01.2026

Sull’onere probatorio del danno da perdita del rapporto parentale in caso di separazione di fatto

 

Cass., 1 dicembre 2025, n. 31373                                                                                                           

 

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di danno da perdita del rapporto parentale, precisando quali criteri di allegazione e di prova devono essere rispettati nel caso in cui, al momento del decesso del coniuge, sussista una separazione di fatto tra i coniugi.

 

Innanzitutto, la Corte di Cassazione ha richiamato alcuni principi di diritto applicabili in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo tra coniugi che porta al risarcimento della perdita del relativo rapporto, in caso di morte di uno di essi causata da un terzo.

 

In particolare, è stato precisato che l’allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente, sulla base dell’id quod plerumque accidit, per fondare il diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell’altro coniuge derivante da fatto illecito altrui e quantomeno, per suscitare l’onere del danneggiante di allegare e provare che, nonostante la natura del rapporto – di coniugio, appunto -, il legale affettivo tra i coniugi fosse di fatto insussistente o di minore intensità rispetto a quello ordinariamente presumibile.

 

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, in linea generale, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"), alla luce di tale presunzione secondo la Suprema Corte è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).

 

La Corte ha, poi, richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa - oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli - la non definitività di tale "status" e la possibile ripresa della comunione familiare (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del 04/11/2019; nel medesimo senso, sotto vari profili: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10393 del 17/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Sez. 3, Sentenza n. 21988 del 30/07/2025).

 

Sulla scorta di tali princìpi, la Suprema Corte ha evidenziato che:

 

a) il coniuge danneggiato dall'uccisione dell'altro coniuge può, di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni e prove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo (quanto meno un legame di "ordinaria" intensità);

 

b) in tal caso, sarà il danneggiante a dover eventualmente allegare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva affatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, ottenere l'esclusione o la riduzione del risarcimento);

 

c) al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l'altro, ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione legale, o anche di mero fatto, tra i coniugi;

 

d) la sola prova della separazione, legale o di fatto, non è, però, di per sé sufficiente per escludere del tutto il risarcimento, in quanto esso spetta comunque al coniuge, almeno di regola, anche in caso di separazione legale, considerata - oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale esistenza di figli - la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare.

 

Da tutto ciò ne consegue, secondo i Giudici, che:

 

a) il danneggiante, per escludere in toto il suo obbligo risarcitorio, deve dimostrare che la separazione (legale o di fatto, eventualmente insieme ad altre circostanze di fatto) ha, nel caso di specie, sciolto del tutto il legame affettivo tra i coniugi;

 

b) in mancanza di quest'ultima prova positiva, poiché la separazione (specie se di mero fatto) può avere le più varie motivazioni e modalità di incidenza sul rapporto tra i coniugi e non determina necessariamente e in ogni caso la dissoluzione del legame affettivo tra loro, in caso di separazione il giudice dovrà sempre valutare, sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, come essa (che sia legale o che sia di mero fatto) abbia concretamente inciso sull'intensità di detto legame, al fine di plasmare specificamente il quantum risarcitorio, peraltro senza escluderlo del tutto solo perché i coniugi erano in uno stato di separazione di fatto o legale;

 

c) l'esclusione in toto di risarcimento è attuabile soltanto qualora vi siano elementi - anche solo presuntivi - sufficienti per ritenere che la separazione, per le ragioni e le modalità in cui essa si è concretizzata, abbia soppresso ogni vincolo affettivo tra i coniugi.

 

Secondo la Suprema Corte è, in definitiva, nel contesto della valutazione della prova dell'insussistenza dell'ordinario legame affettivo tra coniugi (prova, di regola, incombente sul danneggiante) che assume rilievo l'eventuale deduzione e dimostrazione della circostanza che i coniugi stessi erano separati, legalmente o di fatto: ciò fermo restando che la mera separazione, soprattutto se solo di fatto, non può ritenersi, di per sé, sufficiente a dimostrare l'insussistenza, in assoluto, di un legame affettivo, ben potendo tale legame permanere ugualmente, specie in caso di matrimonio di lunga durata, di esistenza di figli e di separazione recente e non irreversibile.

 

La responsabilità professionale dell’avvocato: il rapporto tra l’art. 1176 c.c. e l’art. 2236 c.c.

