02.2026

Cass., 22 gennaio 2026, n. 1497                                                                       

 

Sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e sui limiti del devolutum

 

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, soffermandosi in particolare sui criteri tabellari applicabili, sui limiti del giudizio di legittimità e sull’inammissibilità delle censure che introducano questioni nuove rispetto al giudizio di merito.

 

Nel caso di specie, la ricorrente aveva adito il giudice di primo grado, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale; il giudice provvide alla relativa liquidazione sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con successiva conferma da parte della competente Corte d’Appello.

Avverso tale ultima statuizione la ricorrente propose ricorso per Cassazione, lamentando che la liquidazione del danno da parte dei Giudici di merito era avvenuta sulla scorta del criterio tabellare cd. A forbice in luogo di quello cd. a punti.

 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dal momento che nel giudizio di merito la parte non aveva mai contestato l’utilizzo delle Tabelle milanesi ma solo la loro applicazione nel minimo, senza riconoscimento di un’adeguata personalizzazione. A sostegno d tale rigetto, la Corte ha richiamato un proprio precedente secondo il quale i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., n. 907 del 2018).

 

Inoltre, i Giudici di legittimità hanno ribadito che i diversi criteri tabellari (a forbice o a punti) si fondano su presupposti fattuali e logiche valutative differenti e, pertanto, la scelta dell’uno o dell’altro deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito. Ne consegue che, ove in appello la censura abbia riguardato esclusivamente la mancata personalizzazione o la liquidazione nel minimo, non è consentito, in sede di legittimità, invocare un diverso criterio tabellare, poiché esso costituirebbe indubbiamente un aliquid novi.

 

In definitiva, la Suprema Corte, dando seguito ai precedenti in materia, ha enunciato il principio di diritto secondo cui fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale, va applicata la tabella c.d. “a punti”, ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l’adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. “a forbice”), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione, la richiesta di applicazione della tabella a punti proposta per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile, trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali.

 

Cass., 4 febbraio 2026, n. 2363                                                                                         

 

Sull’obbligo di conduzione a mano della bicicletta sulle strisce pedonali

 

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è occupata di valutare la condotta del ciclista che attraversa le strisce pedonali rimanendo in sella alla bicicletta, chiarendo se tale comportamento comporti o meno il diritto di precedenza tipico del pedone.

 

Anzitutto, la Suprema Corte, ha rilevato che, pur in assenza di un’espressa (o meglio, univoca) previsione normativa -alcune considerazioni “sistematiche”, oltre a taluni precedenti di questa Corte, conducono a ritenere che, in caso di attraversamento a mano di strisce pedonali, sussista a carico dei ciclisti l’obbligo di condurre il veicolo “a mano”.

Invero, il codice della strada individua alcune “aree” destinate all’esclusiva fruizione dei pedoni, in ragione dell’estrema vulnerabilità degli stessi nella circolazione stradale. Esse sono: marciapiede, passaggio pedonale e attraversamento pedonale. Già su tali basi, quindi, deve escludersi che i velocipedi (che sono, a tutti gli effetti, dei “veicoli”, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 1, lett. c, del codice della strada), possano transitare, se non portati a mano, sulle strisce pedonali. Né, in senso contrario, può richiamarsi l’art. 182, comma 4, cod. strada, secondo cui, come detto, i ciclisti “devono condurre il veicolo a mano” – con la conseguenza di essere “assimilati ai pedoni” (anche quanto al diritto di precedenza) – “quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni”.

 

Più precisamente, tale norma non può essere intesa nel senso di facoltizzare in senso assoluto i ciclisti a transitare, in sella al proprio veicolo, lungo gli attraversamenti pedonali (salvo l’obbligo di condurre il mezzo a mano, in caso “di intralcio o pericolo per i pedoni”), dal momento che l’art. 3 del codice della strada individua tale parte della sede stradale – al pari del marciapiede e del passaggio pedonale – come zona di transito esclusivo dei pedoni. Sicché, in definitiva, l’art. 182, comma 4, cod. strada può trovare applicazione, nella parte in cui consente il transito “in sella” al velocipede, solo con riferimento a quelle zone ove risulta ammessa una circolazione “promiscua”, pure contemplata dall’art. 3 cod. strada.

