Cass., 22 febbraio 2026, n. 3919
Sull’aggravamento del rischio nell’assicurazione della responsabilità civile e sul riparto dell’onere della prova
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affrontato le tematiche dell’aggravamento del rischio nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile e del riparto dell’onere della prova esistente in materia tra assicuratore e assicurato.
Anzitutto i Giudici di legittimità hanno chiarito che, nell’assicurazione della responsabilità civile, il rischio assicurato consiste nell’esposizione del patrimonio dell’assicurato all’assunzione di obbligazioni risarcitorie (v. Cass. n. 18317/2015) e che il concetto di aggravamento del rischio può essenzialmente assumere due connotati: a) l’aumento della probabilità dell’avverarsi del rischio; oppure b) l’aumento della gravità del danno.
Sulla scorta di tali considerazioni e affrontando il primo motivo di ricorso in cassazione della Compagnia ricorrente – avente ad oggetto l’asserita violazione da parte della Corte territoriale delle regole sull’aggravamento del rischio previste dall’art. 1898 c.c. nella parte in cui era stata negata la sussistenza di un aggravamento del rischio assicurato nel trasferimento dell’attività ospedaliera in altra struttura con maggiore capacità recettiva e potenziale flusso di utenza – la Suprema Corte ha ravvisato un errore del Giudice del merito nell’aver accertato, in fatto, l’aumento del numero potenziale dei pazienti e negato, in iure, l’esistenza dell’aggravamento senza verificare la sussistenza di fattori in grado di escluderlo.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’entità del rischio assicurato deve essere compiuta dall’assicuratore secondo una valutazione ex ante idonea a consentire all’assicuratore di valutare se contrarre o non contrarre oppure a contrarre a quel determinato premio, anziché a quell’altro.
I Giudici di legittimità ritengono che l’entità del rischio assicurato (…) incide inevitabilmente sull’assetto di interessi che le parti hanno inteso regolare in un certo modo e che permea la causa concreta del contratto, sicché la variazione quantitativa dell’utenza, anche solo potenziale, può assumere senz’altro rilevanza, sia con riguardo alla essenza stessa del contratto di assicurazione, ex art. 1917 c.c., sia l’obbligo dell’assicurato di comunicare l’aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c.
La Corte - affrontando la tematica del riparto dell’onere probatorio tra assicuratore e assicurato - ha, inoltre, affermato che se non v’è dubbio che gravi sull’assicuratore l’onere di provare (e, prim’ancora, di dedurre) i fatti a sostegno dell’eccepito aggravamento del rischio e la loro incidenza sul rischio assicurato (…) è altrettanto indubbio che gravi sull’assicurato l’onere di provare di aver immediatamente comunicato all’assicuratore l’aggravamento verificatosi (ovvero la conoscenza dell’aggravamento in capo all’assicuratore) e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1898, comma 2, c.c.
Secondo la Suprema Corte non è, dunque, l’assicuratore a dover provare l’ignoranza ma è l’assicurato a dover provare (in alternativa all’immediato avviso) la conoscenza dell’aggravamento del rischio in capo all’assicuratore.
Cass., 25 febbraio 2026, n. 4240
I limiti all’opponibilità del superamento del massimale aggregato da parte dell’Assicuratore in sede di opposizione all’esecuzione
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti, in sede di opposizione all’esecuzione, all’opponibilità da parte dell’Assicuratore della responsabilità civile dell’esistenza e del superamento del massimale a formazione progressiva (c.d. massimale aggregato).
In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di assicurazione per la responsabilità, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato e da tale qualificazione discende che il rilievo relativo all’esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un’eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d’ufficio (così Cass. n. 16899/2023).
I Giudici di legittimità – ricordando come in sede di opposizione all’esecuzione non possano essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali ad essi relativi nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo esecutivo – hanno, dunque, chiarito come l’assicuratore che intenda avvalersi della clausola di massimale aggregato sia tenuto a sollevare, in ogni caso, la relativa eccezione, nel giudizio di cognizione, entro il termine di preclusione di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto.
