10.2022

Newsletter ottobre 2022

 

Il termine per impugnare l’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza e, in assenza di tali formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.                                                          

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 28975 del 5 ottobre 2022                 

 

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite si sono pronunciate sia in tema di decorrenza del termine c.d. “breve” di impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 ter, co. 6, c.p.c., nel caso in cui la stessa venga pronunciata e letta in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e la cancelleria ne faccia successiva comunicazione alle parti, sia di applicabilità all’impugnazione della stessa del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c..

 

La Corte, richiamando la sommarietà del rito disciplinato dall’art. 702 ter c.p.c., ha ricordato che il procedimento è definito con ordinanza, provvisoriamente esecutiva, che produce gli effetti previsti dall’art. 2909 c.c., “se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione” (art. 702quater, prima parte c.p.c.). Appare evidente come, ancorché ordinanza in senso formale, essa abbia natura di sentenza in senso sostanziale (Cass. 27 giugno 2018, n. 16893, in motivazione, sub p.to 1.3.1): sia per la funzione, in ragione della sua idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sintomaticamente significata anche dalla definizione con provvedimento sulle spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza (Cass. s.u. 20 luglio 1999, n. 480; Cass. 13 febbraio 2004, n. 2851; Cass. 19 giugno 2007, n. 14281; Cass. 21 aprile 2016, n. 8101); sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato (Cass. 19 dicembre 2014, n. 27127; Cass. 19 febbraio 2018, n. 3945).

 

Sulla base di tali dati normativi, le Sezioni Unite hanno ritenuto di escludere immediatamente la corretta possibilità di assimilare, nel suo regime di appellabilità, l’ordinanza in esame, di natura e funzione decisoria, all’ordinanza (tale nella sostanza, oltre che nella forma) che il giudice abbia pronunciato in udienza, sotto il profilo di equivalenza di una tale conoscibilità alla comunicazione, per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo (artt. 134 e 176 c.p.c.), in quanto ritenuta di valenza generale (come invece ritenuto da: Cass. 6 giugno 2018, n. 14478, in motivazione, sub p.to 3.10).

 

In seguito ad un confronto tra il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. ed il modello decisorio previsto dall’art. 281 sexies c.p.c., la Corte, venendo alla funzione della comunicazione dell’ordinanza, ha rilevato che si tratta di una comunicazione che ha un carattere di palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamente prevista dall’art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di uno specifico effetto (decorrenza del termine di appellabilità), che la norma citata esclude invece espressamente (“… La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325.”). Pertanto, si comprende allora come la comunicazione, lungi dal poter essere (nonostante la sua positiva previsione di legge) pretermessa, sia anzi essenziale nel microsistema impugnatorio istituito dall’art. 702quater c.p.c., in funzione della stabilizzazione degli effetti (“di cui all’art. 2909 del codice civile”) della decisione soltanto “se non … appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”. Essa è pertanto necessaria anche laddove l’ordinanza sia stata pronunciata in udienza, perché, come condivisibilmente è stato affermato in dottrina, “dire che l’ordinanza pronunciata in udienza è conosciuta dalle parti e quindi si ha per pubblicata è … cosa diversa dall’affermare che tale pronuncia è idonea a soddisfare il requisito della comunicazione, prescritto dall’art. 702 quater c.p.c. per il decorso del termine breve”. Si può quindi affermare che la cadenza acceleratoria del procedimento sommario di cognizione abbia avvio e perno di modulazione, non già nella volontà delle parti, ma proprio nella comunicazione, intesa come “completezza e certezza della notizia sulla possibilità di accedere al provvedimento e come disponibilità del suo testo”.

 

Sulla scorta di tali argomentazioni è stato, dunque, ritenuto applicabile all’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., qualora essa non sia stata comunicata, anche del termine semestrale di impugnazione, in corrispondenza coerente all’esigenza di stabilizzazione della decisione, in funzione di certezza dei rapporti giuridici.

 

Le Sezioni Unite hanno, dunque, enunciato il seguente principio di diritto:

 

Il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c..

 

 

 

In tema di responsabilità per mala gestio c.d. propria dell’assicuratore, l’assicurato deve proporre una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio dell’assicuratore, non potendosi ritenere tale domanda contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso petitum e diversa causa petendi

Tribunale di Cosenza, sentenza 11 ottobre 2022                                                    

 

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Cosenza si è occupato della possibilità per l’assicurato di proporre in giudizio cumulativamente due distinte domande di responsabilità contrattuale, ovvero sia quella mirante ad ottenere la manleva assicurativa in relazione a quanto corrisposto agli aventi diritto in seguito alla soccombenza nel giudizio relativo all’accertamento del sinistro sia altra di risarcimento del danno da mala gestio del medesimo sinistro.

