12.2022

Newsletter dicembre 2022

 

La mancata integrazione del contraddittorio impedisce al giudice d'appello qualsiasi statuizione sul merito della controversia e, pertanto, l’unica statuizione possibile, in tal caso, è la rimessione della causa al primo giudice. Le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. hanno carattere di "pregiudizialità assoluta" e ricorrendone i presupposti giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado.                                                                                                          

Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 34897 del 28 novembre 2022

 

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha chiarito quale statuizione debba essere adottata dal giudice d’appello in caso di pronuncia di primo grado emessa a contraddittorio non integro.

 

La Corte ha rilevato, in primo luogo, che la mancata integrazione del contraddittorio impedisce al giudice d'appello qualsiasi statuizione sul merito della controversia. Unica statuizione possibile, in tal caso, è la rimessione della causa al primo giudice: per l'ovvia considerazione che, se così non fosse, una volta regredito il processo dinanzi al Tribunale al fine di integrare il contraddittorio il litisconsorte pretermesso si troverebbe pregiudicato da una decisione presa in sua assenza.

 

I Giudici di legittimità hanno, quindi, richiamato un principio già affermato in precedenza secondo il quale le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. hanno carattere di "pregiudizialità assoluta", e ricorrendone i presupposti "il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado" (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 432 del 14/01/2003, Rv. 559671 - 01).

 

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione.

Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 35034 del 29 novembre 2022                             

 

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi circa la sorte delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito e non specificatamente riproposte dalla parte istante in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

 

La Corte, nell’affrontare tale questione, ha ribadito il proprio consolidato orientamento in forza del quale le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione» (si veda Cass. n. 10767 del 4/04/2022 Rv. 664646-01).

 

Il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 36057 del 9 dicembre 2022                                        

 

Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla validità della procura rilasciata, in calce o a margine dell’atto in un foglio separato ma congiunto materialmente all’atto, al difensore per il giudizio di Cassazione, ovvero del soddisfacimento della stessa del requisito della specialità previsto dall’art.365 c.p.c., nel caso in cui la stessa non contenga alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere.

 

La Suprema Corte, dopo aver effettuato un breve excursus giurisprudenziale in materia, ha rilevato come sul tema l'intervento delle Sezioni Unite fosse necessario per garantire la certezza e l'uniformità delle interpretazioni, dal momento che si profilano due diverse opzioni, in quanto,  secondo un primo orientamento, sarebbe sempre e comunque necessario che la procura per il giudizio di cassazione risulti speciale in base al suo contenuto (e non in base ad una mera collocazione topografica) e, quindi, sarebbe sempre necessario che la stessa indichi la sentenza da impugnare ovvero, quanto meno, individui con assoluta certezza il giudizio per il quale viene rilasciata, ai fini del ricorso per cassazione. Viceversa, secondo un altro orientamento, basterebbe verificare che il difensore abbia correttamente effettuato l'operazione di "congiunzione" o "allegazione" della procura al ricorso cui accede, in tal modo implicitamente attestando, secondo le modalità previste dalla legge, di avere sottoposto il ricorso stesso, già completo, all'esame della parte, che ha avuto quindi la possibilità di prenderne visione.

 

Le Sezioni Unite, prima di risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente, hanno, dunque, richiamato alcune precedenti pronunce di legittimità in tema di validità della procura speciale, ovvero la sentenza n. 11178 del 27 ottobre 1995 e la sentenza n. 2642 del 10 marzo 1998.

 

Con la sentenza n. 11178 del 1995, infatti, si pervenne alla conclusione che "se la certezza sul fatto che la procura è stata apposta a margine d'un ricorso o controricorso già redatto esclude per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale sia stato il tenore dei termini usati nella redazione della procura; la mancanza d'una prova siffatta e la conseguente incertezza al riguardo dell'effettiva portata della volontà della parte manifestatasi attraverso espressioni non univoche o generiche ovvero attraverso l'impiego di esemplificazioni non appropriate, non può tradursi in una pronunzia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consente all'atto di procura di avere effetto".

