09.2023

Newsletter Settembre 2023

 

Principio indennitario e Assicurazione per la Responsabilità civile: deve escludersi che l’Assicurato possa ricevere un indennizzo superiore a quello che, concretamente, egli ha versato al danneggiato.

Tribunale di Vicenza,  sentenza del 21 luglio 2023                                             

 

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Vicenza ha avuto modo di affrontare la questione inerente al pagamento dell’indennizzo di una Polizza per la responsabilità civile verso terzi a seguito del Fallimento della Società assicurata.

 

La vicenda traeva origine dall’infortunio sul lavoro di un dipendente della società in bonis occorso prima che la stessa fallisse. Nella fattispecie, a seguito della dichiarazione di Fallimento, il danneggiato presentò istanza di insinuazione al passivo fallimentare per le somme oggetto della propria richiesta di risarcimento del danno. Allo stesso modo fece l’INAIL con riguardo alle somme nelle more erogate al lavoratore in conseguenza dell’infortunio. Vennero, dunque, cristallizzate nello stato passivo le somme dovute in relazione all’infortunio del lavoratore.

 

Nel corso della procedura fallimentare, la Curatela introdusse un giudizio di merito nei confronti del proprio Assicuratore per la responsabilità civile al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo alla manleva dalle integrali pretese economiche avanzate dal lavoratore e dall’Inail, nel frattempo insinuatesi al passivo Fallimentare.

 

L’Assicuratore, costituitosi in giudizio, rilevò come il pagamento dell’indennizzo dovesse essere subordinato all’effettivo esborso sostenuto dall’Assicurato e, dunque, all’esito della procedura fallimentare, in virtù del principio indennitario.

 

Il Giudice, con la pronuncia in esame, ha chiarito che in tema di risarcimento del danno vige il principio indennitario, giusta il quale il risarcimento non può mai diventare una fonte di locupletazione per il danneggiato. Nel caso di responsabilità civile il danno è costituito dalla somma che il responsabile civile deve al danneggiato, e l’intervento dell’assicurazione è diretto a tenere indenne l’assicurato danneggiante delle somme che lo stesso ha corrisposto al danneggiato. Deve escludersi che l’assicurato possa ricevere un indennizzo superiore a quello che, concretamente, egli ha versato al danneggiato. Sulla base di tale assunto, il Tribunale ha escluso che il Fallimento possa ricevere dall’assicurazione l’intero indennizzo spettante al danneggiato e versare a quest’ultimo il dovuto in moneta fallimentare, di fatto distraendo parte dell’indennizzo a favore di altri creditori.

 

La mora dell’assicuratore ed il limite di massimale                                       

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 21 agosto 2023, n. 24893                                                           

 

La Corte di Cassazione torna, con l’ordinanza in esame, ad affrontare la questione inerente la condanna al pagamento di somme eccedenti il massimale di polizza nelle ipotesi di tardivo risarcimento da parte della compagnia assicurativa in caso di incidente stradale.

 

La decisione ribadisce l’orientamento della S.C. oramai costante in materia, tornando a precisare, anzitutto, che non è corretto distinguere tra mala gestio propria (ossia quella conseguente al non corretto adempimento da parte dell’assicuratore degli obblighi contrattuali esistenti nei confronti del proprio assicurato) e mala gestio impropria (con la quale si indica il non corretto adempimento dell’assicuratore nei confronti del danneggiato), perché una “cattiva gestione" degli interessi altrui e' concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore. Solo nell'ambito di questo rapporto e' ipotizzabile una condotta colposa consistente nella malaccorta gestione degli interessi altrui.

