04.2026

Cass., 16 marzo 2026, n. 5911                                                                               

 

La responsabilità dell’assicuratore ex art. 2049 c.c. per l’illecito del subagente

 

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è occupato della configurabilità di una responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’Assicuratore per l’illecito commesso dal subagente.

In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno precisato che la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. è tradizionalmente ricondotta al principio cuius commoda, eius et incommoda, nel senso che chi si avvale stabilmente dell’attività altrui per il perseguimento dei propri fini deve sopportarne anche le conseguenze dannose. Secondo i Giudici, tuttavia, tale tipo di responsabilità - proprio perché costituisce un criterio oggettivo di imputazione -non è configurabile in ogni ipotesi di semplice "utilizzazione" dell'opera di terzi ma presuppone un rapporto di preposizione caratterizzato da una relazione di soggezione/eterodirezione (contrattuale o funzionale), che non può essere surrogata dalla sola utilità ricavata dal committente, né dalla mera astratta possibilità di incidere sull'attività altrui  (in tal senso distinguendosi dalla responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c.)

Tale rapporto di preposizione, secondo la Suprema Corte, è configurabile, anche in assenza di rappresentanza, nei rapporti sostanzialmente assimilabili alla parasubordinazione, quali -in particolare -l'agenzia assicurativa, e può estendersi, in determinate condizioni, ai subagenti, "nonostante la tendenziale autonomia della posizione del subagente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del subagente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa" (Cass.,  26 settembre 2019, n. 23973; Cass., 14 novembre 2023, n. 31675).

Secondo i Giudici, infatti, nel settore assicurativo l’Assicuratore si avvale di una rete capillarmente distribuita sul territorio, composta da ausiliari che, a vario titolo e con diverse mansioni, favoriscono la conclusione dei contratti e la riscossione dei premi, derivandone, quindi, l’esistenza di un evidente vincolo funzionale ed economico, dato il vantaggio realizzato da quei soggetti per l'attività dell'impresa, la quale - per il brocardo sopra richiamato - non può ragionevolmente rifiutare, in caso di controversie, l'imputazione degli atti dannosi da essi compiuti e questo anche se l’agente (o procacciatore) è privo di potere rappresentativo.

Ne consegue che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'assicuratore, occorre: 1) che sia stato cagionato un danno ad un terzo (anche derivante da induzione a contrarre o da stipula di polizza invalida) con colpa o dolo dell'ausiliario e affidamento incolpevole del danneggiato, 2) la sussistenza di un rapporto institorio anche "di fatto", desumibile o dall'inserimento dell'ausiliario in un reticolo di soggetti che, con le loro attività (stipule, premi, portafoglio, crescita rete, ecc.), forniscono un apporto economico-funzionale all'impresa assicurativa e/o dal potere (anche solo eventuale) di direzione e controllo dell'assicuratore, 3) l'occasionalità necessaria tra le mansioni svolte per la compagnia assicuratrice e l'illecito.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha richiamato il seguente principio di diritto: “l'assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell'illecito commesso dal sub-agente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia”.

 

 

Cass., 18 marzo 2026, n. 6419                                                                               

 

Sull’onere della prova della scopertura assicurativa e sull’applicazione del principio della vicinanza della prova

 

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha affrontato il tema del riparto dell’onere probatorio nelle controversie relative alla responsabilità da circolazione stradale, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il danneggiato agisca nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deducendo l’assenza di copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro.

Anzitutto, la Corte di Cassazione, richiamando il c.d. principio della vicinanza della prova, ha affermato che una volta che il danneggiato abbia fornito un principio di prova della scopertura assicurativa mediante la produzione dell'attestazione della compagnia indicata dal responsabile, (…) grava sull'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa copertura, trattandosi peraltro di fatto rientrante nella sua sfera di conoscibilità qualificata.

Sulla scorta di tali considerazioni, i Giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto: " In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui l'affidamento sulla sussistenza di una valida polizza sia stato ingenerato nel danneggiato dal rilascio di un certificato o dalla esposizione di un contrassegno assicurativo sulla vettura del danneggiante, cui segua l'attestazione della compagnia indicata dal responsabile dell'inesistenza della copertura, il danneggiato può proporre l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, spettando all'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa, in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e di accesso diretto alle banche dati assicurative, non potendosi gravare il danneggiato di una "probatio diabolica" circa un fatto negativo universale".