 

La sentenza n. 2642 del 1998, invece, secondo le Sezioni Unite si pose in continuità con la sentenza n. 11178 del 1995, in quanto esordì ribadendo che, se dalla copia notificata alla controparte risulta che il ricorso per cassazione o il controricorso contengono una procura rilasciata al difensore che ha firmato l'atto, "tale procura - salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e costituisce perciò una valida procura speciale, anche se non contiene un riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere".

 

Sulla scorta di tali richiami giurisprudenziali, le Sezioni Unite, evidenziando come la soluzione della questione dovesse superare le distinte soluzioni fornite dalla giurisprudenza, a seconda che la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione (o del controricorso) fosse redatta a margine o in calce all'atto o, viceversa, con un atto separato, in quanto mantenere la citata distinzione è in contrasto con la riforma di cui alla L. n. 141 del 1997. (…) avente proprio questo esplicito obiettivo, ossia equiparare la procura rilasciata su foglio separato, che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, alla procura redatta a margine o in calce  ed esigere dalla procura scritta su foglio separato un qualcosa di più equivale a travisare il senso di quella fondamentale riforma e a riportare indietro, se così si può dire, l'orologio del tempo, hanno ritenuto di comporre il contrasto di giurisprudenza dando continuità all'orientamento già espresso nelle due fondamentali sentenze n. 11178 del 1995 e n. 2642 del 1998.

 

Ad avviso della Corte, due devono essere i fari che orientano l'attività di valutazione dell'idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall'altro, il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 c.c.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 c.p.c.).

 

La Corte ha, infatti, affermato che la sicura riferibilità al difensore della procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo; e ciò tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione, perché il requisito dell'incorporazione è stato legislativamente ritenuto presente anche nella seconda ipotesi. In altri termini, l'unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in calce al ricorso - e che toglie ogni dubbio sulla sua validità, come emerge anche dalle pronunce dell'orientamento più restrittivo - è stata legalmente creata dal legislatore, per la procura redatta su foglio separato e congiunto, con la L. n. 141 del 1997. Com'e' stato efficacemente detto dalla sentenza n. 2642 del 1998, "può argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede".

 

La Corte ha, poi, continuato rilevando come tale parificazione è una presunzione che dà attuazione al principio di conservazione dell'atto; di talché riprendendo ancora un passaggio della sentenza appena richiamata, la procura redatta su foglio separato ma materialmente congiunto è da ritenere valida "in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione".

 

La Suprema Corte ha, poi, precisato come l’art. 83 c.p.c. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente prevalente).

 

Le Sezioni Unite, richiamando la normativa di riferimento con riguardo alle due modalità di conferimento della procura, ha poi affermato che nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l'unico utilizzabile, quindi, il requisito della "congiunzione materiale" sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l'inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell'atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Ne deriva l'ulteriore conferma che il requisito della separazione della procura dall'atto cui essa accede sarà la regola generale, il che indirettamente rafforza la validità dell'orientamento tradizionale che queste Sezioni Unite intendono confermare.

 

La Suprema Corte ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto:

 

"A seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla L. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti".

 

 

La clausola c.d. claims made non è più soggetta al controllo di meritevolezza, ma soltanto ad un eventuale controllo di legittimità rispetto all’Ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sopra nazionale.

Tribunale di Pordenone, sentenza del 25 novembre 2022                                          

 

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Pordenone ha preso posizione sulla validità di una clausola claims made all’interno di un contratto di assicurazione per la responsabiltà civile, attraverso un  attento richiamo alla situazione normativa e giurisprudenziale attuale.

 

Il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che nelle polizze in regime c.d.  claims made, al fine di indennizzare un sinistro, rileva non già il momento in cui si è verificato il danno (e nemmeno a quello in cui l’assicurato ha tenuto la condotta illecita), ma il momento in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte dell’assicurato. In buona sostanza, la clausola “on claims made” si configura come un patto in virtù del quale l’assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l’assicurato dei danni causati a terzi, a condizione che la richiesta risarcitoria da parte del terzo gli pervenga durante il periodo di efficacia della polizza.  