 

Il Tribunale, in primo luogo, ha rilevato che siffatta proposizione è, secondo la giurisprudenza, possibile, ma a determinate condizioni, dovendosi distinguersi la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore c.d. impropria, che deriva dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato, e che ha come conseguenza l’obbligo di corrispondere all’assicurato gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale, dalla responsabilità per mala gestio c.d. propria, che deriva invece dal ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell’assicurato per violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., e che comporta il diritto dell’assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza.

 

Con riguardo alla responsabilità per mala gestio c.d. propria, il Tribunale ha ricordato che secondo la giurisprudenza, nondimeno, l’ammissibilità di tale ultima pretesa, avente specifici petitum e causa petendi, postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, sin dall’atto introduttivo del giudizio, e non può invece ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso petitum e causa petendi (Cass. nn. 11319/2022, 1606/2014, 2276/2005). In altri termini, le diverse domande esigono un differente atteggiarsi del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio.

 

Più precisamente, nel caso in cui le due domande si fondino sugli stessi fatti, senza una quantificazione dettagliata della richiesta di risarcimento del danno e comunque come espressione del non meglio specificato pregiudizio derivante sempre e comunque dalla soccombenza nel giudizio relativo al sinistro per cui si invoca la manleva, secondo il Tribunale la domanda dovrebbe considerarsi inammissibile per duplicazione della medesima richiesta, sotto forma di indennizzo assicurativo ed anche di risarcimento del danno da mala gestio, come tale lucrativa di un ingiustificato arricchimento derivante dallo stesso inadempimento contrattuale.

 

In definitiva, il Tribunale, evidenziando altresì la mancata rappresentazione del nesso eziologico tra la condotta ed il danno alla base del richiesto accertamento di una responsabilità risarcitoria per mala gestio, ha, dunque, rigettato la domanda proposta in quanto manca in altri termini all’istanza risarcitoria dell’attrice la necessaria prospettazione, non a caso pretesa dalla citata giurisprudenza, dei suoi fatti costitutivi, in termini non solo di mera inadempienza dell’assicuratore ai suoi obblighi contrattuali, causa petendi comune alla domanda di manleva, quanto anche, e soprattutto, in termini di sussistenza del nesso causale tra quella condotta e i danni di cui (peraltro in maniera assolutamente generica, e come tale ex se inammissibile) preteso il ristoro.

 

 

L'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., comma 3, a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato, nascendo tale obbligo dalla circostanza che l’assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite       

Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 29926 del 13 ottobre 2022                                    

 

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della ripartizione delle spese di lite tra assicuratore e assicurato.

 

La Corte, in primo luogo, ha rilevato che l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., comma 3, a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto (nei limiti di cui all'art. 1917 c.c.) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato (v. Cass., 13/5/2020, n. 8896).

 

I giudici di legittimità hanno, infatti, evidenziato come le spese di resistenza presuppongono … che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite determinata da situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, non assumendo al riguardo rilievo che la presenza in giudizio dell'assicurato non dipenda da una posizione difensiva dell'assicurazione quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato, giacché le spese legali per affrontare il processo prescindono da siffatta circostanza, essendo oggettivamente dovute quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo scaturito dal fatto assicurato (v. Cass., 13/5/2020, n. 8896).

 

La Corte ha, dunque, stabilito che la correlazione dell'ammontare delle spese di soccombenza (nell'impugnata sentenza indicate come "spese di lite") - nonché di CTU e CTP - alla (stessa) misura delle spese di resistenza nel caso liquidabile quale oggetto di manleva si appalesa invero del pari erronea, l'unico limite per le spese di soccombenza essendo costituito (diversamente che per quelle di resistenza ex art. 1917 c.c., comma 3) dal massimale di polizza.

 

La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali è autonamente risarcibile e liquidabile in base a una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 28632 del 3 ottobre 2022                                     

 

Con l’ordinanza in esame la Cassazione si è occupata del criterio di liquidazione del danno da omessa tempestiva diagnosi in caso di violazione del diritto della paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto.

