e sulla tutela del principio del contraddittorio
Con l’ordinanza in esame, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di ammissibilità della produzione nel giudizio di gravame di deduzioni tecniche di parte alla consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado.
La Suprema Corte ha censurato la statuizione di inammissibilità della produzione della consulenza tecnica di parte, richiamando il principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 21 febbraio 2022 n.5624 secondo il quale la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Tale principio, ha continuato la Corte, è stato, infatti, confermato anche nella sentenza di legittimità dell’11 ottobre 2024 n. 26525, secondo la quale i rilievi critici alla c.t.u. possono essere formulati, per la prima volta, in appello, purché si mantengano nell’alveo delle argomentazioni difensive di cui all’art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori.
I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che l’illegittima preclusione all’ingresso delle osservazioni tecniche contenute nella perizia di parte e la conseguente pretermissione di qualsivoglia riferimento alle stesse nel corpo della motivazione della sentenza di primo grado avrebbe determinato una violazione del principio del contraddittorio – presidiato dagli artt. 24 e 111, co.2, della Costituzione, nonché dall’art. 6 CEDU – rilevante di per sé, senza necessità di introdurre profili di decisività dell’attività processuale preclusa rispetto al contenuto della conseguente decisione.
La Suprema Corte ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: la produzione, in grado di appello, di una perizia di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell’art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.
Cass., 26 novembre 2025, n. 30995
Capacità di testimoniare e inutilizzabilità della prova del trasportato nel sinistro stradale
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di capacità di testimoniare ex art. 246 c.p.c., con particolare riferimento alla posizione del trasportato coinvolto in un sinistro stradale.
La vicenda trae origine da un giudizio promosso per il risarcimento del danno a seguito di un incidente mortale, nel quale i giudici di merito avevano dichiarato l’incapacità a testimoniare del soggetto terzo trasportato a bordo della vettura dell’attore.
La Corte, nel rigettare il ricorso, e richiamando dei precedenti giurisprudenziali, ha precisato che la valutazione di incapacità del teste deve essere effettuata ex ante (vale a dire al momento in cui la testimonianza è resa), in ragione della qualità di “parte potenziale” dello stesso, non potendo essere influenzata, dunque, dal contenuto della testimonianza, che si pone come un posterius irrilevante (si vedano Cass., n.19258/2015 e Cass., n. 16541/2012 secondo cui “la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto.
Infine, i Giudici di legittimità hanno anche rilevato che chi è privo della capacità di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve essere rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l’intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l’incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell’interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell’interesse previsto dall’art. 246 cod. proc. Civ. come causa di incapacità a testimoniare.
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