 

Il Giudice di merito ha, poi, precisato che in relazione a tali deduzioni, circa gli obblighi di manleva, vanno richiamate le sentenze delle Sezioni Unite n. 9140/16 e, massimamente n. 22437/18, dovendosi ritenere la clausola “on claims made” quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., consentita dall’art. 1932 c.c. Difatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che la clausola “claims made” in astratto non può dirsi vessatoria, né costituisce un patto immeritevole di tutela ai sensi dell’articolo 1322 c.c. Hanno, tuttavia, ribadito il dovere dell’intermediario di informare adeguatamente l’assicurato sugli effetti della suddetta clausola, e di astenersi dal proporre coperture assicurative “on claims made basis”, quando nel caso concreto non siano coerenti con gli interessi dell’assicurato.

 

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso rilevando che detta clausola non è più soggetta al controllo di meritevolezza, ma soltanto ad un eventuale controllo di legittimità rispetto all’Ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sopra nazionale.

 

L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.

 

 La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.

 

 Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

 

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022    

 

Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione all’applicabilità dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni private anche alle fattispecie di sinistro automobilistico nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta.

 

La Suprema Corte ha evidenziato come il contrasto giurisprudenziale è stato individuato fra un primo orientamento giurisprudenziale secondo il quale la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (si veda Cass. n. 16477/2017) e uno successivo orientamento che, invece, aveva escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo, in quanto ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (si veda Cass. n. 25033/2019 e da Cass. n. 17963/2021).

 

La Suprema Corte ha ricordato, in via preliminare, che lo scopo dell’art. 141 Codice Assicurazioni è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale; scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti:

a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;

b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall’art. 2054, comma primo, c.c., l’onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.

 

A fronte di tali agevolazioni, la Corte ha ricordato come la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell’obbligazione dell’assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand’anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato, accordando al terzo trasportato la scelta di:

- o ricorrere all’azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell’alleggerimento dell’onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;

- oppure proporre l’ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l’assicuratore del vettore riesca a dimostrare l’esclusiva responsabilità d’un terzo nella causazione del sinistro; e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l’allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.

 

Sulla scorta di tali premesse, la Corte, dopo aver ritenuto che l’art. 141 Codice Assicurazioni debba essere interpretato come prescritto dall’art. 12 delle preleggi, ha ritenuto di escludere che l’azione diretta  ex art.  141 Cod. Ass. possa essere esercitata anche nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.

 

La Corte, infatti, interpretando l’art. 141 Cod. Ass. ha evidenziato come il dato letterale ineludibile costituito dall’espressione «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l’utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l’ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo e dall’altro lato, che l’intero “meccanismo” disegnato dall’art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all’esistenza e all’entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell’assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l’estromissione dell’assicuratrice del vettore).

 

La Suprema Corte ha, dunque, affermato come l’applicazione dell’art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l’intero meccanismo dell’anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l’esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile.

 

Pertanto, la Corte ha ritenuto non condivisibile l’assunto secondo cui il riferimento contenuto nell’art. 141 cod. ass. a due diversi enti assicurativi andrebbe letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi (assunto che trova un aggancio in un passaggio di Cass. n. 16477/2017, a pag. 9, che non concerne tuttavia l’ipotesi del sinistro coinvolgente un unico mezzo, bensì quella in cui, oltre al veicolo vettore, sia «coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa»); invero, l’estensione dell’azione diretta del trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore all’ipotesi di sinistro coinvolgente un unico veicolo potrebbe avvenire solo a costo di una inammissibile pretermissione di plurimi dati letterali e -soprattutto- della logica interna allo strumento ideato dal legislatore per soddisfare l’esigenza di tutela rafforzata del trasportato danneggiato.

 

Sul punto, i Giudici di legittimità hanno concluso affermando che ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell’impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile che - come si è detto - costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato.