 

Cass., 23 marzo 2026, n. 6926 

                                                                              

Sulla responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale e sulla liquidazione del danno da nascita indesiderata

 

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale e, in particolare, sui criteri di liquidazione del danno conseguente alla cd. nascita indesiderata.

Anzitutto, i Giudici di legittimità hanno osservato come la prova della volontà della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto … rileva sul piano della causalità giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilità causale delle conseguenze dannose derivanti dalla "nascita indesiderata" all'inadempimento del medico posto che non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato.

Ciò premesso, in linea con l’orientamento ormai consolidato, la S.C. ha ritenuto di precisare che le conseguenze derivanti dalla nascita indesiderata comprendono non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge. Peraltro, secondo le Corte, tale ultimo pregiudizio può, in ipotesi, essere riconosciuto anche in caso di insussistenza o carenza di prova circa la volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino portatore di menomazioni.

 

Cass., 17 aprile 2026, n. 9949

 

Sul rapporto tra azione di regresso e/o manleva e l’azione di rivalsa ex art. 9 della Legge n. 24/2017                                                                                                                              

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, si è occupata del rapporto tra l’azione di regresso e/o di manleva e l’azione di rivalsa ex art. 9 della Legge n.24/2017 (quale disciplina speciale e inderogabile), dell’applicazione di tale disciplina indipendentemente della natura contrattuale o aquiliana della responsabilità del sanitario nei confronti del paziente, oltre che della nozione di colpa grave civilistica.

In primo luogo, la S.C. ha confermato la natura inderogabile dell’articolo 9 della Legge Gelli Bianco, rilevando che l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 24/2017 come norma speciale di disciplina del rapporto interno implica, sul piano logico-giuridico, l’esclusione dell’operatività di criteri diversi di imputazione e di riparto della responsabilità, siano essi di fonte codicistica o negoziale (l’art. 7 del contratto libero-professionale) incompatibili con la soglia legale – la ricorrenza del dolo o della colpa grave del sanitario – introdotta dal legislatore.

 

Si è, così, confermata la natura assorbente della disciplina speciale rispetto all’azione di regresso del codice civile o a patti negoziali, chiarendo che il richiamo al fondamento codicistico del regresso tra condebitori solidali e alla disciplina negoziale invocata dalla struttura sanitaria risulta logicamente incompatibile con l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 24/2017 come norma speciale, destinata a governare in via prioritaria e assorbente il rapporto interno tra struttura e sanitario nelle ipotesi di prestazione resa mediante l’organizzazione sanitaria.

 

L’ordinanza si è, poi, soffermata sulla nozione di colpa grave e sulla valutazione della condotta del sanitario a cui è tenuto il Giudice ai fini del suo accertamento.

 

Secondo la S.C., il richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla definizione di colpa grave quale “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute” si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità sanitaria, utilizza tale parametro per delimitare l’area di operatività dell’azione di rivalsa, evitando che essa si risolva in una traslazione automatica sul sanitario di ogni ipotesi di colpa professionale. Un preciso indirizzo, dunque, che si pone in applicazione di un criterio selettivo coerente con la funzione dell’art. 9 della L. n. 24/2017.

 

Secondo la Corte, il richiamo in rubrica agli artt. 1176 e 2236 c.c. non è illustrato e comunque non giova alla ricorrente. Tali disposizioni disciplinano, rispettivamente, il parametro della diligenza del professionista e la responsabilità per prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma non impongono al giudice di qualificare come colpa grave ogni violazione delle regole di diligenza e perizia accertata in concreto.

 

La Corte, inoltre e sempre con la ordinanza sopra evocata, ha affrontato la questione dell’applicabilità dei limiti dell’articolo 9 ai medici che, pur essendo remunerati direttamente dal paziente, operano all’interno dell’organizzazione della struttura sanitaria, affermando che Ciò che rileva ai fini dell’applicabilità dell’art. 9 della L. n. 24/2017 non è la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o aquiliani, bensì il fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l’organizzazione della struttura che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali. In tali ipotesi, l’esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c. (richiamato dall’art. 7, primo comma, L. n. 24/2017 quale fondamento e paradigma della responsabilità della struttura), con la conseguenza che quest’ultima – secondo la qui condivisa esegesi della norma codicistica fornita da Cass. 11/11/2019, n. 28987 – risponde verso il danneggiato per fatto proprio e che il rapporto interno tra struttura e sanitario regolato dalla disciplina della rivalsa siccome dettata dall’art. 9 della L. n. 24/2017.

