07.2022

Newsletter luglio 2022

 

 

La modalità di deposito della procura speciale nel giudizio di legittimità “analogico”

Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 18282 del 7 giugno 2022        

 

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito quale fosse la corretta modalità di deposito della procura speciale a ricorrere per cassazione nei giudizi di legittimità promossi prima dell’estensione, anche a tale grado di giudizio, della disciplina speciale del processo civile telematico.

 

In primo luogo, la Corte ha precisato che la natura analogica del giudizio di legittimità ha per conseguenza che le regole sul deposito della procura alle liti variano a seconda delle modalità di conferimento della procura.

 

Sulla base di tale premessa la Corte ha chiarito che la prima eventualità è che la procura sia stata conferita su un documento ab origine informatico (c.d. "nativo digitale"), cioè creato con un apposito programma informatico e sottoscritto digitalmente sia dal cliente, sia dal suo difensore. In tal caso, ovviamente, il ricorrente ha l'onere di depositare una stampa del documento con l'apposita firma digitale in formato CAdES o PadES, ed attestarne la conformità all'originale mentre la seconda eventualità è che la procura sia stata conferita su carta, ovvero in formato "analogico". In tal caso l'onere di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, va assolto depositando l'originale della procura.

 

 

E’ inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nel caso di omessa allegazione da parte del ricorrente delle cause di responsabilità sanitaria, della prestazione medica contestata, dell’errore nella sua esecuzione e del danno che abbia determinato

Tribunale di Bolzano, ordinanza 21 luglio 2022                                  

 

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Bolzano ha ritenuto inammissibile un ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., per l’omessa allegazione da parte del ricorrente delle cause di responsabilità sanitaria, della prestazione medica contestata, dell’errore nella sua esecuzione e del danno che abbia determinato.

 

In primo luogo, il Tribunale ha evidenziato che “l’ammissione della CTU preventiva, anche se con finalità di conciliazione, presuppone pur sempre l’allegazione dei fatti costitutivi della domanda giudiziale in funzione della quale la tutela preventiva viene richiesta e più precisamente, con riferimento alle cause di responsabilità sanitaria, l’allegazione della prestazione medica contestata, dell’errore nella sua esecuzione e del danno che abbia determinato. Questa conclusione vale anche se il procedimento ex art. 696 bis cpc sia instaurato come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 8 L. 24/2017, posto che tale disposizione non ha innovato la natura del procedimento in esame” (cfr. Tribunale di Verona, ord. 11 ottobre 2018).

 

Il Giudice del merito, nel caso di specie, ha, dunque, rilevato che parte ricorrente ha omesso di allegare specificamente le cause di responsabilità sanitaria, la prestazione medica contestata, l’errore nella sua esecuzione e il danno che abbia determinato, limitandosi ad allegare unicamente che all’esito dell’intervento a cui si egli si sottopose presso la convenuta, venne rilevato un “ematoma post operatorio a scapito di regione inguinale a destra” […] ed a richiamare la propria perizia di parte anch’essa carente sotto il profilo delle allegazioni, rendendo così la richiesta consulenza tecnica esplorativa e come tale inammissibile.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il carattere esplorativo dell’accertamento richiesto emerge a ben vedere dalle stesse affermazioni di parte ricorrente, nella misura in cui egli dichiara che “la precisa individuazione delle azioni od omissioni pregiudizievoli addebitate a parte convenuta rappresenta proprio l’oggetto dell’approfondimento medico-legale richiesto dal ricorrente”.

 

 

La compatibilità tra le norme disciplinanti l’assicurazione sulla vita e quelle disciplinanti l’assicurazione per conto altrui                                                                                                             

Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 21863 del 11 luglio 2022

 

Con la sentenza in commento, la Corte ha affrontato la tematica della compatibilità tra le disposizioni normative disciplinanti l’assicurazione sulla vita e quelle disciplinanti l’assicurazione per conto altrui.

 

Sul punto, la Corte ha, innanzitutto, affermato che l'art. 1891 c.c. da un lato, e gli artt. 1919-1920 c.c. dall'altro, non sono tra loro incompatibili in quanto le due disposizioni […] non si escludono a vicenda, né le previsioni di cui agli artt. 1919-1920 c.c. rendono superflue quelle di cui all'art. 1891 c.c.: il terzo comma di tale norma, infatti, là dove stabilisce che all'assicurato sono opponibili da parte dell'assicuratore le eccezioni fondate sul contratto, è previsione già ritenuta da questa Corte applicabile anche all'assicurazione sulla vita (per l'affermazione di questo, e degli altri princìpi appena riassunti, si vedano già Sez. 3, Sentenza n. 3707 del 15/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 5755 del 08/11/1979; Sez. 1, Sentenza n. 1883 del 13/05/1977; Sez. 3. Sentenza n. 1205 del 04/04/1975; Sez. 3, Sentenza n. 1846 del 26/06/1973).