 

Sulla scorta di quanto rilevato, la Corte ha affermato anche che l’art. 141 cod. ass. può operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui «l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005».

 

Infine, la Suprema Corte, osservando come  l’esame della previsione dell’art. 141 cod. ass. non può prescindere da una presa di posizione sulla questione della portata dell’incipit del primo comma, che fa espressamente «salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito», escludendo in radice l’operatività dell’azione diretta del trasportato laddove ricorrano, per l’appunto, gli estremi del caso fortuito, ha ritenuto che il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.

 

Le Sezioni Unite hanno, quindi, enunciato i seguenti principi di diritto:

 

“l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;

 

“la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”;

 

“nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.

 

 

La Compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro è tenuta al risarcimento dei danni cagionati dal responsabile civile, a prescindere dalla circostanza che il veicolo si trovasse presso il riparatore, in quanto tale veicolo anche se munito di targa prova, se già immatricolato, gode della normale polizza assicurativa della quale è titolare il suo proprietario, operante, normalmente, quale che sia il conducente del veicolo assicurato.

Corte di Appello di Milano, sezione II, sentenza n. 3670 del 22 novembre 2022                               

 

Con la sentenza in esame, la Corte d’Appello di Milano si è occupata di individuare il soggetto tenuto al risarcimento dei danni provocati da un’autovettura affidata ad un’autofficina per le riparazioni, già munita di copertura assicurativa per la r.c.a., ma circolante senza l’apposizione della c.d. targa prova.

 

La Corte, in primo luogo, ha richiamato quanto precedentemente statuito con sentenza n. 17665/2020 dalla Corte di Cassazione secondo cui l’autorizzazione ministeriale alla circolazione con “targa prova”, regolata dall’art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.) con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova; nel caso in cui un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. – circolante con targa di prova del titolare dell’officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo – abbia cagionato danni, di questi risponde solo l’assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest’ultima non è quella di sostituirsi all’assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati.

 

Secondo la Corte, infatti, con la citata pronuncia la Suprema Corte ha precisato che la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo. Tale veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa della quale è titolare il suo proprietario. Polizza che opera, normalmente, quale che sia il conducente del veicolo assicurato.

 

Per la Corte di merito  l’apposizione della targa prova e la relativa specifica assicurazione, diversa da quella della responsabilità civile, non operano nel caso, quale quello in esame, in cui il veicolo sia stato già immatricolato, in quanto l’autoveicolo gode della polizza assicurativa per la r.c.a., stipulata dal suo proprietario.

 

Sulla scorta di tutto quanto sopra osservato, i Giudici meneghini hanno stabilito che la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro è tenuta al risarcimento dei danni cagionati dal responsabile civile, a prescindere dalla circostanza che il veicolo si trovasse presso il riparatore.

 

Nella liquidazione del danno biologico/dinamico-relazionale il Giudice che applichi le Tabelle di Milano liquida l’importo indicato nella quinta colonna delle predette Tabelle mentre, nella liquidazione del danno da sofferenza soggettiva interiore media, il Giudice deve valutare se l’importo indicato nella Tabella sia congruo in relazione alla fattispecie concreta, diminuendolo, confermandolo o eventualmente aumentandolo sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto, sempre tuttavia nell’ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell’ultima colonna della Tabella milanese.

Tribunale di Milano, sezione X, sentenza n. 9209 del 23 novembre 2022                             

 

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano è intervenuto in tema di liquidazione del danno biologico secondo le Tabelle di Milano ed, in particolare, del c.d. danno biologico/dinamico-relazionale e del  danno da sofferenza soggettiva interiore (media presumibile).