 

Cass., 3 dicembre 2025, n. 31587                                                                                                           

 

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, si è espressa sul rapporto tra il parametro della diligenza professionale media previsto dall’art. 1176 c.c. e quello previsto dall’art. 2236 c.c.

 

I giudici di legittimità hanno, anzitutto, precisato che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, come quelle dell’avvocato, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece, essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ.

 

Più precisamente, tale parametro deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata, sicché la relativa responsabilità può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass., Sez. 2, 14/8/1997, n. 7618).

 

Secondo la Corte, dunque, la responsabilità del legale, quale prestatore d’opera professionale, è normalmente regolata dall’art. 1176 cod. civ., che fa obbligo al professionista di usare, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve, mentre nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell’art. 2236 cod. civ. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave (Cass., Sez. 2, 11/8/1990, n. 8218).

 

Infine, la Suprema Corte, in merito al rapporto tra le due norme sopra richiamate, ha chiarito che, essendo la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 c.c. di integrazione per complementarietà e non già per specialità, vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell’attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell’art. 2236 cod. civ., che delimita la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave (Cass., Sez. 3, 15/1/2001, n. 499).

 

Sul danno morale catastrofale e sui limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione della prova

 

Cass., 8 gennaio 2026, n. 468                                                                                    

 

Con l’ordinanza in esame, i Giudici di legittimità sono intervenuti sul delicato tema del danno non patrimoniale terminale soffermandosi, in particolare, sui presupposti per la risarcibilità del c.d. danno morale catastrofale.

 

Anzitutto, la Suprema Corte, richiamando un proprio precedente, ha osservato che il danno biologico terminale sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (Cass. ord. 16272/2023), non incidendo se la persona era o no cosciente; esige solo “un apprezzabile lasso di tempo” Cass. ord. 21837/2019.

 

Inoltre, richiedono il tempo interposto tra lesione e morte per avere il danno biologico terminale, cui può aggiungersi se vi è lucidità agonica il danno morale terminale, altri arresti: Cass. ord. 23153/2019 e la conforme Cass 26727/2018. Ancora, si persegue un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione colposa e la morte in Cass. 21060/2016; e su questa linea si pongono Cass 22228/2014 e, per l’applicazione delle tabelle relative all’invalidità temporanea, Cass. 23183/2014, Cass. ord. 16592/2019 e, in sostanza, Cass. ord. 17577/2019.

 

Per quanto riguarda, invece, l’intervallo di tempo tra le lesioni e il decesso, si è argomentato affermando che l’essere vigile risulta essere solo una condizione che permette al soggetto di percepire ciò che accade alla sua persona, ma nulla rivela sul possibile significato che il soggetto attribuisce a ciò che percepisce circa il suo destino.

 

La Corte ha, infine, precisato che, per quanto riguarda l’onere probatorio imposto ai congiunti della vittima, laddove il giudice di merito sembrava esigere una prova diretta e positiva della consapevolezza del paziente della propria morte imminente, in realtà, la prova può essere fornita anche in via presuntiva, valorizzando le circostanze del caso concreto e le massime di comune esperienza.

 

 

Sui rapporti tra giudizio civile e penale e sui limiti alla sospensione necessaria del processo civile

 

Cass., 19 dicembre 2025, n. 33249                                                                                          

 

Con l’ordinanza in commento, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto esistente tra processo civile e penale e, in particolare, sul tema della legittimità di un provvedimento di sospensione del giudizio civile ex artt. 295 c.p.c., disposta nell’ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso ex art. 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria, in pendenza di un procedimento penale.

 

La Suprema Corte - ritenendo di accogliere il ricorso per regolamento di competenza proposto - ha, in primo luogo, ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia recentemente chiarito come il giudizio regolato dall'art. 8 della legge n. 24/2017, pur non avendo natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario, debba ritenersi composto da due procedimenti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ..

 

La natura di tale giudizio, dunque, per i Giudici di legittimità:

 

a) esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena;

 

b) impone che tale questione venga discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies cod. proc. civ., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile;

 

c) comporta, vista la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies cod. proc. civ. al deposito del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., che il momento determinativo della competenza debba essere determinato in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale.

 

La Suprema Corte – ammettendo l’impugnabilità con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. del provvedimento di sospensione anche se emesso nell’ambito del procedimento a cognizione sommaria atteso il collegamento funzionale tra i due procedimenti – ha ritenuto di dare continuità ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale, confermando come il sistema codicistico vigente risulti ispirato ai criteri di autonomia e separazione (Corte Cost., sent. n. 12/2016; n. 176/2019; n. 182/2021; n. 173/2022).