 

In primo luogo, la Corte afferma che il principio in base al quale è autonomamente risarcibile la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali (nella specie determinata dal colposo ritardo diagnostico di patologia ad esito certamente infausto), invero non coincidente con la perdita di "chances" connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere e autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, liquidabile in base a valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 15/4/2019, n. 10424), in difetto di relativa contemplazione nelle Tabelle di Milano la corte di merito l'ha nell'impugnata sentenza equitativamente determinato ex art. 1226 c.c., in piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui la valutazione equitativa del danno deve effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto (v. Cass., 25/6/2021, n. 18284; Cass., 21/7/2011, n. 15991. Cfr. altresì Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/8/2018, n. 20829 e Cass., 18/4/2019, n. 10812), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità e di evitare che la valutazione risulti sostanzialmente arbitraria (v. Cass., 25/6/2021, n. 18284).

 

Risponde infatti a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., è rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247), essendosi al riguardo da questa Corte precisato che ove ne sussistano le condizioni il giudice - anche d'appello - può farvi ricorso anche senza domanda di parte, in base al suo prudente apprezzamento (v. Cass., 24/1/2020, n. 1636. E già Cass., 17/11/1961, n. 2655).

 

La Corte , in particolare, ha ricordato che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può …. mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106)  e come il danno non patrimoniale non può essere in ogni caso liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all’effetiva natura o entità del danno (…), ma deve essere congruo.

 

I giudici di legittimità hanno, dunque, evidenziato che ai fini della valutazione equitativa del danno sia patrimoniale che non patrimoniale si è a tale stregua esclusa la possibilità di applicarsi in modo "puro" parametri rigidamente fissati in astratto giacché, non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta in tal caso garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata un'uguaglianza meramente formale, e non già sostanziale e allo stesso modo una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice ritenendo fondamentale che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, lo stesso si riveli idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione del danno informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo seguito (v., Cass., 25/6/2021, n. 18285; Cass., 5/2/2021, n. 2831; Cass., 6/5/2020, n. 8508; Cass., 20/6/2019, n. 16595; Cass., 22/1/2019, n. 1579; Cass., 4/2/2016, n. 2167; Cass. 20/5/2015, n. 10293; Cass.,30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401. E già Cass., 4/5/1989, n. 2074; Cass., 13/5/1983, n. 3273), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.

 

Sulla scorta, quindi, di tali considerazioni la Corte ha ritenuto che nell’impugnata sentenza la corte di merito avesse puntualmente indicato i criteri di determinazione del danno cui ha fatto nella specie riferimento.

 

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica decorre dal momento in cui la malattia viene percepita

Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 29760 del 12 ottobre 2022                                   

 

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha ribadito quale sia il termine da cui decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica.

 

Sul punto la Cassazione, dichiarando inammissibile il relativo motivo di impugnazione, ha ricordato il principio di diritto secondo il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, nn. 576, 577, 578, 579, 580, 581; Cass., 23/09/2013, n. 21715; Cass. 26/05/2021, n. 14470).

 

 

L’Azienda sanitaria ha un’obbligazione specifica propria individuabile nell’assistenza medico-generica e risponde per il fatto del medico di base per aver attribuito un servizio essenziale e previsto a proprio carico dalla legge attraverso una sorta di sistema di outsourcing ante litteram

Tribunale di Udine, ordinanza  del 27 ottobre 2022                                                        

 

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Udine, a fronte delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge Gelli Bianco sollevate dell’Azienda convenuta, si è pronunciato in tema di responsabilità della struttura sanitaria per il fatto del medico di base.

 

Il Tribunale, dopo aver chiarito come il dettato normativo dell’art. 7 della legge Gelli Bianco sia  talmente inequivoco da non lasciare alcun margine per una diversa interpretazione rispetto a quella letterale, ha ritenuto indiscutibile che il medico di base esercita la sua professione “in regime di convenzione” da ricondursi al modello indicato dal secondo comma dell’art. 7 in quanto se il legislatore avesse voluto sceverare tra i vari medici in convenzione solo alcuni per escluderne altri dallo schema che vede la responsabilità delle aziende sanitarie, lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando solo alcune categorie come soggette alla nuova disciplina o precisando quali categorie di medici convenzionate andavano escluse e comunque in quanto l’art. 10 della stessa legge Gelli Bianco prevede espressamente una copertura assicurativa per i medici convenzionati, ancora una volta senza alcuna specificazione e senza alcuna esclusione, a carico delle aziende sanitarie dovendosi, dunque, concludere che non vi è spazio per una interpretazione tale da poter condurre all’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva in esame.