 

Prosegue poi la S.C. affermando che, nel caso di mala gestio propria, la mora del debitore (ossia l’assicuratore) e' l'effetto dell'inadempimento d'una obbligazione di dare; la mala gestio e' invece l'inadempimento di una obbligazione di fare (la cura degli interessi dell'assicurato), sicché, prosegue la Corte, nel secondo caso l’assicuratore potrà essere condannato al pagamento di somme ultra massimale anche per sorte capitale e non solo a titolo di interessi : l’esempio portato al riguardo è quello del rifiuto della compagnia assicuratrice ad aderire alla proposta transattiva formulata dal danneggiato e rientrante nei limiti del massimale e la successiva condanna all’esito del giudizio al pagamento di somme eccedenti il massimale medesimo, con la conseguenza che l'assicurato, all'esito del giudizio, rimarrebbe esposto alla pretesa del danneggiato per l'eccedenza del credito risarcitorio rispetto al limite del massimale.

 

La Corte continua poi ricordando che, nel campo della r.c.a., l’assicuratore assume nei confronti del danneggiato la veste di debitore, sicché l’eventuale inadempimento dello stesso assicuratore comporta la mora dello stesso, con la conseguenza, derivante dall’art. 1224 c.c., che a carico dell’assicuratore potrà configurarsi l'obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex articolo 1224 c.c., ma mai a titolo di capitale.

 

Pertanto, prosegue la S.C., trattandosi di una conseguenza ex lege dell’inadempimento (o del ritardato adempimento), il danneggiato in corso di causa non dovrà necessariamente richiedere l’accertamento della c.d. mala gestio impropria, essendo sufficiente la domanda di condanna dell’assicuratore (e naturalmente del suo assicurato) al risarcimento del danno e dei relativi interessi e del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., eventualmente anche sotto forma di rivalutazione.

 

La CTU quale mezzo non istruttorio in senso proprio e inidoneo a colmare le lacune probatorie

Cass. civ., sez. III, ordinanza del 7 settembre 2023, n. 26048                       

 

Con la sentenza in esame la Corte torna ad affermare i principi da tempo enunciati quanto al valore della  consulenza tecnica d’ufficio.

 

In particolare, la Corte di cassazione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè che la stessa non consente di colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.

 

La Corte ribadisce, nella pronuncia di interesse, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

 

In ossequio a tali principi, la Corte ha ravvisato l’insussistenza delle censure rivolte dal ricorrente alla decisione del Giudice a quo di non ammettere la CTU. Questi riteneva, nello specifico, che quand'anche il Giudice avesse legittimamente considerato irrilevanti le fatture perchè non quietanzate, avrebbe dovuto applicare l'articolo 61 c.p.c., disponendo per l’effetto la CTU.

 

Nella fattispecie, invece, la Corte ha evidenziato che correttamente il Magistrato ha dato rilievo al fatto che la parte (cessionaria di un credito per il risarcimento dei danni riportati dal mezzo coinvolto in un sinistro stradale) avesse prodotto solo le fatture commerciali (n.d.r.: peraltro non quietanzate); quindi, in assenza di altri elementi di prova non aveva potuto che concludere che l'an e il quantum della riparazione e della messa a disposizione di un'auto sostitutiva erano rimaste sguarnite di prova.

 

La responsabilità della Struttura Sanitaria derivante da infezione nosocomiale e l’obbligo per i danneggiati di allegare l’inadempimento qualificato.                  

Tribunale Udine, sentenza del 16 giugno 2023, n. 585                                  

 

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Udine, in un caso di infezione nosocomiale contratta dal paziente, si è pronunciato sugli oneri di allegazione, nell’ambito dell’azione da responsabilità contrattuale, gravante sui danneggiati per quanto attiene l’individuazione dell’inadempimento qualificato addebitabile alla Struttura.

 

Il Giudice, sul punto, ha ritenuto di dare continuità ai principi di diritto esposti dalla giurisprudenza di legittimità evidenziando che in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia con l’allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”: cfr., ex multis, Cass. nn. 577/2008 e 2094/2013.

 

Il Tribunale ha ritenuto, dunque, nel caso di specie, di respingere la domanda di risarcimento promossa dai danneggiati in quanto né la difesa attorea né il consulente di parte hanno saputo indicare, con quantomeno sufficiente specificità (secondo i principi generali in punto di onere di allegazione e conseguente diritto alla controprova), quale violazione - tra le tante precauzioni richieste - avrebbe determinato o co-determinato la contaminazione e/o l’infezione.