Secondo la Corte, tuttavia, se il limite del massimale, alla data di scadenza del termine di preclusione, non sia stato ancora superato è necessario e, ad un tempo, sufficiente che l’assicuratore sollevi comunque l’eccezione, al fine di far constare al giudice l’esistenza della clausola limitativa e di ottenerne la relativa declaratoria, anche in ordine al suo perimetro applicativo e alla sua efficacia e se tale limite venga superato dopo la scadenza del termine ex art. 167, comma 2, c.p.c. ma comunque nel corso dello stesso giudizio di merito, l’assicuratore è tenuto soltanto a allegare (ed eventualmente documentare) detto superamento, onde ottenerne la declaratoria nell’ambito della sentenza che definisce il relativo giudizio e, dunque, impedire l’emissione della condanna alla prestazione contrattuale a suo carico.
La Corte ha poi continuato affermando che se, invece, il superamento del limite si verifichi quando il giudizio di cognizione si sia ormai esaurito (..) detta circostanza a pieno titolo costituisce “fatto sopravvenuto” ai fini della deduzione nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. sicché solo in tal caso essa potrà essere fatta valere dall’assicuratore in sede esecutiva e, dunque, rappresentare idonea ragione a sostegno dell’opposizione stessa, onde contestare il diritto dell’assicurato di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, qualora la sentenza azionata rechi incondizionata condanna dell’assicuratore alla prestazione indennitaria.
In definitiva, la Corte di Cassazione, dando seguito ai precedenti in materia, ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di opposizione all’esecuzione promossa dall’assicurato in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale contro il proprio assicuratore per la responsabilità civile, questi non può dedurre, quale fatto estintivo, l’esistenza di una clausola di massimale a formazione progressiva (c.d. massimale aggregato) e il suo superamento, verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, a meno che l’esistenza, la validità, l’efficacia e l’effettiva portata di detta clausola non siano state delibate dal giudice della cognizione in seno al provvedimento azionato in executivis, a seguito dell’eccezione tempestivamente sollevata dall’assicuratore nel termine di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio.
Cass., 9 dicembre 2025, n. 31998
Sulla responsabilità della struttura sanitaria per il rapimento di un neonato in regime di rooming in
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, si è occupata della particolare vicenda del rapimento di un neonato avvenuto nell’ambiente ospedaliero mentre il piccolo era affidato alla madre in regime di rooming in.
Rispetto a tale fattispecie, la sentenza impugnata escluse l’inadempimento dell’obbligazione di vigilanza incombente sulla Struttura, nonché il nesso causale tra la condotta omissiva imputata all’Ente e l’evento dannoso dovendosi escludere che la sottrazione del neonato rientri nel novero delle conseguenze “normali” della violazione degli obblighi contrattuali accessori di sorveglianza dei pazienti. Avverso tale decisione i genitori del minore proposero ricorso, sostenendo che dal contratto di spedalità deriverebbe, comunque, un obbligo di protezione del neonato e che la Struttura avrebbe violato l’affidamento della paziente ricoverata.
La Corte di Cassazione, dando seguito ai precedenti in materia, ha ribadito che dal contratto di spedalità deriva, oltre all’obbligazione principale di cura e assistenza sanitaria, anche la specifica obbligazione di assicurare la protezione, mediante sorveglianza, delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura. Secondo la Corte, però, tale principio trova fondamento con riferimento all’ipotesi di omessa vigilanza del “nido” in cui il neonato si trovava custodito senza assistenza di un genitore né di altri soggetti diversi dal personale dell’ospedale; diversamente, non trova applicazione nel caso di specie in cui il piccolo risultava affidato all’assistenza della madre, compos sui, e alla sorella di questa. In tale ipotesi, infatti, non poteva esigersi dalla struttura sanitaria … l’espletamento di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore.
Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’applicazione delle regole del nesso causale operata dal Giudice territoriale e, richiamando il principio della causalità adeguata, ha osservato che l’obbligazione di sorveglianza della struttura è finalizzata a prevenire i rischi prevedibili connessi alle condizioni del paziente, invece, il rapimento del neonato costituisce un evento dannoso ascrivibile interamente alla condotta del terzo autore del rapimento, quale condotta illecita (dolosa) sopravvenuta, idonea ad interrompere la relazione causale tra l’inadempimento e l’evento e a porsi come causa esclusiva di questo.