 

Nel ritenere ammissibile la stipula di un’assicurazione sulla vita di un terzo per conto altrui, i giudici di legittimità hanno osservato che da un lato, l'art. 1891 c.c. è norma inserita nelle disposizioni sull'assicurazione in generale, e dunque applicabile anche all'assicurazione sulla vita; e dall'altro che l'interesse di cui all'art. 1904 c.c., presupposto di validità dell'assicurazione contro i danni, non è concetto necessariamente coincidente con la nozione di stipulazione "per conto", di cui all'art. 1891 c.c.. Al contrario, proprio la circostanza che il legislatore abbia usato, nell'art. 1891 c.c., l'espressione "assicurazione per conto altrui", invece che - ad esempio - l'espressione "assicurazione nell'interesse altrui", dimostra che la suddetta espressione va interpretata quale sinonimo di "stipulazione a vantaggio altrui", vantaggio che nell'assicurazione sulla vita prescinde dall'esistenza dell'interesse avverso all'avverarsi del rischio, richiesto dall'art. 1904 c.c..

 

La stipulazione “per conto” di cui all’art. 1891 c.c. è stata dunque ritenuta dalla Corte concepibile sia nell’assicurazione danni, sia nell’assicurazione vita, con l’unica differenza che nel primo caso il terzo assicurato deve essere titolare di un interesse ex art. 1904 c.c., a pena di nullità del contratto; nel secondo caso è sufficiente che il terzo beneficiario acquisti, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche soltanto nella liberazione da un debito motivo per il quale, in conclusione, anche un'assicurazione sulla vita di persona diversa dal contraente può essere stipulata "per conto", cioè a vantaggio di soggetti diversi tanto dal contraente, quanto dal portatore di rischio.

 

 

E’ nulla la clausola contrattuale che esclude il diritto alla rifusione delle spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici non designati dall'assicuratore

Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 21220 del 5 luglio 2022                            

 

Con la sentenza in esame, la Corte si è occupata della validità della clausola contrattuale che prevede l’esclusione del riconoscimento delle spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici non designati dalla Compagnia assicurativa.

 

La Corte, in primo luogo, ha ricordato che l'art. 1917 c.c., comma 3, stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata" mentre il successivo art. 1932 c.c., comma 1, stabilisce che "le disposizioni degli artt. [...] 1917 commi 3 e 4 [...] non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato".

 

Sulla base, dunque, del combinato disposto dei predetti articoli, i giudici di legittimità hanno ritenuto che una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917 c.c., comma 3, ed è affetta da nullità. La legge infatti non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese. Resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914 c.c., comma 2, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227 c.c., comma 2).

 

La Corte ha concluso, quindi, ricordando il seguente principio di diritto: la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917 c.c., comma 3, e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c.

 

 

Danno derivante da emotrasfusioni: il Ministero della salute è responsabile per i danni provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla attuazione da parte delle strutture sanitarie del servizio di prevenzione alla trasmissione di malattie mediante sangue infetto

Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 21695 dell’8 luglio 2022                                         

 

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha affrontato la tematica della responsabilità del Ministero della Salute in relazione ai danni conseguenti ad emotrasfusioni di unità di sangue infetto.

 

La Corte, anzitutto, ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il Ministero della salute è responsabile per i danni, provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto (fra le tante da ultimo Cass. n. 11360 del 2018 - relativa a trasfusione eseguita nel 1992 - e n. 8405 del 2020).

 

Inoltre, i Giudici di legittimità hanno rilevato come sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ‘60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (fra le tante da ultimo Cass. n. 21145 del 2021 e n. 1566 del 2019)

 

Il criterio di liquidazione del danno alla salute da applicarsi in caso di controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente all’entrata in vigore delle c.d. legge Balduzzi e legge Gelli Bianco

Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 22136 del 13 luglio 2022                                         

 

Con la sentenza in esame, la Cassazione si è occupato dei criteri di liquidazione del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria da adottarsi in caso di controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente all’entrata in vigore delle c.d. legge Balduzzi e legge Gelli Bianco.