 

Dunque, risulta confermato che la possibilità di percorrere gli attraversamenti pedonali, in sella alla bicicletta, è circoscritta ai casi in cui essi siano situati allo sbocco di percorsi promiscui. Al di fuori di tale ipotesi si tratta, invece, di comportamento non consentito.

 

In definitiva, la Suprema Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto:

“ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell’art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorchè, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni”.

 

Cass., 5 febbraio 2026, n. 2526 e 2528

 

Sulla responsabilità oggettiva per danno cagionato da animali e sull’onere probatorio a carico del danneggiato                                                                                                                                

 

Con due sentenze gemelle, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla disciplina della responsabilità civile per i danni cagionati da animali, con specifico riferimento all’ipotesi in cui si verifichi un sinistro stradale che coinvolga quest’ultimi, chiarendo l’assetto degli oneri probatori e la relazione tra l’art. 2052 c.c. e l’art. 2054 c.c.

 

Innanzitutto, con la sentenza n. 2526, la Suprema Corte ha svolto un’articolata ricostruzione sistematica dei principi in materia, muovendo dalla conferma dell’orientamento ormai consolidato secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell' art. 2052 c.c. e nell'azione di risarcimento del relativo danno la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione (per la completa enunciazione dei relativi principi di diritto, cfr. Cass., Sez. 3, n. 7969 del 20/04/2020; Sez. 3, n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente, ex multis Sez. 3, n. 12113 del 22/06/2020; Sez. 3, n. 13848 del 6/07/2020; Sez. 3, n. 17253 del 21/06/2024).

 

Il nucleo innovativo della pronuncia è rappresentato, tuttavia, dalla precisa puntualizzazione dei rapporti tra l’art. 2052 c.c. e l’art. 2054 c.c., con il superamento del tradizionale modello del concorso tra presunzioni.

 

Infatti, l’art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione, tanto meno di “condotta colposa dell’animale”, applicabile nel caso in cui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, ma esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati dagli animali.

 

Viceversa, la presunzione di cui all' art. 2054, comma 1, c.c., pur potendo operare anch'essa nella fattispecie, finisce allora per assumere, in quest'ottica ed in questo complessivo quadro sistematico, un ruolo esclusivamente residuale. Essa opererà, in concreto, solo nell' ipotesi in cui, nonostante la prudente e compiuta analisi del materiale probatorio disponi-bile, il giudice non sia in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente in modo tale da potere accertare senza alcun dubbio l'apporto causale all'evento dannoso (esclusivo o, eventualmente, quanto meno in una determinata misura concorrente) che sia effettivamente imputabile al comportamento dell'animale, cioè quel che deve essere oggetto di prova da parte dell'attore e che, correlativamente, individuerà necessaria-mente, per il principio di esclusione (secondo il principio logico, ancor prima che giuridico, per cui " inclusio unius est exclusio alterius") il medesimo apporto, invece, eventualmente e correlativamente imputabile, in tutto o in parte, alla condotta di guida del conducente del veicolo.

 

Con tale sentenza, la Suprema Corte ha enucleato il seguente principio di diritto: "in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all'art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correla-zione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell'ani-male, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correla-zione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà tro-vare accoglimento, nemmeno parziale".

 

Per quanto concerne, poi, la sentenza n. 2528 del 5 febbraio 2026, questa muove dall’ipotesi in cui il sinistro stradale si sia verificato con un animale di proprietà privata, affidato temporaneamente a un soggetto diverso dal proprietario.

 

La Suprema Corte, muovendo dall’affermazione del carattere oggettivo della responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c., ribadisce che ai fini dell’applicazione di tale norma non rileva la condotta colposa del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, bensì rileva il mero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell’animale, con la conseguenza che il proprietario risponde del danno cagionato dall’animale indipendentemente da qualsiasi profilo di negligenza, imprudenza o imperizia, potendo liberarsi soltanto mediante la prova del caso fortuito o dell’elisione del nesso causale.