Corte dei Conti Lombardia, 27 febbraio 2026, n. 41
Sull’applicabilità della nozione di “colpa grave” prevista dal novellato art. 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e del potere riduttivo previsto dall’art. 1 octies della Legge 14 gennaio 1994 n. 20 nei giudizi erariali derivanti da responsabilità sanitaria
Con la sentenza in commento, la Corte dei Conti Lombardia si è pronunciata in materia di responsabilità erariale soffermandosi sull’applicabilità alla materia sanitaria della nozione di colpa grave disciplinata dall’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e del potere riduttivo previsto dall’art. 1 octies della medesima legge, così come novellati dalla Legge 7 gennaio 2026 n. 1.
Secondo la Corte in materia di responsabilità sanitaria non incide (…) la nuova definizione di "colpa grave" introdotta dalla L. 7 gennaio 2026 n.1, che ha novellato l'art. 1, L. 14 gennaio 1994 n. 20 (tipizzante la colpa grave nelle sole ipotesi di violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, di travisamento del fatto, di affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o di negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento).
Tale considerazione viene giustificata dalla Corte in quanto un'interpretazione "costituzionalmente orientata" impone, onde evitare conflitti con svariate previsioni costituzionali (in particolare con gli artt. 3 e 24 della Costituzione) di considerare la nuova tipizzazione, particolarmente restrittiva, della colpa grave, limitata all'attività "provvedimentale" della Pubblica Amministrazione, come dimostra peraltro la lettera della norma e in particolare i riferimenti, ripetuti ben due volte, agli "atti del procedimento", nonché il richiamo alle "norme di diritto", al "travisamento del fatto", all'affermazione e alla negazione di un "fatto", agli "indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti", ciò che riguarda esclusivamente il compimento di atti giuridici, e non le condotte materiali.
Secondo la Corte, infatti, un diverso approccio interpretativo comporterebbe l’improponibilità di gran parte delle azioni esercitabili dalla Corte dei conti in caso di "comportamenti" dannosi e la cancellazione pressochè integrale delle azioni di rivalsa esperibili a seguito di colpa medica (essendo le fattispecie dolose del tutto residuali e di rarissima configurabilità), contrastando con la ratio della L. 1/2026, dichiaratamente ispirata a vincere la c.d. "paura della firma" (vera o presunta) in capo ai dipendenti pubblici, ciò che nulla ha a che vedere con fattispecie comportamentali, in particolare di errore medico, da valutare alla stregua del canone generale, clausola aperta, della "colpa grave" come definito dalla giurisprudenza e ancorato al caso concreto.
Diversa conclusione è stata, invece, raggiunta con riferimento all’applicabilità in materia sanitaria della nuova disciplina inerente all’esercizio del potere riduzione da parte della Corte dei Conti previsto dall’art. 1-octies della legge n. 20 del 1994, così come introdotto dalla Legge 7 gennaio 2026 n. 1.
Secondo la Corte dei Conti Lombardia, infatti, l’art. 1-octies della legge n. 20 del 1994 - che disciplina il potere di riduzione della Corte limitando l’addebito (ovvero il danno o il valore perduto) a carico del responsabile in un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – sancisce un "potere" di riduzione "obbligatorio" (dunque di un "dovere" di riduzione), che comporta nella specie l'addebito (…) di un importo "non superiore al 30% del pregiudizio accertato".
Cass., 12 marzo 2026, n. 5562
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento a seguito di sinistro stradale, in caso di pluralità di responsabili e la responsabilità del proprietario per i danni cagionati da veicolo rubato.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è intervenuta, in primo luogo, sull’individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale nel caso in cui del medesimo danno debbano rispondere più soggetti. I Giudici di legittimità hanno, poi, affrontato la tematica della responsabilità del proprietario del veicolo qualora abbia tenuto una condotta imprudente e idonea ad agevolarne il furto, nonché delle conseguenze derivanti dal successivo utilizzo del mezzo.