 

Il Tribunale, sul punto, ha ricordato come la sentenza c.d. decalogo n.7513/2018 della Corte di Cassazione, in netto contrasto con le sentenze San Martino 2008, abbia affermato che il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali) e che il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale, cui segue anche il danno da sofferenza soggettiva interiore, stigmatizzando al punto 8) che in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentanti dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) e al punto  9) che ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”

 

Sulla scorta di tali principi, il Giudice di Merito ha rilevato che ai fini della personalizzazione, il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili; laddove, quindi, consistita in una conseguenza straordinaria, specificamente allegata e provata dall’attore, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale (cfr. ord. “decalogo” n. 7513/2018).

 

Ricordando, dunque, che la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari, ha affermato che tale uniformità di trattamento viene garantita con il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono. L’applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).

 

Il Giudice meneghino ha, quindi, osservato che il Tribunale di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell’edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l’Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:

a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l’indicazione dell’aliquota percentuale di aumento del punto del danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell’aumento in termini monetari;

b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l’ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale e sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l’indicazione dell’importo monetario di ciascuna delle citate componenti;

c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell’intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica accertata.

 

Infine, con riferimento al quantum risarcibile, il Tribunale ha stabilito che il giudice liquiderà senz’altro l’importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Dovrà invece valutare se l’importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media” sia congruo in relazione alla fattispecie concreta, diminuendolo, confermandolo o eventualmente aumentandolo sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto, sempre tuttavia nell’ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell’ultima colonna della Tabella milanese.

 

 

Nell’individuazione ed attribuzione delle responsabilità per il  sinistro stradale mortale avvenuto tra un veicolo che non abbia rispettato la distanza di sicurezza e un motociclo il cui conducente non abbia indossato il casco di sicurezza, in assenza di elementi per ritenere preponderante una delle due condotte colpose rispetto all’altra, deve riconoscersi la compartecipazione causale della vittima al sinistro e alla causazione dell’evento mortale ai sensi dell’art. 1227 co. 1 c.c.

Tribunale di Verona, sezione II, sentenza n. 2121 del 24 novembre 2022        

 

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Verona si è occupato di delineare i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti un sinistro stradale, in caso di concorrente comportamento colposo del danneggiante per non aver rispettato la c.d. distanza di sicurezza e della vittima per non aver indossato il casco al momento del sinistro in violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 171 del Codice della Strada.

 

Il Giudice di merito ha rilevato, in primo luogo, una responsabilità del conducente del veicolo tamponante, per avere violato la prescrizione dell’art. 149 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada), norma che impone ai conducenti l’obbligo di rispettare la c.d. distanza di sicurezza, ossia quella distanza dal veicolo che precede nella circolazione, tale da consentire in ogni caso l’arresto tempestivo del proprio mezzo.

 

Sul punto, il Giudice di merito ha ricordato come la giurisprudenza afferma costantemente che “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione ‘de facto’ di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante” (Cass. n. 8051 del 21.4.2016; in senso conforme v. anche Cass. n. 13703 del 31.5.2017). In altre parole, in presenza di un tamponamento si presume la responsabilità esclusiva del soggetto tamponante, fermo restando che anche in tali ipotesi deve essere valutata in modo comparativo la condotta di entrambi i conducenti.

 

Dall’altro lato, il Tribunale, con riguardo alla condotta della vittima, ha evidenziato che deve riconoscersi una concorrente responsabilità della vittima nella causazione dell’evento lesivo, per non avere indossato il casco al momento del sinistro, ciò che integra una violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 171 del Codice della Strada ritenendo sussistere la compartecipazione causale della vittima al sinistro e alla causazione dell’evento mortale ai sensi dell’art. 1227 co. 1 c.c.,  ricordando come tale norma disciplina l’ipotesi in cui la condotta del danneggiato concorre con quella del danneggiante nella produzione dell’evento, sì che entrambi risultano coautori del fatto dannoso.

 

In particolare, ha evidenziato come in un caso analogo la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “in materia di responsabilità da sinistro stradale, l’omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d’ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.” (Cass. n. 9241 del 6.5.2016).