 

In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito come nell’ipotesi in cui l’azione civile per le restituzioni o il risarcimento venga esercitata nella sua sede propria in pendenza di un processo penale per lo stesso fatto, non trova più applicazione la regola della cd. pregiudizialità penale – la quale imponeva la sospensione necessaria del processo civile sino al passaggio in giudicato della sentenza penale – ma il processo civile prosegue, di norma, autonomamente, salve le ipotesi eccezionali in cui il danneggiato abbia proposto la domanda in sede civile dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado. Ugualmente e diversamente dal sistema previgente nell’odierno sistema la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio se il danneggiato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, cod. proc.

 

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, dunque, escluso la ricorrenza dei presupposti idonei a giustificare la sospensione necessaria del giudizio civile, ribadendo il principio secondo cui la stessa possa essere disposta solo in caso di sussistenza di una condizione di dipendenza della decisione civile dalla definizione del giudizio penale.

 

Secondo i Giudici affinché si verifichi tale condizione non basta che i due processi si svolgano tra le stesse parti ed abbiano ad oggetto i medesimi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale (Cass., sent. n. 15641/2009; Cass., sent. n. 6834/2017; Cass., sent. n. 18918/2019; Cass., sent. n. 15248/2021) e, inoltre, occorre che l’azione civile sia proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado e che il danneggiato agisca in sede civile solo contro l’imputato, non anche contro gli altri coobbligati al risarcimento, non citati in sede penale (Cass., sent. n. 6185/2009; Cass., sent. n. 17608/2013; Cass., sent. n. 9066/2020; Cass., sent. n. 13661/2019).

 

 

La non assicurabilità della perdita di un provento illecito                                          

 

Cass., 24 dicembre 2025, n. 33949                                                                                         

 

Con la sentenza in commento, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, richiamando un precedente di legittimità in materia (Cass., 5 luglio 2022, n. 21216), è tornata a pronunciarsi sulla possibilità di far rientrare un provento illecito o ingiustificato, e precisamente un corrispettivo ricevuto per un lavoro non svolto, nel rischio assicurato da una polizza per la responsabilità civile.

 

La Suprema Corte, in primo luogo, ha evidenziato che obbligare l’assicuratore della responsabilità civile a manlevare l’assicurato delle pretese (n.d.r. del risarcimento patrimoniale riconosciuto avanti alla Corte dei Conti all’Azienda sanitaria datrice di lavoro per corrispettivi erogati in assenza di ricezione di una controprestazione lavorativa) avrebbe l’effetto di garantire all’assicurato la conservazione del corrispettivo ricevuto per un lavoro non svolto e ciò significa che, una volta pagato l’indennizzo da parte dell’assicuratore, l’assicurato verrebbe a trovarsi in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato, se l’inadempimento (e il conseguente danno) non si fosse verificato.

 

I Giudici di legittimità hanno, poi, voluto dare seguito al precedente in materia, evidenziando come l’obbligo di restituire un provento illecito o il frutto di un’attività illegittima non può dirsi un “impoverimento” per l’assicurato, in virtù del millenario principio dolo petis quod mox restiturus est. Nessuno può pretendere di conservare quel che abbia illegittimamente acquistato, e privarsene non costituisce un “impoverimento” in senso giuridico” Pertanto “non ci si può (…) assicurare contro il rischio di perdere un profitto illecito, dal momento che la perdita di un profitto illecito non costituisce un “danno” in senso giuridico» (Cass. n.21216 del 5/07/2022).

 

La Corte ha, inoltre, precisato come, ai fini assicurativi, non rilevi la qualificazione della condanna inflitta dal giudice contabile al dipendente in termini di “restituzione” o “risarcimento”, in quanto il contratto di assicurazione mai potrebbe avere l’effetto ultimo di garantire all’assicurato il prezzo, il profitto od il prodotto di un’attività contra ius.

 

 

Sull’irrilevanza della misura del premio ai fini dell’estensione del rischio assicurato

 

Cass., 31 dicembre 2025, n. 34926                                                                                                         

 

Con la sentenza in esame, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti al potere officioso del Giudice di rilevare la nullità di una clausola claims made e precisato il ruolo della misura del premio nell’ambito di un contratto assicurativo contro i danni.