Anzitutto, con riferimento alla prima questione, la Corte ha distinto tre ipotesi:
1) nel caso in cui il danno sia causato da più persone con condotte omogenee (…) la responsabilità è disciplinata dall'art. 2055 c.c.tutti i corresponsabili rispondono in solido, ed il debito di ciascuno è soggetto al medesimo termine di prescrizione. Se l'illecito integra anche un reato, poiché in questo caso tutti vi hanno concorso o cooperato, tutti i coobbligati sono soggetti al termine prescrizionale previsto per il reato, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c.
2) nel caso in cui il danno sia causato da più persone con condotte non omogenee, e soltanto alcune delle quali integrano gli estremi d'un reato (…) resta ferma la solidarietà dei corresponsabili, ma il termine di prescrizione potrebbe non essere uguale per tutti. Così, ad es., se la condotta tenuta da taluni dei corresponsabili venga invocata dal creditore a titolo contrattuale, mentre per altri venga invocata a titolo extracontrattuale, il debito dei primi sarà soggetto alla prescrizione prevista per le azioni contrattuali e quello dei secondi sarà invece soggetto alla prescrizione prevista per i fatti illeciti.
3) nel caso in cui il danno sia materialmente causato da una persona soltanto, del cui operato la legge costituisca garante altro soggetto, a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva (…) Il proprietario, infatti, è responsabile indiretto, ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c., dei danni causati dalla circolazione, ed in quanto tale la sua obbligazione è soggetta allo stesso termine di prescrizione previsto per l'obbligazione del conducente (da ultimo, in analoga fattispecie, Sez. L, Ordinanza n. 22874 del 13/08/2021). (…) Ne consegue che quando un danno sia stato causato dalla circolazione di veicoli sia il termine prescrizione biennale del credito risarcitorio, sia il più lungo termine previsto per il reato, se il fatto illecito ne integri gli estremi, si applicano "non soltanto al diritto fatto valere nei confronti del conducente, ma anche a quello vantato nei confronti del proprietario e di qualunque altro soggetto che debba rispondere del medesimo danno" (così già Cass. Sez. 3, 20/02/1979, n. 1098).
Con riferimento alla seconda questione, la Corte di Cassazione si è occupata di stabilire se il proprietario del mezzo, che perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di un furto commesso con violenza sulle cose e violazione di domicilio, debba ritenersi ipso facto esente da responsabilità in ragione di tali circostanze.
La Suprema Corte, dopo una lunga esegesi dell’art. 2054, comma 3, c.c. da interpretarsi nel senso che la responsabilità civile del proprietario di un veicolo a motore per i danni derivanti dalla circolazione di esso è esclusa non per il solo fatto che il proprietario non volesse la circolazione, ma soltanto quando risulti che egli abbia adottato tutte le misure ordinariamente esigibili alla stregua dell'ordinaria diligenza per impedire la circolazione ha evidenziato che:
- se il furto non è stato colposamente agevolato dal proprietario, responsabilità di questi non v'è; ricorre un'ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione si scioglie dalle ore 24 00 del giorno in cui fu sporta la denuncia di furto; del danno eventualmente causato dalla circolazione del veicolo rispenderà l'impresa designata; quest'ultima non avrà rivalsa nei confronti del proprietario, dal momento che presupposto della rivalsa è la colpa, e colpa non v'è nel caso di circolazione prohibente domino;
- se il furto è stato colposamente agevolato dal proprietario, vi è responsabilità di questi; ricorre un'ipotesi di circolazione invito domino; il contratto non si scioglie per effetto della denuncia di furto; l'impresa designata non è obbligata al risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione del veicolo dopo il furto, risarcimento che grava invece sull'assicuratore del proprietario.
Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha enucleato, dunque, i seguenti principi di diritto:
"il credito risarcitorio vantato dalla vittima di lesioni colpose causate da un sinistro stradale è soggetto al termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'articolo 2947 c.c. tanto nei confronti del conducente, quanto nei confronti del proprietario, a nulla rilevando che a carico di quest'ultimo non sia configurabile il delitto di lesioni colpose".
“il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non s’applicano le previsioni di cui all’art. 122 cod. ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilità del proprietario resta coperta dall’assicurazione del veicolo; non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata”.