 

Ne consegue, che in assenza di un inadempimento qualificato idoneo a cagionare il danno, non è possibile imputare eziologicamente l’insorgenza dell’infezione ad alcuna condotta negligente, imperita e/o imprudente dei sanitari afferenti la Struttura e, quindi, ritenere provata la responsabilità dell’Azienda Sanitaria convenuta.

 

L’onere della prova della Struttura sanitaria nell’ipotesi di danno da emotrasfusione.

Cass. civ., sez. III, ordinanza del  7 settembre 2023, n. 26091                                                   

 

Con la sentenza in esame la Corte torna ad affermare i principi da tempo enunciati in materia di criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità per danno alla salute cagionato da trasfusioni con sangue infetto.

 

In particolare, la Corte di cassazione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale, in tema di responsabilità professionale medica, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista.

 

La Corte continua affermando che è stato precisato in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017) che "e' onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.

 

In ossequio a tali principi, in tema di danno da infezione trasfusionale, la Corte, cassa la sentenza della Corte d'appello per aver violato i criteri di riparto dell'onere probatorio sopra richiamati allorquando ha, erroneamente, onerato la danneggiata di dimostrare l'assenza di una malattia epatica al momento del ricovero e statuisce che è onere della struttura sanitaria dimostrare che, al momento della trasfusione, il paziente fosse già affetto dall'infezione di cui domanda il risarcimento, così come è onere della struttura sanitaria allegare e dimostrare di avere rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma.

 

La liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale e i limiti tabellari.

Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza dell’11 luglio 2023, n. 19731                                                             

 

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, la considerazione per cui in nessun caso il risarcimento può superare il limite massimo delle tabelle milanesi costituisce errore di diritto.

 

Secondo la Suprema Corte, infatti, deve ritenersi principio consolidato (…) quello per cui, in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice possa discostarsi dai limiti tabellari, purché tale scostamento sia supportato da adeguata motivazione che renda manifeste le circostanze, anomale e irripetibili (provate dalla parte danneggiata), che hanno richiesto una "personalizzazione" in aumento in quanto non adeguatamente risarcibili mediante una liquidazione confinata all'interno degli ordinari parametri tabellari.

 

Di conseguenza, la liquidazione del pregiudizio relativo alla lesione del rapporto parentale – liquidazione che deve operarsi in via equitativa – non deve necessariamente confinarsi entro i limiti tabellari, ben potendo il Giudice riconoscere un quid pluris idoneo a ristorare integralmente il pregiudizio patito nel caso di specie.

 

Ciò, ovviamente, a condizione che il danneggiato dia prova del maggior danno subito e che il Giudice motivi adeguatamente tale riconoscimento per non incorrere in un vizio di nullità della sentenza.

 

La liquidazione equitativa, infatti, si estrinseca mediante un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto. Da ciò ne deriva che il Giudice, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ciascuno di tali fattori, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

 

I criteri di liquidazione del danno da mora (o c.d. interessi corrispettivi)

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza del 7 agosto 2023, n. 23927                               

 

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i criteri di liquidazione del danno da mora (c.d. interessi compensativi), in particolare nel caso in cui il creditore abbia già nelle more ricevuto dal debitore dei pagamenti parziali.

 

La Corte, in primo luogo, ha ricordato che seppur il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.), la mora debendi in tema di fatti illeciti non è priva di effetti.

 

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale; (b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).

 

Ritenendo, dunque, la Corte che tali principi debbano trovare applicazione anche quando il debitore, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti, sulla scorta del presupposto che tali pagamenti non fanno venir meno l'esistenza della mora, ma al più ne attenuano gli effetti, ha affermato che nel caso in cui il debitore decida di adempiere la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale; (b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli; dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.