 

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’affidamento dell’animale a un terzo è irrilevante nei confronti del danneggiato, salvo che la condotta del terzo integri essa stessa un caso fortuito, ammettendo, invece, la possibilità di un concorso tra la responsabilità oggettiva del proprietario ex art. 2052 c.c. e la responsabilità aquiliana dell’affidatario ex art. 2043 c.c., ove la condotta di quest’ultimo abbia inciso causalmente sulla produzione dell’evento dannoso.

 

La Corte ha, poi, ribadito che il danneggiato, che agisca nei confronti del proprietario dell’animale, è tenuto a provare l’esatta e completa dinamica del sinistro, inclusa la reciproca interazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente del veicolo e il contenuto fattuale di tale prova deve essere tale da consentire al giudice di valutare, in modo positivo e senza automatismi presuntivi, la concreta interrelazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida. La mera prova della presenza dell’animale sulla carreggiata e del contatto con il veicolo non è sufficiente a fondare la responsabilità ex art. 2052 c.c., dovendo emergere in modo positivo e certo che il comportamento dell’animale abbia avuto efficacia causale, quanto meno concorrente, nella produzione dell’evento.

 

Da ultimo, la Suprema Corte, ha enunciato il seguente principio di diritto: in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell'ani-male, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale.

 

 

Cass., 7 febbraio 2026, n. 2724

 

Sulla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati da randagismo e sull’onere della prova                                                                                                

 

Con l’ordinanza in esame, i Giudici di legittimità sono intervenuti sul tema della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati da cani randagi, ribadendo e sistematizzando i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine al titolo di responsabilità applicabile e al riparto dell’onere probatorio.

 

In particolare, la Corte ha altresì operato una distinzione rispetto all’ipotesi in cui il danno sia provocato da animali selvatici, per la quale trova applicazione un diverso regime di responsabilità.

 

Anzitutto, la Suprema Corte ha evidenziato che per i danni causati da fauna selvatica trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., ai sensi della legge 157/1992; viceversa, per i danni derivanti da cani randagi, la pubblica amministrazione risponde esclusivamente a titolo aquiliano ex art. 2043 c.c., rispetto a questi ultimi, invero, i compiti della pubblica amministrazione sono (non di protezione dei cani randagi dai rischi dell’antropizzazione, ma) di prevenzione e di protezione della popolazione dei cani randagi: questi ultimi, allo stato attuale della legislazione, non costituiscono una specie protetta, derivandone, dunque, l’inapplicabilità analogica dell’art. 2052 c.c.

 

Più precisamente, la diversità di disciplina è giustificata dalla differente ratio delle norme: mentre la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato e oggetto di tutela ambientale, il randagismo rappresenta un fenomeno rispetto al quale l’obbligo della pubblica amministrazione è volto alla protezione della popolazione, mediante servizi di prevenzione e controllo.

 

Conseguentemente, la Suprema Corte, richiamando la sentenza n. 16788 del 2025, ha precisato che la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito, la quale non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo, sussistendo, in capo all’amministrazione, un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

 

Infine, la Corte ha chiarito definitivamente che qualora l’amministrazione dimostri l’organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la “prova a valle” di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l’evento evitabile con uno sforzo proporzionato.

 

Solo dopo tale dimostrazione può operare, in via presuntiva, il criterio della concretizzazione del rischio per l’accertamento del nesso causale, restando a carico della pubblica amministrazione la prova del caso fortuito.

 

La S.c. ha, dunque, applicato il seguente principio di diritto: In tema di danni da randagismo, si applica esclusivamente l'art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di provare la colpa dell'ente, non presumibile dalla sola presenza dell'animale sulla pubblica via. Qualora l'amministrazione dimostri l'organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la "prova a valle" di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l'evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la "concretizzazione del rischio", salva la prova del caso fortuito a carico della P.A.".

 

Cass., 20 gennaio 2026, n. 1166 

 

Il valore probatorio delle attestazioni contenute nella cartella clinica                    

 

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha fornito ulteriori spunti   in merito al valore probatorio della cartella clinica nei procedimenti per responsabilità sanitaria.