 

La Corte anzitutto ha ribadito che in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta al D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 3, (conv. nella L. n. 189 del 2012), sostanzialmente riprodotta alla L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 4, (la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, (Codice delle assicurazioni private)), trova applicazione anche nelle controversie come nella specie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile la disposizione non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (v. Cass., 11/11/2019, n. 28990).

 

La Corte ha concluso affermando che una diversa soluzione (la regressione del processo) determinerebbe invero la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi, e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale (v. Cass., 10/11/2020, n. 25274).

 

 

 

L’istituto scolastico è responsabile dell’infortunio occorso all’alunno minorenne durante l’intervallo

Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 21255 del 5 luglio 2022                                          

 

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata in un caso di infortunio occorso ad un alunno minorenne all’interno del plesso scolastico durante l’intervallo.

 

La Corte, innanzitutto, ha evidenziato che la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (Cass. n. 14701/2016).

 

Inoltre, i giudici di legittimità, dopo aver ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico, hanno evidenziato che il fatto che il sinistro sia avvenuto al termine della lezione di educazione fisica ed alla iniziativa dell'alunno, nonostante la consapevolezza da parte di costui dell'inabilità e nonostante gli fosse stata vietata la partecipazione alla lezione di educazione fisica, […] non integra una causa non imputabile rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c., in quanto al termine della lezione non cessano gli obblighi di sorveglianza da parte della struttura scolastica. Nel quadro della persistenza degli obblighi scolastici durante il cambio d'ora deve perciò essere valutata dal giudice del merito la rilevanza della circostanza della presenza o meno dell'insegnante in palestra o comunque di un rappresentante della struttura scolastica in grado di far rispettare all'alunno il divieto che gli era stato imposto.

 

In caso di investimento del pedone sulle strisce pedonali è onere del conducente dell’autoambulanza con dispositivo di allarme e di segnalazione visiva in funzione offrire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.

Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 21402 del 6 luglio 2022                                          

 

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità del conducente di un veicolo adibito ad un servizio di urgenza in caso di investimento di un pedone.

 

La Corte, preliminarmente, ha ricordato come l’art. 177 C.d.S. “laddove prevede che i conducenti di autoveicoli di polizia e antincendio e di autoambulanze in servizio urgente di istituto e con dispositivo di allarme in funzione non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti, le prescrizioni e le norme di comportamento connessi con la circolazione stradale e le limitazioni relative alla circolazione sulle strade", non esime, tuttavia, gli stessi "dal generale dovere di attenersi comunque al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza e di adottare le cautele idoneee a prevenire pericoli alla pubblica incolumità".

 

Gli Ermellini hanno, quindi, osservato che in "caso di investimento di un pedone nella situazione sopra descritta è onere del conducente offrire la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, pur dovendosi l'impossibilità di evitare la produzione dell'evento apprezzare con riguardo alla effettiva situazione di emergenza nella quale egli versava" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 11323 del 1996, cit.), giacché il conducente dei mezzi di soccorso "non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada", essendo, invece, "tenuto a contemperarlo con l'esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone l'integrità fisica" (Cass. Sez. 3, sent. 16 novembre 2005, n. 23218, Rv. 584917-01.).

 

Sulla scorta di tali motivi la Corte ha, dunque, rilevato come anche l'investimento del pedone realizzato dall'autista di mezzi di soccorso, pur in presenza delle condizioni - uso congiunto del dispositivo acustico supplementare di allarme e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu - che lo legittimano alla non osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, resta, comunque, disciplinato dalla previsione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1.

 

In conclusione, gli Ermellini hanno, dunque, ritenuto applicabile il principio secondo il quale "stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6- 3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01), dovendo, però, l'investitore, per vincere tale presunzione, dimostrare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva "l'anomalia della condotta" del soggetto investito, visto che "occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta". (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8663, Rv. 64383801).

 

L’impresa designata dal Fondo vittime della strada che agisce ai sensi dell’art. 292, co.1 del Codice delle Assicurazioni Private può agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario)

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 21514 del 7 luglio 2022                      

 

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente circa la natura giuridica dell'azione recuperatoria di cui all'art. 292 del Codice delle Assicurazioni Private ed i conseguenti effetti in termini di autonomia o meno dell'azione rispetto alla posizione del danneggiante, di solidarietà passiva, di liquidità del credito e di competenza del giudice adito.

 

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno richiamato i tre orientamenti presenti nella giurisprudenza di legittimità in tema di natura dell'azione recuperatoria proposta dall'impresa designata dal F.G.V.S. ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1, testualmente denominata "azione di regresso".