Cass., 12 marzo 2026, n. 5677
Sulla diversa qualificazione di danno biologico terminale e danno morale catastrofale
La Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dei criteri di qualificazione e liquidazione del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, soffermandosi in particolare sulla differenza tra questi e il danno da invalidità permanente e sui criteri liquidatori applicabili.
Innanzitutto, la Suprema Corte, in linea con l’orientamento ormai consolidato, ha ribadito che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione e la relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve sine dubio tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità. Tuttavia, tale danno non può essere assimilato al danno da invalidità permanente, poiché manca il presupposto della stabilizzazione dei postumi, in ragione del fatto che la lesione non evolve in una condizione permanente, ma sfocia direttamente nell’exitus.
Secondo i Giudici di legittimità, poi, resta altresì ferma la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.
Ciò chiarito sotto il profilo squisitamente definitorio, la Corte prosegue evidenziando come la liquidazione del danno terminale e del danno morale catastrofale debba avvenire in via equitativa, valorizzando le caratteristiche concrete del caso, in particolare la gravità della sofferenza fisica, la progressività del peggioramento e le condizioni di vita della vittima nel periodo che precede la morte, avvalendosi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati.
Cass. Pen., 2 gennaio 2026, n. 9
L’obbligo di adeguamento della velocità e la condotta del pedone: i profili di rilevanza nel nesso causale
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di omicidio stradale soffermandosi, in particolare, sul rilievo della condotta del pedone e sui criteri di accertamento del nesso causale.
Anzitutto, i Giudici di legittimità hanno ricordato che nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento "trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità" (fra le tante: Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176; sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223).
Ciò premesso, la Corte, per quanto riguarda la necessaria individuazione di tutti gli elementi che hanno costituito causa dell'evento quale presupposto del giudizio controfattuale, ha ricordato che il giudizio di alta probabilità logica che deve essere compiuto per verificare l'esistenza del rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere fondato sull'analisi delle caratteristiche del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Da ciò si desume che una grave incertezza sulle concrete modalità di realizzazione dell'evento può impedire di affermare con elevata credibilità razionale che quell'evento non si sarebbe verificato se la condotta omessa fosse stata tenuta e che non è possibile operare un giudizio controfattuale rispetto ad un iter causale che non sia stato possibile ricostruire con ragionevole sicurezza (Sul tema: Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261103; Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014, Rv. 263284; Sez. 4, n. 25233 del 25/05/2005, Rv. 232013).
Secondo la Corte, nel ricostruire il nesso causale, il giudice deve affrontare il tema dell'eventuale sussistenza di fattori causali alternativi, ma tali fattori non possono assumere rilievo quando - come nel caso di specie - siano prospettati in termini generici o di mera possibilità. Perché ipotesi causali alternative possano essere prese in considerazione, infatti, è necessario che le stesse abbiano un supporto probatorio tale da minare il giudizio di certezza sulla riconducibilità dell'evento alla condotta omessa. La giurisprudenza di legittimità è inequivoca in tal senso quando afferma che, a fronte di una spiegazione causale logica, perché desunta da circostanze correttamente evidenziate e motivatamente ritenute, una spiegazione causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quella conclusione, non può essere affidata alla prospettazione di una mera possibilità astratta. È necessario, quindi, che quell'accadimento alternativo, prospettato come astrattamente possibile, divenga anche, "hic et nunc", concretamente probabile alla stregua delle acquisizioni processuali (Sez. 4, n. 15558 del 13/02/2008, Maggini, Rv. 239809; v. anche Sez. 4, n. 30057 del 19/06/2006, Talevi, Rv. 234373, non massimata sul punto, pag. 15 della motivazione; Sez. 4, n. 29476 del 16/06/2011, Luvarà, non massimata, pag. 5 della motivazione).
Dunque, con riferimento all'ipotesi di un improvviso spostamento verso sinistra del pedone, tale da escludere la concreta evitabilità dell'evento, oltre ad essere meramente congetturale, non considera che una tale condotta è certamente compresa nell'area del rischio che il conducente di un'auto deve governare quando supera un pedone, tanto più se si tratta di un pedone in movimento, sicché non è illogico aver ritenuto che, nell'approssimarsi al pedone, il conducente dovesse mantenere una velocità particolarmente moderata. Infatti, "in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili" (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176 che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio).
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