 

La Suprema Corte ha, in primo luogo, censurato la statuizione di nullità della clausola claims made per difetto di causa operata da entrambi i Giudici del merito, richiamando i principi espressi dalle sentenze di legittimità n. 26242 del 2014 e n. 25849 del 2023 secondo le quali il potere del giudice di rilevare ex officio la nullità dei contratti in ogni stato e grado del processo (salvo ovviamente il limite della regiudicanda) deve esercitarsi nel rispetto del contraddittorio, ed impone pertanto al Giudicante di segnalare alle parti la relativa questione e consentire loro di allegare deduzioni difensive, e di provare eventuali circostanze di fatto a sostegno o a confutazione del sospetto di nullità, come previsto dall’art. 101 c.p.c.

 

A tal riguardo, i Giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che l’invito al contraddittorio sulla questione di nullità, inoltre, è inevitabile quando lo stabilire se una clausola sia o non sia nulla implichi degli accertamenti di fatto – come nella fattispecie in esame ove i Giudici del merito rilevarono un difetto di adeguatezza e congruità del premio concordato rispetto al rischio assicurato – e costituisca perciò una c.d. “questione mista di fatto-diritto” (Cass., 6 febbraio 2023, n. 3543; Cass. 29 settembre 2022, n. 28377; Cass. 30 aprile 2021, n. 11440; Cass. 12 settembre 2019, n. 22778; Cass. 9 agosto 2019, n. 21243); sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte ha rilevato, dunque, una violazione da parte dei Giudici d’appello dell’art. 101 c.p.c. nell’aver statuito, in conformità al primo Giudice, senza aver previamente sottoposto la questione di nullità della clausola alle parti.

 

La Suprema Corte – affrontando il motivo di impugnazione riguardante la declaratoria di nullità della clausola claims made per la ritenuta sproporzione tra il premio pagato e il periodo di copertura garantito – ha, invece, richiamato e fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo il quale dalla misura del premio pagato non può pretendersi di desumere quanti e quali rischi l’assicuratore abbia inteso garantire in quanto:

 

a) non esiste un premio standard, comune per tutti i contratti assicurativi, in base al quale stabilire se quello pagato dall'assicurato nel caso concreto sia troppo alto o troppo basso. Il premio assicurativo si compone del premio puro e del caricamento: la misura del premio puro è ricavata dalla statistica in base ai criteri stabiliti dalla legge, non costituisce remunerazione dell'assicuratore, ma accantonamento della riserva sinistri; il caricamento, invece, va a remunerare l'assicuratore per il servizio reso;

 

b) i servizi prestati dall'assicuratore, come quelli di qualunque imprenditore del settore terziario, possono variare in funzione della quantità e qualità offerta (ad es. in termini di celerità degli accertamenti, capillarità della rete agenziale, prontezza nell'interlocuzione con l'assicurato, professionalità e competenza dei periti di cui l'assicuratore si avvale); la misura del premio può dunque teoricamente costituire remunerazione di questi servizi, e non solo del trasferimento del rischio, di talché affermare che un premio alto debba necessariamente remunerare il trasferimento di un rischio elevato è affermazione che non ha riscontro né nella legge, nella pratica commerciale;

 

c) nessuna norma e nessun principio stabilisce una sorta di "potere riduttivo" del giudice, il quale ritenesse eccessivo il premio pagato dall'assicurato. Un premio (ritenuto) elevato non può mai giustificare la pretesa di estendere la copertura a rischi non previsti, pena un inammissibile intervento del giudice nelle pattuizioni dei privati (per quest'ultimo principio, si veda Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; per gli altri si vedano Sez. 3, Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4745 del 23/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 31679 del 09/12/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21217 del 05/07/2022; Sez. 1, Sentenza n. 5663 del 18/09/1986).