 

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, il Tribunale di Verona, in assenza di elementi per ritenere preponderante una delle due condotte colpose rispetto all’altra, ha ritenuto che debba affermarsi un pari concorso di responsabilità dei due conducenti nella misura del 50% ciascuno, ai sensi e agli effetti dell’art. 2055 co. 3 c.c.

 

In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 34895 del 28 novembre 2022                               

 

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata con riguardo alla presunzione di pari responsabilità, in caso di scontro tra veicoli, prevista e disciplinata dall’art. 2054 c.c.

 

La Corte, in primo luogo, ha precisato che costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza di questa Corte la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01).

 

I Giudici di legittimità hanno, poi, rilevato come tale presunzione costituisca un principio "informatore" – persino nell'accezione adoperata dalla giurisprudenza costituzionale per individuare un limite al giudizio di equità "necessaria" ex art. 113 c.p.c., comma 2, ovvero per evitare che l'equità divenga "fonte autonoma e alternativa alla legge" (Corte Cost., sent. 5 luglio 2004, n. 206) della materia dei danni da circolazione stradale. Difatti, la norma in esame "senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 c.p.)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2011, n. 19871, Rv. 619533-01).

 

Nella pronuncia di legittimità è stato poi precisato che tale impostazione e' coerente con i criteri posti dall'art. 1227, comma 1, là dove si regola il concorso di colpa del danneggiante e del danneggiato". Difatti, nel caso di scontro di veicoli, "il concorso delle colpe contrapposte è presunto; rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l'opinione secondo la quale, considerate le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all'accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari. Resta, tuttavia, inteso - anche nelle intenzioni del "conditor legis" - che "il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l'intera responsabilità del danno cagionato all'altro veicolo, perché il danno stesso è la conseguenza di una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti. E allora si applica il principio consacrato nell'art. 1227, comma 1: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne rispondono in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate".

 

Pertanto, "nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479, Rv. 657167-01; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata).

 

La Corte ha, poi, continuato rilevando come costituisce principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte partenopea ha invece disatteso, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro", idonea a liberare "quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672, Rv. 654218- 01; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9550, Rv. 608197-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5226, Rv. 588251-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11143, Rv. 565147-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 1996, n. 3723, Rv. 497161-01).

 

La Corte, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato il seguente principio di diritto:

 

"in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente".

 

In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. L'apprezzamento delle menomazioni policrone "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di "validità" anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.

Cassazione civile, sezione VI - 3, ordinanza n. 35025 del 29 novembre 2022                                       

 

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di c.d. danno differenziale, stabilendo le relativa modalità di calcolo e di liquidazione.

 

La Corte in primo luogo, ha ritenuto che in materia di danno differenziale deve darsi continuità ai principi affermati da Cass. 11/11/2019, n. 28986 (e da ultimo ribaditi da Cass. 29/09/2022, n. 28327; 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021, n. 12052; 27/09/2021, n. 26117), secondo cui in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c..

 

I Giudici, hanno rilevato poi che la c.d. causa coesistente è di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni".

 

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che nella liquidazione del danno alla salute l'apprezzamento delle menomazioni policrone "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di "validità" anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.

 

La Corte, infine, ritenendo errato il metodo di calcolo applicato dal giudice di merito, ha individuato il motivo di tale errore nel fatto che sono le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale; tali privazioni (e le connesse sofferenze) progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità; la misura convenzionale cresce invece secondo progressione aritmetica.

 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che ciò si riflette nel metodo di liquidazione che, dovendo obbedire al principio di integralità del risarcimento (art. 1223 c.c.), opera necessariamente, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi:ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi, in quanto tale principio resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile.

 

Il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c. è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente. L'imprevedibilità del caso fortuito è apprezzabile in termini oggettivi, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode ed è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa ai fini che qui interessano, fa perdere, solo col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva.

Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 35429 del 1° dicembre 2022                

 

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito quali siano le caratteristiche necessarie per integrare il c.d. caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c..