 

Secondo la S.C., infatti, l’art. 9 della L. 24/2017 non ha la funzione di ridefinire il titolo della responsabilità del sanitario verso il paziente, ma persegue l'obiettivo, coerente con la ratio complessiva della L. n. 24/2017, di bilanciare l'assunzione del rischio organizzativo da parte della struttura con una responsabilità del sanitario circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità della colpa. Ne consegue che l' art. 9 della L. n. 24/2017 opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell'ambito di una prestazione resa mediante l'organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda verso il paziente anche ex art. 1218 c.c.

 

Questa l’interpretazione dell’art. 9 della L. n. 24/2017, ha poi chiarito che l’art. 10 della L. n. 24/2027 non solo non assume rilievo contrario a questa impostazione, ma si configura proprio come un elemento di conferma della sua operatività quale disciplina del rapporto interno tra struttura ed esercente la professione sanitaria, allorché il danno sia stato cagionato nell'ambito di una prestazione resa mediante l'organizzazione della struttura.

 

Infine, i Giudici di legittimità si sono anche soffermati sulla validità di un’eventuale clausola di manleva a favore della Struttura, evidenziando espressamente la nullità del patto, conferendo carattere recessivo all’autonomia negoziale rispetto alla disciplina legale speciale prevista dall’art. 9 della riforma in materia sanitaria. La S.C. ha così ritenuto non potersi dubitare:

 a) della natura imperativa della norma, in quanto strettamente funzionale agli scopi, anche di rilievo pubblicistico, perseguiti dalla disciplina nel suo complesso;

 b) della conseguente rilevabilità della nullità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio dell’eventuale diversa regolamentazione contrattuale.

 

Cass., 23 marzo 2026, n. 6947                                                                                

 

La qualificazione come danno emergente dei costi per l’acquisto di una nuova abitazione necessaria alle esigenze di vita del soggetto divenuto gravemente disabile a seguito di un incidente stradale

 

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, è intervenuta sulla configurabilità a titolo di danno emergente delle spese necessarie per l’acquisto di una nuova abitazione idonea alle esigenze del soggetto che, a seguito di un fatto illecito, ha riportato una grave disabilità.

Anzitutto, i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere il lucro cessante ed il danno emergente, quest’ultimo rappresentato dai costi sostenuti per elidere le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito. Per una persona disabile sono “conseguenze dannose” del fatto illecito la perduta possibilità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica. Se l’una e l’altra di tali conseguenze non possono essere eliminate in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche strutturali dell’abitazione di una vittima, il costo sostenuto per l’acquisto d’una diversa abitazione costituisce un danno emergente, risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Ciò premesso, la Corte poi evidenziato che il risarcimento del danno soggiace al c.d. principio di indifferenza in virtù del quale il risarcimento del danno non può eccedere il pregiudizio effettivamente subìto (art. 1223 c.c.). Se dunque, per le caratteristiche del danno e del risarcimento, questo non possa avvenire se non incrementando per forza di cose il patrimonio della vittima rispetto allo status quo ante, tale circostanza va tenuta presente nella liquidazione. È il caso, ad esempio, in cui la cosa danneggiata, a riparazione avvenuta, acquisti maggio pregio di quanto ne avesse prima del danno. In questi casi non è mestieri a discorrere né di compensatio lucri cum damno (la quale presuppone l’acquisto di un credito o di un vantaggio ulteriore e diverso rispetto al proprietario); né di ingiustificato arricchimento. Si tratterà semplicemente di compiere una operazione matematica di sottrazione, il cui minuendo è il patrimonio della vittima antesinistro, e il sottrattore il patrimonio della vittima nella consistenza acquisita a risarcimento avvenuto.