 

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, non appare convincente l’orientamento giurisprudenziale minoritario che individua la misura del premio quale “irrinunciabile asse portante dell’indagine ermeneutica” al fine di stabilire l’estensione del rischio assicurato (così Cass. Sez. 3, 30/04/2010, n. 10596; Cass., Sez. 3, 09/07/2020 n. 14595), in quanto:

 

i) ritenere che nel contratto di assicurazione le prestazioni corrispettive sarebbero rappresentate, da un lato, dal pagamento del premio, e dall'altro dalla "promessa di pagamento dell'indennizzo" sarebbe contrario alla legge (e più precisamente agli artt. 1174 e 1904 c.c.) ed alla logica in quanto il pagamento del premio avverrebbe a fronte di una controprestazione sottoposta ad una condizione sospensiva al cui avveramento l'assicurato, per definizione, non deve avere interesse;

 

ii) l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, assume, sempre secondo i Giudici, non solo l'obbligo futuro ed eventuale di pagare l'indennizzo; ma anche l'obbligo attuale e concreto di predisporre i mezzi tecnici e finanziari per annullare il rischio ripartendolo sulla massa degli assicurati (principio di mutualità) ed è quest’ultima attività che l'aliquota del premio detta "caricamento" va a remunerare, e non solo il pagamento dell'indennizzo;

 

iii) sarebbe contraria a princìpi basilari del diritto dei contratti l'affermazione secondo cui il contratto di assicurazione contro i danni sarebbe "privo di causa concreta" se l'assicurato ha pagato un premio elevato, con la conseguenza che spetterebbe in tal caso al giudice estendere l'ambito oggettivo del rischio garantito, per ripristinare questa "causa" compromessa in quanto se il contratto è privo di causa è nullo ex lege (art. 1418, secondo comma, c.c.), senza bisogno correttivo del giudice;

 

iv) non è condivisibile l’affermazione secondo la quale sarebbe compito dei Giudici di legittimità disvelare i tentativi di veicolare la gestione di interessi di parte attraverso il simulacro di clausole che risultino, in concreto, neutralizzatrici (o persino traslative) del rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore ritenendo, invece, la Suprema Corte che:

 

a) è compito di questa Corte … garantire "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale" (art. 65, primo comma, ord. giud.), non sindacare se le parti di un contratto abbiamo concluso un affare vantaggioso o rovinoso;

 

b) se un contratto di assicurazione contenesse una clausola il cui effetto fosse quello di rendere irrealizzabile il rischio (ad es., assicurazione contro l'incendio di un bene ignifugo) non è corretto parlare di "squilibrio del sinallagma" ma tale contratto dovrà intendersi nullo ai sensi dell'art. 1895 c.c. per inesistenza del rischio, con quanto ne consegue sul piano restitutorio;

 

c) se un assicuratore raggirasse l'assicurato lasciandogli intendere che a fronte di un determinato premio otterrà una certa copertura, in realtà inesistente, tale contratto non deve intendersi "squilibrato" ma annullabile per dolo decettivo, ex art. 1439 c.c.;

 

d) se un assicuratore profittasse della propria posizione di preminenza sul mercato e dell'urgenza dell'assicurato di provvedersi d'una copertura, imponendogli patti gravosi tale contratto non "garantisce una rendita parassitaria” ma è rescindibile per lesione, ex art. 1448 c.c.;

 

e) in tutti i casi suddetti la tutela dell'assicurato sarà garantita dall'azione di danno da lesione del credito, rappresentata dalla perduta possibilità di ottenere la copertura che, nel caso di corretta informazione o libera formazione del consenso, avrebbe potuto ottenere;

 

f) è impensabile che una clausola d'un contratto di diritto privato possa essere cancellata o modificata dal giudice sol perché "veicola interessi di parte". Il contratto è per definizione luogo di elezione degli "interessi di parte"; e l'unico controllo consentito al giudice su tali interessi è stabilire se essi siano "meritevoli di tutela" alla stregua dell'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.).

 

In definitiva, la Suprema Corte – ritenendo non essere compito del Giudice quello di stabilire quale sia il "corretto equilibrio" tra premio e rischio (sottostando il premio puro alle regole attuariali e l'aliquota del premio costituente il caricamento alla libera contrattazione delle parti) – cassando la sentenza sul punto con rinvio, ha affermato il seguente principio di diritto: nell’assicurazione contro i danni l’estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si desumono dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole degli artt. 1362-1371 c.c., regole alle quali è estranea la misura del premio pagato dall’assicurato.

 

Sulla distinzione tra “somma assicurata” e massimale e sull’interpretazione delle clausole di aumento dell’indennizzo base previsto “per la lesione” in una polizza infortuni

 

Cass., 14 gennaio 2026, n. 788                                                                                 

 

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento ha chiarito la distinzione tra il concetto di “somma assicurata” e quello di “massimale” in un contratto di assicurazione contro gli infortuni e la modalità di interpretazione di una clausola prevedente l’incremento dell’indennizzo base previsto “per la lesione” inserita all’interno di un suddetto contratto.