 

Secondo i Giudici di legittimità, essendo questo il criterio per poter liquidare il danno da mora nelle obbligazioni di valore, in caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio; (c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

 

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha ritenuto, dunque, di cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, la quale provvederà a liquidare ex novo il danno da mora applicando i principi di diritto sopra indicati, e dunque calcolando separatamente, e poi sommando, il credito in conto capitale ed il credito da mora debendi.

 

 

La prova del danno da perdita di chances lavorative

Cassazione civile, sez. III, ordinanza del 5 settembre 2023, n. 25910              

 

Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte torna a pronunciarsi in relazione alle caratteristiche del danno da perdita di chance, chiarendo in cosa si sostanzi la prova di tale pregiudizio.

 

Il caso sottoposto all’esame della S.C. riguardava una giovane ragazza che, in conseguenza dei danni subiti all’esito di un intervento chirurgico di mastectomia sottocutanea bilaterale con contestuale ricostruzione al seno, ebbe a lamentare, oltre al risarcimento del danno biologico, della personalizzazione e del danno morale, anche quello inerente alla perdita di chances lavorative.

 

La Corte d’Appello ebbe a rigettare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio ritenendo non provato l’avvio alla carriera di modella o ragazza immagine da parte della danneggiata, avvio di carriera che sarebbe stato precluso alla ragazza dalla deturpazione estetica permanente.

 

La Corte, sul punto, ha evidenziato come la motivazione del Giudice di secondo grado fosse a dir poco sbrigativa e non conforme a diritto, ricordando che la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:

- nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;

- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).

Secondo la Corte, dunque, il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023).

 

In definitiva, ha ulteriormente evidenziato la Corte, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale: Cass. 7513/2018), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato. Nel rigettare la domanda della Giannotti, pertanto, la corte d'appello, per un verso, non si conforma ai principi suesposti nel ritenere che la valutazione in termini di danno risarcibile della chance debba essere compiuta col metro della certezza e non piuttosto con quello della possibilità qualificata secondo i canoni della apprezzabilità, serietà, consistenza (Cass. 7513 2018) così confondendo, sovrapponendoli, il piano della causalità con quello dell'evento di danno - e, per altro verso, omette totalmente di considerare alcune evidenze documentali che ben avrebbe potuto, all'esito di una complessiva valutazione di tipo inferenziale, ritenere, sia pur non determinanti o conclusive, pur tuttavia esistenti in punto di fatto, e tali da non poter essere ignorate.

 

La lesione della capacita' lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, accertabile dal giudice caso per caso.

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza del 15 settembre 2023, n. 26641                     

 

Con l’ordinanza in commento, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di danno da capacità lavorativa c.d. generica e da capacità lavorativa c.d. specifica chiarendo in che termini possano essere risarciti i due distinti pregiudizi al danneggiato.

 

Per quanto rigarda il danno relativo alla riduzione della capacita' lavorativa generica, la Suprema Corte ha evidenziato come lo stesso non attenga alla produzione del reddito sostanziandosi, invece, in un danno alla persona, in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto in una menomazione dell'integrita' psico-fisica risarcibile quale danno biologico. Viceversa, il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica secondo i Giudici di Legittimità è generalmente ricondotto nell'ambito non gia' del danno biologico bensi' del danno patrimoniale,  avendo cura di precisare che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacita' lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attivita' produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso.

 

La Corte ha altresì precisato come la circostanza che i postumi permanenti di lieve entita' rientrino nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona non significa che lo stesso "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro,  in quanto nella nozione di danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attivita' lavorativa, potendo, dunque, gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacita' di produrre reddito (cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493).

 

Sulla scorta di tali considerazioni, i Giudici hanno, dunque, affermato che al danneggiato possano essere risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacita' di continuare ad esercitare l'attivita' lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacita' lavorativa specifica) ma anche gli eventuali ulteriori danni patrimoniali derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacita' lavorativa generica, quando il grado di invalidita', affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilita' di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito in quanto in tale ipotesi l'invalidita' subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo comporta comunque una riduzione o perdita della sua capacita' di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.

