05.2026

Cass., S.U., 30 aprile 2026, n. 11959                                                                     

 

La richiesta di perizia contrattuale e la sua idoneità a configurarsi quale atto ad effetto interruttivo istantaneo della prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza in commento, si sono occupate della natura della perizia contrattuale rispetto all’arbitrato e degli effetti che la sua richiesta produce in relazione al decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo.

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha riepilogato le diverse tipologie esistenti nella prassi di perizia contrattuale – trovanti fondamento in una pattuizione contrattuale facente ricorso allo schema del mandato collettivo - ritenendo la questione della natura (e/o la tipizzazione) delle predette pattuizioni di difficile definizione in termini generali e assoluti, costituendo ogni contratto, quale frutto dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c… la misura e la regola di sé stesso e ogni perizia contrattuale ha una natura definita dal contenuto della clausola che la istituisce.

 

Le Sezioni Unite hanno, poi, definito in linea generale l’arbitrato come un istituto di risoluzione delle controversie sui beni della vita con cui parti che vantano diritti incompatibili vogliono che una controversia, esistente o potenziale, sia decisa, pervenendo a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ. (n.d.r. arbitrato rituale) oppure mediante uno strumento negoziale (n.d.r. arbitrato irrituale) e conferiscono a tal fine un mandato congiunto a un terzo e che si configura come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica.

 

Successivamente, la Suprema Corte - focalizzandosi su un caso di perizia contrattuale in ambito assicurativo – ha chiarito come il discrimine tra perizia contrattuale e arbitrato sta nella rinunzia alla giurisdizione ordinaria, perché ove le parti abbiano inteso addivenire a una simile rinunzia la clausola non può che avere natura compromissoria e la perizia contrattuale, allora, costituisce un arbitrato (libero o rituale che sia), mentre in caso non vi sia una rinunzia o le parti non abbiano disposto a riguardo la perizia contrattuale (per così dire “pura”) non riveste natura di arbitrato, ma costituisce una figura negoziale pienamente atipica con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consentirà loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

 

Secondo la Corte, dunque, la natura meramente obbligatoria della pattuizione che istituisce la perizia contrattuale “pura” conduce ad escludere che rimanga preclusa a ciascuna delle parti la possibilità di esperire un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito, ritenendo, da un lato, configurabile un inadempimento del contraente che non si curi della clausola in esame e agisca comunque in giudizio e, dall’altro lato, l’impossibilità di sostenere l’impedimento dell’iniziativa giudiziaria in caso di supposta inesigibilità del diritto di credito conseguente al mancato espletamento della perizia contrattuale e alla condizione di illiquidità che ne discende.

 

La differenza tra arbitrato libero e perizia contrattuale, secondo le Sezioni Unite, risulta in definitiva la seguente: il primo è uno strumento di risoluzione di controversie (esistenti o potenziali) alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria e ne comporta la totale rinunzia, la seconda è un rimedio negoziale concomitante con la giurisdizione ordinaria, che, se esperito e portato a conclusione, definisce una porzione della controversia con valore vincolante fra le parti, ma non impedisce il ricorso al giudice per la risoluzione delle medesime questioni rimesse al terzo perito, esponendo soltanto la parte inadempiente alle conseguenze del suo inadempimento.

 

In secondo luogo, i Giudici di legittimità hanno affrontato la questione dell’efficacia sul termine di prescrizione del diritto all’indennizzo della richiesta di attivazione della perizia contrattuale.

Secondo la Corte l’esercizio del diritto attuato attraverso la “chiamata” della perizia contrattuale, che materialmente si realizza attraverso l'atto scritto con il quale l'assicurato denuncia all'assicuratore il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e chiede la determinazione dell’indennizzo a lui spettante, comporta l’avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, in base alle modalità e alle tempistiche contrattualmente previste, che conducono, da ultimo e secondo la fisiologia del rapporto, alla definizione, da parte del terzo perito quale mandatario delle parti, delle questioni rimesse al suo apprezzamento e per tali caratteristiche costituisce un atto con un effetto interruttivo istantaneo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, co. 4, e 1219 c.c.

Allo stesso tempo, secondo i Giudici di legittimità, tale “chiamata” di perizia contrattuale rappresenta, tuttavia, anche l’adempimento di un’obbligazione a cui entrambe le parti sono tenute, attraverso un concorde comportamento attivo che esprime la comune volontà di esercitare le prerogative previste dal contratto onde risolvere, all’esito del continuativo sviluppo del procedimento, una porzione del contrasto fra loro esistente.

