Newsletter settembre 2021
Competenza per valore del Giudice di Pace: se la domanda attorea ha ad oggetto una somma indeterminata, si deve presumere di valore limitato alla competenza del giudice adito
Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 23434 del 25 agosto 2021
Nell’ordinanza in esame la Corte di Cassazione affronta la tematica della competenza per valore del Giudice di Pace nei giudizi di risarcimento del danno qualora la domanda attorea abbia ad oggetto una richiesta di condanna del convenuto al pagamento di un importo indeterminato.
La Suprema Corte, in primo luogo, richiama il principio di diritto secondo cui in tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.
Sulla base di tali premesse, la Corte ritiene che tale richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito, cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta.
Le contestazioni alla c.t.u. vanno proposte nella prima difesa utile successiva al suo deposito
Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 23457 del 26 agosto 2021
Con l’ordinanza in commento la Corte di cassazione si pronuncia in merito al termine entro il quale vanno proposte le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio.
La Suprema Corte, pur essendo la questione già stata trasmessa al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 1990 del 29 gennaio 2020, torna a sostenere l’orientamento maggioritario secondo cui le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art. 157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
Secondo la Cassazione, è quindi onere della parte ricorrente dimostrare che le eccezioni siano state tempestivamente sollevate nel corso del giudizio di merito, con la prima difesa utile dopo il deposito dell'elaborato peritale.
In caso di rigetto esplicito o implicito inequivoco dell’eccezione formulata dal convenuto vittorioso in primo grado, quest’ultimo deve proporre appello incidentale
Cassazione civile, sezione VI-3, ordinanza n. 24062 del 7 settembre 2021
Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione distingue i casi in cui, in sede di appello, vi sia l’onere per il convenuto vittorioso di proporre appello incidentale e quelli in cui, invece, sia sufficiente la mera riproposizione delle eccezioni già formulate ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
La Suprema Corte ribadisce quanto già affermato dalle Sezioni Unite (sentenza 12 maggio 2017, n. 11799) e cioè che in caso di rigetto esplicito o implicito inequivoco, il convenuto vittorioso è tenuto a proporre appello incidentale, mentre nel caso di eccezione che viene ignorata direttamente o implicitamente dal giudice a quo è sufficiente la riproposizione esplicita. Tuttavia, in difetto di riproposizione, è insufficiente la mera eccezione in appello, a meno che non ricorra l'ipotesi di eccezione rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c., comma 2, nel qual caso si ritiene idonea anche la mera eccezione, senza la riproposizione.
In conclusione, qualora una eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ai fini della devoluzione al giudice di appello della sua cognizione ad opera del convenuto vittorioso relativamente all'esito finale della lite, è necessaria la proposizione dell'appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.
LL - Danno da malpractice: i differenti criteri dell’onere probatorio nella responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 30 agosto 2021
Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma affronta, tra gli altri, un tema di rilievo afferente la disciplina della responsabilità sanitaria identificando, con un ragionamento speculare ed in relazione al medesimo fatto dannoso, come contrattuale la domanda promossa dal paziente e ritenendo, invece, extracontrattuale quella attivata dai prossimi congiunti, dando rilievo ai diversi oneri probatori.
Infatti, il Tribunale ha affermato che la responsabilità evocata dal paziente nei confronti della struttura sanitaria è pacificamente di tipo contrattuale e che in tal caso a fronte dell’insorgenza di una complicanza, la prova liberatoria spetta al professionista e/o alla struttura sanitaria il quale deve superare la presunzione che le "complicanze" siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Su queste basi, è stato, dunque, ritenuto che i sanitari convenuti non abbiano assolto a tale preciso onere probatorio loro incombente nei confronti del paziente non avendo dimostrato la correttezza delle modalità esecutive dell’intervento censurato, evidenziando sul punto come i Consulenti del giudice, non avendo potuto esprimere un giudizio oggettivo, ex ante, in ordine alla manovra eseguita dai sanitari, non abbiano nemmeno potuto escludere che la rara complicanza verificatasi ai danni del paziente fosse insorta per l’errata manovra eseguita.