 

Secondo un primo orientamento, “l'azione di regresso" in parola non trova titolo nel diritto del danneggiato al risarcimento dei danni (derivante da fatto illecito), ma sarebbe un'azione autonoma e specifica prevista dalla legge (Cass. 10/03/1997, n. 10176; Cass. 11/05/2007, n. 10827; Cass. 19/06/2013, n. 15303; Cass. 17/01/2017 n. 930). I caratteri di autonomia e specificità ex lege propri di tale azione comportano come conseguenza che l'illecito costituisce il "presupposto" e non il fatto costitutivo del regresso che può essere azionato ove ricorrano i seguenti elementi: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell'indennizzo, anche in via transattiva […]Tale azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale (su tale specifica questione v., sia pure con riferimento all'art. 20 e 29 della L. 1969, applicabile ratione ternporis, Cass. 11/05/2007, n. 10827; Cass. 19/06/2013, n. 15303 e Cass. 17/01/2017, n. 930, già citata). Inoltre, si ritiene che, con riferimento alla posizione dell'impresa designata, non operino gli artt. 1299 e 2055 c.c. e, pertanto, nel caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nel caso di incidente causato da un conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere l'intero.

 

Secondo un altro orientamento, l'azione recuperatoria ex art. 292 deve essere ricondotta all'ambito della surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, c.c., attribuendosi all'impresa designata il medesimo diritto vantato dal danneggiato (v. con riferimento al L. n. 990 del 24 dicembre 1969 art. 29, Cass., sez. un., 1.1/11/1991, n. 12014; Cass. 15/01/2002, n. 366; Cass. 17/09/2005, n. 18446; Cass. 6/07/2006, n. 15357). […] infatti, l'impresa designata che ha risarcito il danno si surroga al danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto pagato (art. 19 comma 1, lett. a) e b) della medesima legge) e in tale prospettiva "il diritto di regresso (meglio di rivalsa) spettante alla impresa designata nei confronti del responsabile dell'incidente" è soggetto al termine di prescrizione biennale, traducendosi nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito (nella stessa posizione sostanziale e processuale), cui subentra l'impresa (v. in motivazione Cass. 15/01/2002, n. 366).

 

Secondo un terzo orientamento, l'azione dell'impresa designata è un'azione speciale non assimilabile né allo schema dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato.

 

La Corte, ritenendo di dare seguito al terzo orientamento, ha evidenziato che l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.

 

Pertanto, l'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima, comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi […] di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero.

 

Infine, con riguardo al termine di prescrizione, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.

 

In caso di sinistro causato da un veicolo non identificato, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’Impresa designata dal Fondo di Garanzia                                                           

Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 21983 del 12 luglio 2022

 

Con l’ordinanza in esame la Corte si è pronunciata in tema di azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell’Impresa designata dal Fondo di Garanzia, in caso di sinistro stradale causato da un veicolo non identificato.

 

I giudici di legittimità hanno ricordato che in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021).

 

Danno da perdita del rapporto parentale: la Corte d’Appello di Venezia applica le Tabelle di Milano 2022

Corte d’Appello di Venezia, sezione IV, sentenza n. 1577 dell’8 luglio 2022        

 

Con la sentenza in esame, la Corte d’Appello di Venezia, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, rideterminando il danno liquidato in primo grado dal Tribunale di Treviso, ha applicato le nuove Tabelle del Tribunale di Milano.

 

La Corte ha ricordato anzitutto che le recenti critiche mosse alle Tabelle di Tribunale di Milano del danno ai superstiti non concernono i valori monetari ma l'eccessiva discrezionalità lasciata al giudice nel valutare i parametri che possono influire sulla liquidazione nell'ambito del range compreso fra valore monetario base e massima personalizzazione. È l'assenza del sistema a punti a essere criticato (Cass., sez. 3, sent. n. 26300 del 2021); non lo sono i valori monetari utilizzati. Sui valori monetari restano, almeno fino a oggi, insuperate le considerazioni contenute nel noto precedente (Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011) che ha riconosciuto “nei fatti una sorta di vocazione nazionale” alle tabelle utilizzate attualmente, secondo l'Osservatorio del Tribunale di Milano, da circa l'80% dei Tribunali italiani: dieci anni or sono uno degli esempi ricordati dalla Corte di Cassazione per giustificare la necessità di superare una “giurisprudenza per zone” era quello del risarcimento per la morte del figlio con una forbice che spaziava da euro 30.000 a euro 300.000 e quindi proprio un caso di danno da rottura del rapporto parentale.