Secondo le Sezioni, tuttavia, questa protratta attività che segue l’atto interruttivo iniziale è incompatibile con una valutazione di inerzia dell’assicurato ai sensi dell’art. 2934, co.1, c.c. e fa sì che l’effetto interruttivo si riproduca per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste la perizia contrattuale, configurandosi un esercizio del diritto de die in diem.

Secondo la Suprema Corte, infatti, se l’esercizio del diritto attraverso un atto che manifesti l'intenzione del titolare di conseguire il proprio credito ha un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, quando questo atto dà origine a un procedimento negoziale del tipo della perizia contrattuale che, per le sue peculiari caratteristiche, si protrae con continuità nel tempo, questo effetto interruttivo si riproduce per tutto il tempo in cui questa attività si prolunga. Ne consegue che, ai fini della prescrizione del diritto di credito dell’assicurato l’attivazione del procedimento peritale viene a determinare un effetto interruttivo che si manifesta “di giorno in giorno” in ragione della vitalità di tale procedimento al quale le parti si sono contrattualmente obbligate; vitalità che dà evidenza all’esercizio del diritto reclamato finché la procedura peritale non giunga, fisiologicamente, alla sua definizione ovvero venga a scadenza il termine per essa contrattualmente stabilito.

In definitiva, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

i) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere;

ii) la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare;

iii) la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata;

iv) l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito. 

 

Cass., 12 maggio 2026, n. 13834                                                                           

 

Sull’inapplicabilità della clausola di esclusione della garanzia per il neopatentato alla guida di veicolo di potenza superiore ai limiti consentiti

 

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione della clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa prevista per i sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, chiarendone l’ambito applicativo con particolare riguardo all’ipotesi del neopatentato che conduca un veicolo avente potenza superiore ai limiti consentiti dall’art. 117 C.d.S.

La Suprema Corte ha anzitutto evidenziato come, alla luce della disciplina vigente ratione temporis, la violazione del divieto imposto al neopatentato dall’art. 117 C.d.S. non fosse equiparabile alla guida senza patente.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato che la limitazione prevista per i neopatentati costituiva una mera prescrizione temporanea alla circolazione, la cui violazione era sanzionata in via amministrativa e non assimilabile alla mancanza originaria o sopravvenuta dell’abilitazione alla guida.

Secondo la Corte, infatti, per “mancanza di abilitazione alla guida” deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); oppure nel caso di guida di un veicolo di tipo diverso da quello per il quale è stata conseguita la patente.

La Suprema Corte, inoltre, con riferimento all’esclusione della garanzia, ha ritenuto che l’espressione “conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore” è di per sé ambigua, potendo riferirsi ad una serie di casi teoricamente innumerabili, conseguentemente, in applicazione dell’art. 1370 c.c., tale clausola doveva essere interpretata in senso sfavorevole al predisponente.

Con tale ordinanza, la Corte di Cassazione ha enunciato, dunque, i seguenti principi di diritto:

il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazione nell’eventualità suddetta”.

“La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c.”.

 

Tribunale di Bari, 2 aprile 2026, n. 2089                                     

 

Sull’inesistenza del diritto a non nascere se non sani

 

Il Tribunale di Bari ha affrontato il tema della responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale di malformazioni fetali, soffermandosi in particolare sull’esistenza del cd. diritto a non nascere se non sani.

 

In primo luogo, il Tribunale ha confermato l’inesistenza di un diritto del concepito a nascere sano, richiamando il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno giacché l'ordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico.

 

Secondo il Giudice, infatti, se il danno si estrinseca in un peggioramento della situazione del danneggiato rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso, nel caso di omessa diagnosi di una malformazione non iatrogena, l'alternativa alla "nascita non sana" non è la "nascita sana", bensì la "non nascita", conseguente all'eventuale scelta abortiva della madre (Corte di Cassazione n. 25767 del 2015).

 

Pertanto, in linea con i precedenti giurisprudenziali, il Tribunale ha rilevato che la nascita non può mai costituire un "danno" per il nato, neppure se la sua vita sarà gravata da disabilità. La vita stessa, anche se affetta da malformazioni, non è un bene giuridicamente deteriore rispetto alla non-vita, e quindi la sua esistenza non può fondare una pretesa risarcitoria.

 

Ciò premesso, il Tribunale ha altresì chiarito che, con riferimento al danno derivante dalla lesione del diritto di autodeterminazione della gestante, questa è tenuta a un preciso onere probatorio concernente:

a) la rilevante anomalia del nascituro,

b) l'omessa informazione da parte del medico;

c) il grave pericolo per la salute psico-fisica della donna;

d) la scelta abortiva di quest'ultima.