Quanto, invece, alla domanda proposta dai prossimi congiunti del paziente - volta ad ottenere il risarcimento del danno morale c.d. riflesso, da loro subito in conseguenza della grave lesione occorsa al loro stretto congiunto - il Giudice ha ritenuto la responsabilità evocata di tipo extracontrattuale e non già contrattuale, con conseguente preclusione, per gli attori medesimi, della possibilità di giovarsi delle regole probatorie previste per l’azione di tipo contrattuale. Alla luce di tale qualificazione della domanda, il Tribunale ha, dunque, ritenuto che l’onere della prova incombeva ai suddetti attori, i quali erano quindi tenuti a dimostrare l’esistenza di una qualche omissione e/o negligenza concretamente posta in essere dai medici nel corso dell’esecuzione dell’intervento; tale onere, tuttavia, è stato ritenuto disatteso in quanto i predetti attori non avrebbero fornito alcun concreto e preciso elemento di prova in ordine all’effettiva esistenza di una condotta imprudente, negligente od imperita da parte dei medici radiologici interventisti (così come, invece, sarebbe stato loro preciso onere probatorio) e non potendosi neppure ricorrere al principio della c.d. vicinanza della prova (che, infatti, non può giungere fino al punto di sovvertire totalmente l’onere probatorio spettante alla parte) - in applicazione dei principi di cui all’art. 2697 c.c., la domanda proposta dagli stessi non può trovare accoglimento.
La possibilità di personalizzazione del danno biologico
Tribunale di Milano, sezione X civile, sentenza n. 6963 del 11 agosto 2021
Nella sentenza in commento il Tribunale di Milano affronta il tema della possibilità di personalizzare il risarcimento del danno biologico derivante da un reato anche al di sopra dei valori previsti dalle tabelle di Milano.
Il Tribunale ha innanzitutto osservato che, con riferimento al danno biologico, l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo.
Di conseguenza, il Tribunale, rilevando nel caso in esame, avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a seguito di violenza sessuale, una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto a quelle generalmente patite nei casi oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano ha ritenuto equo procedere ad una personalizzazione del danno biologico nei termini pressoché doppi della personalizzazione massima prevista dalla Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente, e da applicarsi sui valori compensativi sia dei pregiudizi dinamico-relazionali sia della sofferenza interiore.
In particolare, nel caso di specie, trattandosi di illecito doloso plurioffensivo, il Tribunale ha ritenuto che il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce i pregiudizi non patrimoniali conseguenti all’illecito, dovendosi in questi casi procedere ad un’autonoma e separata liquidazione del diverso danno non patrimoniale patito dal danneggiato ritenendo, dunque, cagionata non solo una lesione - permanente e temporanea - all’integrità psicofisica della persona offesa, bensì anche la lesione del diritto all’autodeterminazione sessuale.
Danno da immissioni illecite: è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato
Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 21621 del 28 luglio 2021
Nell’ordinanza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata in una causa avente ad oggetto il risarcimento dei danni da immissioni sonore prodotte dagli animali di proprietà dei vicini.
La Suprema Corte afferma innanzitutto che la cessazione della condotta, causa delle immissioni sonore da parte dei vicini, non può comunque pregiudicare il diritto degli attori a conseguire un ristoro per il pregiudizio, nella specie di carattere non patrimoniale, determinato dall'illegittima condotta protrattasi per un considerevole numero di anni.
La Corte di cassazione ribadisce, poi, l’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu.
LL - Responsabilità da cose in custodia: se l’ostacolo sul marciapiede è facilmente evitabile con la dovuta diligenza, il comportamento del pedone integra il caso fortuito
Corte d’appello di Venezia, sentenza n. 2443 del 28 settembre 2021
Nella sentenza in commento la Corte d’appello di Venezia si pronuncia in tema di responsabilità da cose in custodia in un caso di lesioni cagionate da una caduta dovuta ad un minimo dislivello presente nel marciapiede.
La Corte d’appello ricorda che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Viene poi rilevato che, sulla base del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020).
Secondo la Corte, dunque, la circostanza di trovarsi in un contesto ameno non esime il pedone dal prestare adeguata attenzione all’assenza di ostacoli sul cammino, specie ove essi siano percepibili con un semplice sguardo verso il terreno. Di conseguenza, se si prova che l’ostacolo non aveva alcuna intrinseca pericolosità ed era facilmente evitabile con la dovuta diligenza, è possibile affermare che il comportamento del pedone integri il caso fortuito, avendo interrotto il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Infortunio sul lavoro: non è possibile chiedere la ripetizione dell’indennizzo se questo è già stato oggetto di transazione
Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza n. 23719 del 1° settembre 2021
Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla possibilità di ripetizione delle somme pagate a titolo di indennizzo a seguito di infortunio sul lavoro in caso di intervenuta transazione.
Nel caso di specie una compagnia assicurativa aveva chiesto al lavoratore la ripetizione delle somme pagate a titolo di indennizzo a seguito di un infortunio sul lavoro, ma il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la ripetizione delle somme fosse preclusa per effetto della transazione intervenuta tra il lavoratore e la società all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la quale la società aveva rinunciato a qualsiasi pretesa ed azione anche di natura risarcitoria che trovasse causa o anche solo occasione nel rapporto di lavoro con eccezione del caso di dolo o colpa grave.