 

Nel caso di specie, parte ricorrente lamentava l’attribuzione, da parte dei Giudici di merito, di valore probatorio decisivo alle annotazioni contenute nella cartella clinica, ritenute idonee a dimostrare la preesistenza delle lesioni e l’adeguatezza dell’assistenza prestata.

 

I Giudici di legittimità, ritenendo fondato il motivo, hanno ribadito il principio già espresso in precedenza dalla Suprema Corte, secondo il quale le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa – a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 c.c. – per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento; e tanto, a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate che devono ritenersi del tutto prive di fede privilegiata.

 

Più precisamente, la Suprema Corte ha statuito che tale principio deve ritenersi coerente alla più larga valutazione del valore probatorio ascrivibile alla documentazione formata nell’ambito della pubblica amministrazione intesa nella sua più larga accezione soggettiva.

Pertanto, operando una comparazione tra le cartelle cliniche e i verbali e i rapporti di Polizia, il Giudice di legittimità ha chiarito che questi ultimi costituiscono piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.

 

Da ciò ne deriva, secondo la Corte, che le manifestazioni di scienza o di opinione contenute in una cartella clinica, in quanto altro rispetto a fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, non possono in nessun caso assumere valore di prova privilegiata.

 

Cass. Pen., 23 gennaio 2026, n. 2694

 

Lesioni colpose sul lavoro: posizione di garanzia plurima, causalità omissiva e condotta del lavoratore                                                                                                                                       

La Suprema Corte torna a delineare il tema di responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni occorsi sul luogo di lavoro, soffermandosi, in particolare, sulle fattispecie prevedenti posizioni di garanzia plurima, sul nesso causale e, da ultimo, sulla rilevanza della condotta del lavoratore.

 

La Corte ha, innanzitutto, ribadito il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato.

 

In tale prospettiva, l’eventuale presenza di ulteriori posizioni di garanzia non elide il nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva del singolo datore di lavoro e l’evento lesivo, configurandosi, piuttosto, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p.

 

Neppure, secondo i medesimi Giudici, è idonea a interrompere il nesso causale la condotta colposa del lavoratore, salvo che questa si rilevi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento e ciò avviene ogniqualvolta esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

 

La Suprema Corte ha, dunque, ribadito che l’obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del lavoratore, giacché il sistema prevenzionistico è costruito proprio sull’assunzione della prevedibilità di tali comportamenti.

 

A tal riguardo, infatti, costituisce infatti ius receptum il principio per cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.  

 

Cass. Pen., 28 gennaio 2026, n. 3595                                                                            

 

Sull’omicidio stradale e sul nesso causale tra sinistro e decesso sopravvenuto

 

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi, in materia di omicidio stradale, dei criteri di accertamento del nesso eziologico tra la condotta colposa dell’agente e l’evento letale, con specifico riferimento all’ipotesi in cui successivamente all’incidente intervengano dei fattori sopravvenuti che possano interrompere il nesso causale tra la condotta dell’automobilista e la morte della vittima.

 

Anzitutto, la Suprema Corte ha ribadito che,  fermo il principio della c.d. equivalenza delle cause o della conditio sine qua non (sul quale è imperniata la disciplina normativa del nesso eziologico), le cause sopravvenute (esclusa la rilevanza di quelle preesistenti) in tanto possono valutarsi idonee ad interrompere il nesso di causa con la precedente azione od omissione, poste in essere dall’imputato, in quanto diano luogo ad una sequenza causale completamente autonoma da quella determinata dall’agente ovvero ad una linea di sviluppo dell’azione precedente, del tutto autonoma e imprevedibile.

 

In tale prospettiva, i Giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento (art. 41, comma 2, cod. pen.,) il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma 1, cod. pen. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 4, n. 1214 del 26/10/2005, dep. 2006, Boscherini, Rv. 233173).

 

In definitiva, i Giudici di legittimità, rigettando il ricorso, hanno rilevato che il decesso della persona offesa era intervenuto mesi dopo il sinistro stradale, a seguito di complicanze infettive insorte nel corso della degenza ospedaliera e riabilitativa, non inquadrabili nella nozione di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2 cod. pen.

 

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