Inoltre, si è evidenziato che nella stima del danno consistito nella necessità di acquistare un immobile privo di barriere architettoniche occorre tenere conto del valore dell’immobile abitato dalla vittima prima dell’infortunio. Se, infatti, il danneggiato lasciasse la propria abitazione di proprietà per acquistarne un’altra consona alle sue mutate esigenze di vita, delle due l’una: o il vecchio immobile è messo a reddito per locazione; oppure è conservato nella disponibilità del proprietario. Nel primo caso, a risarcimento avvenuto, il danneggiato viene a godere di frutti civili per l’avanti non goduti; nel secondo caso viene a godere della disponibilità di due immobili, per l’avanti inesistente.

Dunque, la stima del danno di cui si discorre non può (…) ritenersi pari tout court al prezzo d’acquisto di un nuovo immobile. (…)

E’ stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: “la persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora”.

 

Cass., 7 aprile 2026, n. 8630                                                                                              

 

L’applicazione della Tabella Unica Nazionale quale parametro equitativo privilegiato anche per sinistri anteriori alla sua entrata in vigore.

 

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito applicativo della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) introdotta con D.P.R. n. 12 del 2025, affermandone l’applicabilità generalizzata, in via indiretta, anche ai sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore e a tutti gli eventi che hanno causato un danno non patrimoniale pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il ragionamento della Corte muove dalla centralità del principio di equità, individuato come asse portante della liquidazione del danno non patrimoniale. In tale quadro, la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) del 2025, pur non essendo applicabile direttamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, deve trovare un’applicazione non già diretta o attraverso l’analogia iuris, bensì mediata, attraverso una valutazione equitativa ancorata agli artt. 1226 e 2056 c.c..

La sua applicazione generalizzata in via indiretta trova fondamento, secondo quanto esposto nella sentenza, nel riconoscimento della sua idoneità a orientare l'esercizio dell'equità liquidatoria e nella funzione di parametro di riferimento privilegiato, dal momento che l' impiego dei parametri in essa contenuti costituisce, infatti, non solo una scelta ragionevole per orientare il giudizio equitativo nella liquidazione del danno biologico al di fuori dei casi in cui la T.U.N. trova applicazione diretta, ma anche un'opzione preferenziale.

La Suprema Corte, pertanto, da una parte valorizza la fonte normativa da cui la T.U.N. promana e che assicura uniformità e equità sul piano formale in forza dei caratteri di generalità e astrattezza di una tabellazione su base nazionale e, dall’altra parte, sostiene che la sua capacità di orientare il giudizio equitativo si manifesti pienamente anche sul piano sostanziale, attraverso il meccanismo di costruzione della liquidazione previsto dalla tabella normativa. La Suprema Corte qualifica, dunque, la T.U.N. quale parametro privilegiato, dotato di una maggiore idoneità a realizzare l’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale tra i danneggiati rispetto ad altri strumenti tabellari, evidenziando come la tabella normativa è quella che meglio coglie ed attua la progressività risarcitoria, assicurando - diversamente dalle tabelle di elaborazione 'pretoria' - una curva di crescita dell' importo liquidabile di tipo più che proporzionale in relazione alle variazioni in aumento della percentuale di invalidità.

In tale prospettiva, la scelta del criterio tabellare da adottare rientra nell’ambito del potere discrezionale del Giudice di merito, il quale può scostarsi dal parametro rappresentato dalla Tabella Unica Nazionale, in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell'equità, che l'anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l'equità del caso concreto.

 

Cass. Pen., 28 gennaio 2026, n. 3338                                                                    
 

Sui criteri di accertamento del nesso causale nei delitti colposi

 

La S.C. si è tornata a soffermare sui criteri di accertamento del nesso di causalità nei delitti colposi, confermando il proprio orientamento in tema di causalità umana.

Più nello specifico la Corte, premesso che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo, ha individuato il primo nella circostanza per cui l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; mentre il secondo nel risultato non dovuto al concorso di fattori eccezionali. Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali precedenti, ha evidenziato che:

  1. quanto all'elemento positivo, in tema di delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento dalla condotta), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento e, dunque, il Giudice non può limitarsi all’accertamento della mera causalità materiale ma deve accertare anche la cd. causalità della colpa, consistente nell’introduzione, mediante la violazione della regola cautelare, del fattore di rischio poi concretizzatosi nell’evento dannoso;
  2. quanto all'elemento negativo, invece, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità, si deve trattare di un percorso causale sia pure ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente, ma di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, precisando che ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche all'ipotesi di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento.

 

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