 

Con riguardo, invece, alla sollevata eccezione di illegittimità costituzione dell’art. 7 della legge Gelli Bianco, il Tribunale, ritenendo infondata l’eccezione della Struttura, ha evidenziato come la legge istitutiva del SSN ha indicato tra i livelli minimi di prestazioni sanitarie anche l’assistenza medico-generica (art. 14 comma 3 lett. h) che è indubbiamente anche quella che rendono i medici di base. Vi è quindi un’obbligazione specifica propria e a carico delle aziende sanitarie che si individua nell’assistenza medico-generica.

 

Il Tribunale ha, poi, chiarito come la responsabilità della Struttura per il fatto del medico di base deriva dall’aver attribuito un servizio essenziale e previsto a proprio carico dalla legge attraverso una sorta di sistema di outsourcing ante litteram. Se il debitore di una prestazione decide di non eseguirla personalmente ma di farla eseguire da terzi non per questo si libera automaticamente dalla responsabilità e si libera dal debito.

 

Con riguardo, invece, alla natura del rapporto tra medico convenzionato e struttura sanitaria, il Tribunale ha ritenuto essere pacifico che non si tratti di lavoro subordinato e allo stesso modo che l’Azienda non può organizzare il lavoro professionale dei medici o che non può emanare direttive stringenti con riguardo alle modalità o tempi di lavoro o che non vi  è alcun rapporto di soggezione gerarchica e che l’Azienda non ha poteri di controllo e sorveglianza sul singolo medico di base.

 

Tuttavia, il giudice di merito ha chiarito come la ratio della responsabilità prevista dal citato art. 7 nulla ha a che fare con la natura del rapporto medico Azienda, trovando invece la sua fonte unicamente nella scelta sopra messa in evidenza. Se così è, nessuna comparazione può essere fatta tra la situazione dell’Azienda in relazione al medico convenzionato e la situazione dell’Azienda in relazione ai medici dipendenti o ai medici in regime di convenzione diversa da quella qui in discussione. Se non è possibile la comparazione, non si può rinvenire alcun profilo di diseguaglianza essendo le posizioni differenti in radice.

 

 

 

Il c.d. danno da fermo tecnico va provato e non è in re ipsa

Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 27389 del 19 settembre 2022                                             

 

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di liquidazione del danno da c.d. fermo tecnico ed, in particolare, dell’onere probatorio incombente sul danneggiato che ne intenda ottenere il ristoro.

 

La Corte, in primo luogo, ha rilevato che il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non e', come si suol dire, in re ipsa. Altrettanto ovviamente non si deve confondere il danno in re ipsa con quello presunto (ma v. Cass. n. 20620 del 2015): quando si dice che dal fermo del veicolo derivano danni come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei danni presunti, non già in re ipsa: si tratta infatti di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato si induce che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni. Il fermo del veicolo è indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o nell'utilizzo del bene.

 

Con riguardo, dunque, all’onere probatorio incombente sul danneggiato, la Corte ha affermato che il danneggiato debba dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo e, dunque, non limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.

 

Sulla scorta di tutto quanto sopra, la Corte ha evidenziato che la prova che le spese per il noleggio (…), sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario "avesse davvero necessità di servirsene", ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per "esplicita prova".

 

In tema di responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica spetta al danneggiato provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno e di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida

Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 27931 del 23 settembre 2022                             

 

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti arresti giurisprudenziali, è tornata a pronunciarsi in tema di danni causati dalla fauna selvatica.

 

Sul punto, la Corte, dopo aver ribadito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. ex art. 2052 c.c. e che la legittimazione passiva per l’azione di risarcimento spetta in via esclusiva alla Regione, ha stabilito che non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c. c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c. c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1).

 

Inoltre, anche in linea generale, che i fatti da accertare ai fini dell'affermazione della responsabilità civile generale per colpa di cui all'art. 2043 c.c. e quelli da accertare ai fini dell'affermazione della speciale ipotesi di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. sono diversi (e altrettanto è a dirsi con riguardo all'altro criterio speciale di imputazione della responsabilità di cui all'art:. 2051 c.c., che peraltro non può in nessun caso venire in rilievo con riguardo ai danni provocati dagli animali selvatici, avendo ad oggetto solo i danni provocati da cose).

