È costituzionalmente illegittima la proroga del termine del “blocco” delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione
Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 7 dicembre 2021
Con la sentenza in commento la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla modifica introdotta dall’art. 3, comma 8 del decreto-legge del 31 dicembre 2020 n. 183, al comma 4 dell’art. 117 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con la quale il legislatore ha inteso prorogare il termine del “blocco” delle azioni esecutive promosse dai creditori nei confronti degli enti facenti parte del Servizio sanitario nazionale dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
L’art. 117, comma 4, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto rilancio”) stabiliva, infatti, che al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.
Proprio su quest’ultimo periodo ha, dunque, inciso la modifica apportata dall’art. 3, comma 8, del D.L. n. 183/2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21), che, alla scadenza originaria del 31 dicembre 2020, ha sostituito quella del 31 dicembre 2021.
Alcuni Tribunali, a seguito della predetta proroga del termine del blocco delle azioni esecutive hanno, dunque, ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, evocando la sentenza n. 186 del 2013, con la quale la Corte costituzionale aveva affermato che uno svuotamento legislativo degli effetti di un titolo esecutivo giudiziale non sia compatibile con l’art. 24 Cost. se non è limitato ad un ristretto periodo temporale ovvero controbilanciato da disposizioni di carattere sostanziale che garantiscano per altra via l’effettiva realizzazione del diritto di credito. In difetto di queste cautele, stando alla pronuncia, la disposizione legislativa vulnererebbe il diritto di azione e si risolverebbe altresì in uno ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost.
Nella sentenza in esame, la Consulta ha, quindi, evidenziato che l’originaria durata del “blocco” delle esecuzioni e dell’inefficacia dei pignoramenti, inizialmente contenuta in poco più di sette mesi, si esauriva nella prima fase dell’emergenza pandemica da COVID-19, quella più acuta e destabilizzante: proprio per questa ragione, una sospensione indistinta e generalizzata delle procedure esecutive nei confronti degli enti sanitari poteva dirsi ragionevole e proporzionata, per agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti. Tuttavia, secondo la Corte, pur essendo ab origine costituzionalmente tollerabile, la misura è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco, che ha leso il diritto di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. nonché, al contempo, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo esecutivo.
Infatti, nonostante l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e la possibilità di ricalibrare su di essa la programmazione di cassa, l’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 ha prorogato la misura in danno dei creditori per un intero anno senza alcun aggiornamento della valutazione comparativa tra i loro diritti giudizialmente accertati e gli interessi dell’esecutato pubblico. In tal modo, gli effetti negativi della protrazione del “blocco” delle esecuzioni sono stati lasciati invariabilmente a carico dei creditori, tra i quali pure possono trovarsi anche soggetti cui è stato riconosciuto un risarcimento in quanto gravemente danneggiati nella salute o operatori economici a rischio di espulsione dal mercato. Secondo il giudice delle leggi, il protratto sacrificio imposto ai creditori sul piano della tutela giurisdizionale avrebbe potuto essere ricondotto a conformità con i parametri costituzionali ove fosse stata approntata una tutela alternativa di contenuto sostanziale; tuttavia, seppure un meccanismo compensativo già sussistesse, esso è venuto meno in regime di proroga.
Per tali ragioni, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., limitatamente alla proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.