 

La Corte sostiene, dunque, che debba essere escluso che il danno da incapacita' lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrita' psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto in quanto la lesione della capacita' lavorativa generica, consistente nella idoneita' a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, puo' costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non puo' escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacita' lavorativa specifica.

 

I Giudici ritengono, dunque, che nel caso in cui il danneggiato che abbia subito una lesione dell'integrita' fisica gia' eserciti un'attivita' lavorativa e il grado d'invalidita' permanente sia tuttavia di scarsa entita' (c.d. "micropermanenti"), si possa configurare un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacita' lavorativa quando sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricavera' minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (v. Cass., 18/9/2007, n. 19357; Cass., 7/8/2001, n. 10905) mentre se l’invalidità è di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilita' di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali,  si possa configurare non un danno ad un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacita' lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacita' lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art.1226 c.c..

 

Sulla scorta di tali presupposti, i Giudici ritengono che tale danno debba riconoscersi non solo in favore di soggetto gia' percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato (es., casalinga: cfr. Cass., 12/9/2005, n. 18092) o non sia ancora in eta' non lavorativa (v., con riferimento al minore, Cass., 17/1/2003, n. 608), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690) o al momento del sinistro sia disoccupato e percio' senza reddito (v. Cass., 7/8/2001, 8 n. 10905), potendo in tal caso escludersi il danno da invalidita' temporanea ma non anche il danno collegato all'invalidita' permanente che proiettandosi nel futuro verra' ad incidere sulla capacita' di guadagno della vittima.

 

In ossequio a tali principi, la Corte ha, dunque, cassato la sentenza in esame nella parte in cui era stato liquidato il danno da incapacità lavorativa generica solo sotto il profilo del danno non patrimoniale, ritenendo che, nella fattispecie in esame, attinente ad una invalidità generica integrante una ipotesi di c.d. macropermanente, non potesse ritenersi integrata una lesione solo di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato ma anche sotto il profilo dell’eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica.

 

 

Querela – Reati divenuti procedibili a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 –Declaratoria di improcedibilità – Condizioni

 

Cassazione penale, sez. I, sentenza del 7 giugno 2023 (dep. 19 luglio 2023), n. 31451    

 

La Corte di cassazione ha stabilito che, decorso il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del D.gs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che vi sia prova della tempestiva presentazione della querela, in relazione ai reati per i quali la predetta norma ha modificato il regime della procedibilità, si impone l’immediata declaratoria di estinzione del reato per improcedibilità dell’azione, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.

 

Come noto, la c.d. Riforma Cartabia ha introdotto il regime di procedibilità a querela per numerose fattispecie di reato. L’art. 85 del D. Lgs. 150/2022 nel dettare le disposizioni transitorie per la modifica al regime della procedibilità, ha stabilito che per i reati divenuti procedibili a querela commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, il termine per la presentazione dell’atto decorre dall’entrata in vigore della stessa se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

 

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione nell’affrontare un caso di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p. – fattispecie per la quale l’art. 2 comma 1 lettera i) D. Lgs 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela di parte – ha rilevato come il Legislatore della riforma non abbia previsto alcun onere di avviso alla persona offesa del mutato regime di procedibilità del reato di cui è vittima al fine di consentirle di valutare se presentare querela o meno fissando, invece, un termine per la sua presentazione legato esclusivamente all’entrata in vigore della nuova normativa.

 

Non è dunque, fatto onere all’Autorità Giudiziaria da un lato, di ordinare ricerche circa l’eventuale sopravvenuta presentazione di una querela e di sollecitarne l’acquisizione e, dall’altro, di disporre l’assunzione di informazioni presso la persona offesa in ordine alla volontà punitiva eventualmente manifestata.

 

Cosicché, decorso il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della riforma senza che all’Autorità Giudiziaria sia giunta la prova della presentazione di un valido atto di querela per un fatto-reato che, a seguito della riforma, sia divenuto procedibile su istanza di parte, non potrà che essere dato atto dell’intervenuta causa di improcedibilità dell’azione penale.

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Articoli 13 e 14 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018

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