 

Il verbale di accertamento dell’infrazione stradale fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento, mentre è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata

Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 28149 del 27 settembre 2022                                               

 

Con l’ordinanza in esame, la Corte si è occupata di analizzare il valore probatorio del verbale di contestazione emesso dagli agenti accertatori, anche rispetto alla dinamica del sinistro.

 

La Corte ha, anzitutto, affermato di voler dare continuità al seguente orientamento del tutto consolidato: "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Sez. L. Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008).

 

Nello stesso senso deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto: "Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale" (Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).

 

Secondo la Corte, poi, nel caso in cui nel verbale non siano indicate circostanze di fatto attestate come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, allora è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.

 

Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto indicare quali fatti erano avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e rispetto ai quali il verbale aveva fede privilegiata, e quali erano invece gli altri fatti (come la ricostruzione della dinamica dell'incidente rispetto ai quali il verbale aveva una valenza probatoria inferiore). D'altra parte, la stessa difesa dell'amministrazione, nel giudizio di merito, ha evidenziato che la presunta dinamica del sinistro e dai danni subiti dai veicoli è stata frutto solo di una deduzione da parte dei verbalizzanti.

 

La Corte ha, dunque, concluso ritenendo di ribadirsi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento. (Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006, Rv. 588094 - 01).

 

Se nel processo risulta provata la sussistenza di “specifici aspetti dinamico relazionali personali” tempestivamente allegati, il giudice potrà procedere alla personalizzazione aumentando la liquidazione del complessivo danno già liquidato con le aliquote di personalizzazione previste dall'art. 139 Codice Assicurazioni o dalla Tabella milanese, tenendo congiuntamente conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia della correlata maggiore sofferenza soggettiva interiore

Tribunale di Milano, sezione X, sentenza n. 7670 del 5 ottobre 2022                     

 

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale.

 

Il Tribunale ha, in primo luogo, ricordato che la c.d. ordinanza decalogo della Corte di Cassazione, ovvero l’ordinanza n. 7513 del 27 marzo 2018, al punto 7 ha affermato che “in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.

 

Il Tribunale ha, poi, evidenziato che quando il giudice procede alla personalizzazione del danno riconducibile ad “aspetti dinamico-relazionali personali”, il giudice valuterà circostanze di fatto che sono tutte peculiari di quella specifica vittima e di conseguenza la parte dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza. Solo a questo punto il giudice disporrà una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato.

 

Il giudice di merito, richiamando la sentenza n. 25164/20 della Corte di Cassazione secondo la quale in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, il giudice dovrà procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni, ha affermato che tale orientamento pone delle criticità.

 

In particolare, il Tribunale ha rilevato come tale orientamento faccia riferimento al valore massimo del 30% previsto per la personalizzazione del danno non patrimoniale ex art. 138 citato, che però non è ancora applicabile  essendo applicabile ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica” (ai sensi del comma 1 del novellato art. 138), dovendosi, dunque, far riferimento (salvo i casi di cogente applicazione del citato art. 139 Codice assicurazioni) ai soli criteri indicati nell'ultima colonna della Tabella milanese, che prevede un possibile aumento nel range dal 50% al 25% di quanto liquidato complessivamente a titolo di danno biologico/dinamico relazionale e di danno da sofferenza.

 

Inoltre, il Tribunale ha precisato che la tabella dei valori pecuniari di cui al comma 2 dell'art. 138 comprende anche la componente del danno morale di cui alla lett. e) del medesimo comma, che incrementa il valore base del danno biologico nella componente dinamico-relazionale in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori ritenendo che la prospettata autonomia ontologica tra le due componenti di danno non comporta una separata valutazione/liquidazione dell'aumento del valore monetario a titolo di personalizzazione.

 

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha stabilito che se nel processo risulta provata la sussistenza di “specifici aspetti dinamico relazionali personali” tempestivamente allegati (di regola desumibili dalla considerevole quantità di tempo dedicato prima dell'evento lesivo all'attività in parola) e il C.T.U. abbia accertato che tale attività sia stata in tutto o in parte pregiudicata in maniera rilevante dalla menomazione psico-fisica, il giudice potrà procedere alla personalizzazione aumentando la liquidazione del complessivo danno già liquidato con le aliquote di personalizzazione previste dall'art. 139 Codice Assicurazioni o dalla Tabella milanese. (…) Ne deriva quindi che la personalizzazione in esame debba avvenire in maniera unitaria, tenendo congiuntamente conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia della correlata maggiore sofferenza soggettiva interiore. La personalizzazione, è comprensiva di tutte le “voci” risarcibili di questo ulteriore danno non patrimoniale e la liquidazione, come ancora insegnano le “sentenze di San Martino”, non può che essere unitaria e onnicomprensiva.