 

In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che se il "massimale" è nozione che viene in rilievo nell'assicurazione di patrimoni (ass.ne responsabilità civile, ass.ne contro le perdite pecuniarie, ass.ne contro le infedeltà dei dipendenti), e rappresenta in quel tipo di assicurazione l'esposizione massima cui si obbliga l'assicuratore, pur non essendo elemento essenziale del contratto, cosa diversa è la “somma assicurata” nell’ambito di un contratto assicurativo contro gli infortuni.

 

I Giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito che - rientrando l’assicurazione contro gli infortuni non mortali nel genus dell’assicurazione contro i danni - in tale tipologia di assicurazione elemento essenziale del contratto è il "valore" della cosa assicurata, dalla cui fissazione dipende non il limite, ma la misura dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore.

 

Sempre secondo la Suprema Corte, per tale tipologia contrattuale, la “somma assicurata” non indica affatto il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma indica il valore di riferimento a partire dal quale determinare l’indennizzo, utilizzando il grado di invalidità permanente come percentuale.

 

I Giudici di legittimità hanno, quindi, affermato che, se il contratto prevede che la misura standard dell’indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manchi una clausola espressa che fissi un limite massimo all’obbligazione dell’assicuratore, l’interpretazione della polizza con cui il Giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell’indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata sarebbe illegittima, perché contraria all’art. 1367 c.c..

 

La Suprema Corte ha, inoltre, ritenuto che nel caso di specie i Giudici d’appello abbiano violato il disposto di cui all’art. 1370 c.c. nella parte in cui ai fini della determinazione dell’indennizzo sulla base dell’invalidità ravvisata hanno fatto riferimento alle conseguenze dell’infortunio e non alla causa.

 

I Giudici di legittimità hanno, infatti, posto l’attenzione sulla distinzione prevista nella dottrina medico legale tra il concetto di "lesione", ovvero l'alterazione morfologica funzionale prodotta nei tessuti, in un organo o nelle cellule, da agenti meccanici la cui azione vulnerate è superiore alla resistenza dell'organismo umano, e quello di "menomazione", ovvero la disabilità causata dalla lesione, la sola suscettibile di essere quantificata - per convenzione - in punti percentuali, qualificando come ambigua una clausola contrattuale prevedente l’aumento dell’indennizzo standard dovuto “per la lesione”, in quanto indicante la causa (lesione) per l’effetto (menomazione).

 

La Corte, nell’accogliere il motivo di ricorso con rinvio, ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: per la dottrina medico legale i concetti di "lesione" e "menomazione" sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'invalidità permanente. Pertanto la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'indennizzo-base previsto dal contratto "per la lesione", è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all'assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.

 

 

Sulla prevalenza della prescrizione rispetto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

 

Cass. Pen., 27 novembre 2025, n. 38439                                                                                             

 

Con la sentenza in commento, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra la causa estintiva della prescrizione del reato e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis c.p., chiarendo i criteri di prevalenza tra i due istituti quando la prescrizione maturi nelle more del giudizio di impugnazione.

 

La vicenda trae origine da un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto e la Corte d’Appello, adita dall’imputato, aveva confermato tale decisione, escludendo la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ritenendo che la pronuncia ex art. 131 bis c.p. escludesse la sussistenza di un fatto tipico sanzionabile sul quale la causa estintiva potesse operare.

 

Avverso tale statuizione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia di prescrizione e sostenendo che la causa estintiva, maturata successivamente alla sentenza di primo grado, dovesse prevalere sulla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica; inoltre, diverse sono le conseguenze scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento (v., fra le tante, da ultimo, Sez. 1 -, Sentenza n. 43700 del 28/09/2021 Rv. 282214-01).

 

I Giudici di legittimità hanno, altresì, osservato che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto “presuppone l’integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l’effetto, l’accertamento della responsabilità e l’attribuibilità del fatto-reato all’autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall’assoggettamento alla sanzione penale. L’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non esige, allora, un fatto conforme al tipo ma inoffensivo, anzi richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenute secondo i due “indici-criteri” della tenuità del fatto (vedi da ultimo, tra le tante, Sez. 2 -. Sentenza n. 20884 del 09/02/2023, Rv. 284703-01).

 

 

 

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