 

La Corte di Appello, nel rilevare che la forbice riportata dalle Tabelle Milanesi 2021 non indica un valore minimo e un valor massimo ma un valore base soggetto a personalizzazione, ha, dunque, ritenuto che il Tribunale avesse correttamente liquidato il danno tenendo conto di entrambe le componenti del danno da rottura del rapporto parentale (ovvero il danno morale ed il danno "dinamico relazionale"), oltre che i rapporti con il congiunto, tuttavia, riducendo, in ragione della limitata probabilità di sopravvivenza della vittima primaria, in maniera eccessiva il risarcimento.

 

La Corte, rilevando, dunque, come prima della presente decisione sono state divulgati i nuovi criteri orientativi del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano – edizione 2022 e partendo dai valori monetari della precedente formulazione a forbice, l'Osservatorio ha ricavato il “valore punto” per il caso di perdita di famigliare e proposto, tenendo presente il più recente orientamento della terza sezione della Corte di Cassazione, una distribuzione a punti, ha ritenuto di rideterminare il danno liquidabile applicando le nuove Tabelle.

 

Il Tribunale di Milano applica per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale le nuove Tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

Tribunale di Milano, sezione X, sentenza n. 6059 dell’11 luglio 2022                                      

 

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ha chiarito i criteri adottati dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nelle predisposizione delle nuove Tabelle al fine di adeguare le precedenti ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579 del 21 aprile 2021.

 

In particolare, il Tribunale ha ricordato che l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aveva già predisposto un sistema tabellare che fornisce parametri uniformi per la liquidazione […] danno […]da perdita del rapporto parentale ritenendo che tale tabella ha avuto larga diffusione sul territorio nazionale, come si evince dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche per la liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (cfr. par. 3.2.5. Cass. n. 12408/2011).

 

Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato che per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, differentemente da quanto si è visto per il danno biologico, non si è fatto ricorso alla tecnica del punto variabile, ma si è prevista fino all'anno 2021 una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare: della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, dell'età della vittima primaria e secondaria. Sulla base di questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi eminimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto.

 

Il Giudice di merito ha ricordato, dunque, che proprio la tecnica di liquidazione del danno prescelta è stata censurata dalla citata sentenza Cassazione n. 10579/2021, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa motivo per il quale il Gruppo danno dell'Osservatorio decise di elaborare nuove tabelle integrate a punti sulla perdita del rapporto parentale.

 

Tali Tabelle, ha proseguito il Giudice del merito, sono state elaborate tenendo in considerazione che i parametri rilevanti, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021 sono quelli già previsti in linea generale dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi: corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Per distribuire i punti tra le dette circostanze il Gruppo Danno alla persona dell'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei “casi”, confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2022) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.365,00 ed € 1.461,20), pervenendo così all'importo monetario liquidabile

 

Il Tribunale ha, dunque, rilevato come le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.

 

In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà

valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

• frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),

• condivisione delle festività/ricorrenze,

• condivisione di vacanze,

• condivisione attività lavorativa/hobby/sport,

• attività di assistenza sanitaria/domestica,

• agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini

una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,

• altri casi.

 

Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, come nelle nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, in coerenza con i criteri orientatividelle precedenti tabelle milanesi ed. 2021, si conferma il principio che “non esiste un minimo garantito” e altresì che per il danno da perdita del rapporto parentale (come peraltro per quelle del danno biologico), vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi; le tabelle si applicano solamente alle prime.

 

In conclusione il Tribunale ha ritenuto che alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.

 

 

Il comportamento tenuto dall’agente post delictum non rileva ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.

Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 20038 del 23 maggio 2022                                 

 

Con la sentenza in commento, la Corte si è pronunciata in tema di applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. in caso di grave violazione delle leggi in materia di circolazione stradale, e nello specifico del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 art. 149, in ragione del comportamento tenuto successivamente alla commissione del reato.

 

La Corte ha anzitutto osservato che il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

 

Con riferimento poi alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo la disposizione in esame esclude che un fatto possa essere considerato non punibile per particolare tenuità in ragione del comportamento successivo alla commissione del reato. In questo senso si è costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", non rileva ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto "atteso che la norma di cui all'art. 131 bis c.p., correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133 c.p., comma 1, c.p., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al comma 2, includenti la condotta susseguente al reato" (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555).

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