 

La Corte, non condividendo la tesi secondo la quale l'art. 2051 c.c. evochi una presunzione di responsabilità a carico del custode, ha evidenziato preliminarmente che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è da ascrivere, al modello tipologico della responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, affinché essa si configuri, (...) la dimostrazione da parte di chi si assume danneggiato del nesso di causalità materiale tra la cosa custodita e l'evento di danno, mentre sul custode grava l'onere, per andare esente da responsabilità, di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fatto esterno, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che sia tale da rappresentare una causa autonoma del verificarsi dell'evento di danno.

 

Ha, tuttavia, precisato che il caso fortuito non ha nulla a che vedere con la dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente, ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l'ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita, concretamente dotata di caratteristiche di non conoscibilità/non prevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, cioè della regolarità causale, la quale spezza la prima serie causale, togliendo di mezzo gli effetti giuridici della stessa, e origina un diverso ciclo causale.

 

Secondo la Corte, infatti, l'unico rilievo della colpa, deducibile, ad esempio dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, dal convenuto che basi sulla conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l'esclusione dell'attitudine della cosa a produrre il danno, è quello volto "a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode": Cass. 1/02/2018, n. 2477.

 

I Giudici di legittimità, poste tali premesse, hanno stabilito i seguenti punti fermi in tema di caso fortuito idoneo ad escludere una responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.:

 

i) il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;

 

ii) l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode;

 

iii) l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa - nel caso di specie rappresentata dalla caduta da un camion in transito di una balla di fieno - ai fini che qui interessano, fa perdere, solo col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva.

 

Sulla scorta di tutto quanto sopra osservato, la Corte ha concluso ritenendo che il Giudice di merito avrebbe dovuto verificare se:  a) lo stato dei luoghi avesse oppure no una potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell'evento; b) se il fatto del terzo avesse assunto i caratteri dell'abnormità necessari per interrompere il nesso di derivazione causale ovvero se avesse oppure no concorso a cagionare l'evento; tali accertamenti avrebbero dovuto essere condotti, dando rilievo, all'interno delle serie causali rilevanti, a quelle risultanti idonee a determinare l'evento, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo rid quod plerumque accidit" e, quindi, in base alla regolarità statistica ovvero a una probabilità apprezzabile "ex ante" (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario (Cass. 13/09/2018, n. 22288Cass. 1/02/2018, n. 2477).

 

 

 

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone che abbia attraversato la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, in alcuni casi, non è significativo che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa imprevista e imprevedibile, dell'evento, ma ciò che rileva è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte.

Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 42018 dell’8 novembre 2022                                           

 

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito quale valutazione debba essere effettuata dal Giudice ai fini dell’accertamento dell’efficienza causale della condotta antidoverosa tenuta dal conducente del veicolo in caso di investimento del pedone, sbucato all’improvviso sulla careggiata al di fuori dalle strisce pedonali.

 

I Giudici hanno rilevato, anzitutto, che poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è difatti tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa attribuirsi, secondo le condizioni del caso, una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito (Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata; Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931-01).

 

La Corte, inoltre, ha evidenziato che per quanto sia stato ancora ribadito il principio per cui "in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo" (ex plurimis, Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929-01), non poche decisioni, difatti, sulla scorta dell'insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, adottano una impostazione non del tutto coincidente, sostenendo che il comportamento del soggetto passivo del reato o del terzo, per poter essere ritenuto causa da sola sufficiente a cagionare l'evento deve aver introdotto nella sequenza degli antecedenti un rischio eccentrico.

 

In particolare, i Giudici hanno chiarito che almeno in alcuni casi, la prevedibilità o l'imprevedibilità di quel comportamento non è realmente significativa, mentre lo è l'innesco di un rischio la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte. Ne consegue che, ai fini che si stanno considerando, non è di per sé rilevante il grado di divergenza tra condotta attesa (quella corretta) e condotta concreta (scorretta) del soggetto passivo del reato. Ciò che davvero rileva è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico nei termini innanzi chiariti (si veda sul punto Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, e di recente ribadito da Sez. 4, n. 30824/2022).

 

 

 

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