La Corte territoriale aveva, infatti, rilevato che l'azione di ripetizione è condizionata dall'esistenza di una transazione tra le parti la quale, incontestatamente, subordina la rinuncia ad azionare qualsivoglia diritto connesso all'intercorso rapporto di lavoro all'esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa di una delle parti.
La Suprema Corte, dunque, rigettando il ricorso, ha osservato che il diritto a ripetere le somme erogate dall’assicuratore per indennizzare l'infortunio sul lavoro sofferto dal lavoratore è occasionato dall'intercorso rapporto di lavoro ed è perciò condizionato, al pari di tutti gli altri diritti che avevano causa o erano oggetto della conciliazione, alla circostanza che l'erogazione sia stata condizionata dal dolo della parte o da una sua condotta gravemente colposa. Diversamente, infatti, il risarcimento conseguito si cristallizza definitivamente all'atto della sottoscrizione della conciliazione e nessuna ripetizione è azionabile. Non è tanto la ripetizione dell'indebito pagamento ad essere oggetto della conciliazione quanto il pagamento stesso che ne costituisce il presupposto.
Legittimate attive a proporre querela per frode assicurativa sono solo le compagnie assicuratrici
Cassazione penale, sezione II, sentenza n. 20988 del 27 maggio 2021
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di fraudolento danneggiamento di beni assicurati ex art. 642 c.p., con particolare riferimento alla legittimazione a proporre querela, distinguendo tra persona offesa dal reato e soggetto danneggiato.
La Suprema Corte, distinguendo tra individuo civilmente danneggiato e persona offesa (soggetto passivo), ricorda che il secondo rappresenta l'unico soggetto legittimato a proporre querela ex art. 120 c.p..
In particolare, la Suprema Corte rileva che mentre il soggetto civilmente danneggiato è colui al quale la fattispecie delittuosa ha cagionato un danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) e al quale spetta il relativo risarcimento, la persona offesa si collega all'oggetto giuridico del reato, da intendersi come interesse protetto dalla norma penale e leso dalla condotta criminosa motivo per il quale deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito.
La Corte di cassazione, evidenziando, dunque, come il reato di cui all'art. 642 c.p., non presenta una natura plurioffensiva, essendo al contrario esclusivamente volto a tutelare il patrimonio delle imprese assicuratrici da quei comportamenti contrari alla buona fede contrattuale stabilisce che gli unici soggetti titolari del diritto di proporre una valida querela sono la compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro e quella debitrice […] perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.
Guida in stato di ebbrezza: se il conducente è incosciente non è necessario l’avviso difensivo finalizzato al prelievo ematico
Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 28466 del 22 luglio 2021
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in merito al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), con particolare riferimento al caso in cui, al momento degli accertamenti alcolimetrici, il conducente si trovi in stato di incoscienza.
Nel caso di specie, l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando la nullità della sentenza d’appello di condanna per omesso avviso all'imputato ex art. 114 disp. att. c.p.p. degli accertamenti alcolimetrici, in quanto, al momento del richiesto accertamento da parte della Polizia giudiziaria, si trovava in stato di incoscienza.
Sebbene, secondo la Suprema Corte, appare evidente che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 114 disp. att. c.p.p., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la "presenza" - evidentemente consapevole - del soggetto sottoposto ad indagini, la Corte di cassazione rileva che affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di "immunità" a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita.
Lo sconfinamento dalla corsia del veicolo proveniente dal senso opposto di marcia non esclude la corresponsabilità penale dell’imputato
Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 32277 del 27 agosto 2021
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in un caso di omicidio stradale colposo ai danni del terzo trasportato, in seguito a collisione tra due veicoli provenienti da opposte direzioni di marcia.
La Suprema Corte afferma che, a prescindere dall'esistenza e dalla misura dello sconfinamento operato dal veicolo che proveniva in senso opposto, la condotta di guida del reo, improntata ad una velocità eccessiva ed inadeguata in ragione della presenza di una curva a visuale non libera e al fatto di marciare spostato verso il centro strada in coincidenza con l'incrocio con altro veicolo, costituisce elemento eziologico concorrente alla determinazione dell'evento in ragione dei principi in materia di equivalenza causale e di auto-responsabilità che governano gli obblighi degli utenti della strada nella circolazione.
Di conseguenza, sussiste relazione causale tra la condotta di guida tenuta dal reo e l'evento, atteso che l'obbligo del rispetto delle regole relative alla velocità e alla mano da tenere risultano appunto funzionali a evitare interferenze e collisioni nella marcia dei veicoli.
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