 

 

 

È responsabile del reato di lesioni personali colpose colui che apra lo sportello di una vettura, senza sincerarsi preventivamente dell'arrivo di altri veicoli, causando la caduta di un motociclista che urti contro la portiera stessa                                                

Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 34925 del 21 settembre 2022                          

 

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è occupata di qualificare la responsabilità penale del conducente che, senza sincerarsi preventivamente dell'arrivo di altri veicoli, apra la portiera dell'autovettura, rendendo inevitabile l’urto tra lo sportello ed il veicolo proveniente da tergo.

 

La Corte ha ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è responsabile del reato di lesioni personali colpose colui che, apra lo sportello di una vettura senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli sopraggiungenti, causando così la caduta di un motociclista che urti contro la portiera stessa (Sez. 4, n. 4254 del 20/12/1983, dep. 1984, Ferrara, Rv. 164099) e al conducente di un motociclo che, nel sorpassare un'automobile ferma a lato della strada, proceda troppo accostato a tale veicolo e riporti lesioni personali per l'urto contro lo sportello dell'autovettura, aperto improvvisamente dal suo conducente, non può essere attribuita una colpa concorrente, perché non è normalmente prevedibile la gravissima imprudenza relativa alla apertura di uno sportello effettuato senza il preventivo accertamento della possibilità di farlo liberamente (Sez. 4, n. 1207 del 18/11/1982, dep. 1983, Rossatto, Rv. 157362).

 

Nel caso di specie, dunque, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è esatta in diritto, in quanto l'apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza; ne deriva - nella fattispecie - un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell'incidente all'esclusiva condotta colposa, generica e specifica, dell'odierna ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità (Sez. 4, n. 12239 del 14/01/2005, Billardello, non massimata).

 

 

In caso di intervento chirurgico in equipe, nelle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, trova applicazione il principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui

Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 36044 del 26 settembre 2022                          

 

Con la sentenza in commento, la Corte ha affrontato la tematica dei limiti di applicabilità c.d. principio di affidamento nei confronti dell’operato dei sanitari precedentemente intervenuti nella cura del paziente, ovvero della individuata possibilità e doverosità dell’agente, a determinate condizioni, di fidarsi dell’operato dei soggetti con i quali interferisce causalmente.

 

La Corte, in primo luogo, ha osservato che il principio dell'affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla attività sanitaria in equipe, ovvero alle ipotesi in cui più soggetti, medici e/o paramedici, svolgono attività di cura del paziente in maniera coordinata, congiuntamente, nello stesso contesto spazio-temporale, ovvero in maniera disgiunta, in contesti temporali diversi, realizzando un fenomeno di successione nel tempo nella posizione di garanzia. Di regola, la plurisoggettività si accompagna ad una suddivisione di compiti, essendo ciascun operante specializzato in una determinata branca medica che deve trovare sbocco nella cura del paziente.

 

La Corte ha continuato rilevando come nell'ambito del gruppo, ciascun medico è responsabile per l'errore proprio, avente genesi nella violazione delle regole cautelari specificamente previste per il proprio settore di specializzazione, non potendo muoversi allo stesso alcun rimprovero per non aver previsto e/o non aver posto rimedio all'errore altrui causalmente collegato all'esito infausto (Sez. 4, n. 27314 del 20/04/2017, Puglisi, Rv. 270189 secondo cui "In tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in equipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui").

 

I giudici di legittimità hanno, dunque, evidenziato come nei casi in cui il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità (Sez. 4 n. del 12/05/2021, Sonaglioni, Rv. 281487).

 

Nel caso sottoposto alla Corte, tuttavia, si è concluso ritenendo che non vi era stata un'azione in equipe, bensì interventi distinti e svincolati l'uno dall'altro da parte di più sanitari. Nessun rilievo, pertanto, potevano assumere, ai fini della valutazione della condotta dell’imputato, le diagnosi formulate da altri medici che prima di lui erano intervenuti.

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