Solo una volta assolto tale onere, è possibile discorrere di lesione del diritto all’informazione e all’autodeterminazione della gestante da cui derivano danni che non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche agli altri che siano connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita.

 

Cass., 13 maggio 2026, n. 13863                                                               

 

Il diritto al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale non è escluso nell’ipotesi in cui il danneggiato conduca in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa

 

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra l’obbligo di copertura assicurativa del veicolo, previsto dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, e il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, disciplinato dall’art. 144 del medesimo Codice, affrontando, in particolare, l’ipotesi in cui il soggetto danneggiato da un sinistro stradale sia sprovvisto di copertura assicurativa e agisca per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Anzitutto, la Corte ha osservato che l’art. 122 del Codice delle Assicurazioni prevede l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che, se non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (primo comma), facendovi conseguire la sanzione amministrativa (cfr. comma 1-quater) prevista dall'art. 193 del codice della strada, mentre l’azione diretta di cui all’art. 144 Codice delle Assicurazioni prevede che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione “ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione (primo comma), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (terzo comma) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (quarto comma)".

Da ciò risulta che tali disposizioni attengono a diversi piani e che la violazione dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 122 non incide affatto sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144.

Secondo la Corte, se il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex articolo 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, una siffatta considerevole sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.

Dunque, la messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa conduce all'applicazione di una sanzione amministrativa ed al fermo del veicolo, ma non può privare di tutela risarcitoria l'assicurato proprietario o il conducente non proprietario (né tanto meno l'eventuale trasportato).

Da ultimo, la Suprema Corte, richiamando la necessità di interpretare la normativa interna in conformità con la normativa europea e, in particolare, con la direttiva 2009/103/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, ed in particolare all'art. 18, che riconosce alle persone lese il diritto di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, ha rilevato che, del resto, mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la r.c. auto significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida.

 

Cass. Pen., 30 aprile 2026, n. 15877                                                         

 

I limiti alla sequestrabilità delle polizze assicurative a contenuto previdenziale e alla confiscabilità delle somme in caso di riscatto anticipato

 

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato la tematica dei limiti alla sequestrabilità delle polizze assicurative sulla vita nell’ambito delle misure cautelari reali finalizzate alla confisca per equivalente, anche in relazione all’art. 545, comma 7, c.p.c. disciplinante i crediti pignorabili.

In primo luogo, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito adagiandosi sulla linea difensiva di parte ricorrente - fondata sulla natura previdenziale del contratto assicurativo, qualificato come polizza vita “tradizionale”, con conseguente applicabilità del regime di impignorabilità previsto dall’art. 545, comma 7, c.p.c.  e richiesta di revoca della misura cautelare - non avessero idoneamente approfondito la natura della polizza oggetto di sequestro la quale non avrebbe dovuto essere desunta automaticamente dal nomen iuris del contratto, ma avrebbe richiesto da parte dei Giudici del merito una concreta operazione ermeneutica contrattuale volta ad accertare se si trattasse di polizza sulla vita tradizionale o di una polizza vita a contenuto finanziario.

Più nello specifico, la Suprema Corte – ribadendo la carenza di interesse della ricorrente alla caducazione della misura ablativa -  ha affermato che laddove il negozio dovesse essere qualificato come di tipo esclusivamente previdenziale, si dovrà procedere da parte del giudice di merito ad una ablazione parziale, che terrà conto, secondo i principi di diritto tracciati dalla giurisprudenza di legittimità dei limiti di impignorabilità dei beni fissati dall’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. mentre in caso contrario, l’ablazione non incontrerà limiti di sorta.

Sulla scorta di tali considerazioni, i Giudici di legittimità, richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 26252 del 24 febbraio 2022, hanno ritenuto poi di precisare che sono assoggettabili a confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, le somme derivate dall'estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall'assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, in quanto alle stesse non si applicano i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo.

 

Cass. Pen., 7 maggio 2026, n. 16500                                                         

 

Sull’applicazione del criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza nel giudizio promosso dalla parte civile ex art. 576 c.p.p.

 

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di responsabilità sanitaria per omicidio colposo, soffermandosi sui criteri di accertamento del nesso causale nelle condotte omissive dei sanitari e sui limiti del sindacato di legittimità nell’ambito dell’impugnazione presentata dalla parte civile ex art. 576 c.p.p., ai soli effetti civili.

 

Più nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che, definita la vicenda penale a seguito dell’assoluzione resa, in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare e confermata in appello, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, il ricorso proposto dalla sola parte civile a norma dell’art. 576 c.p.p. va esaminato ai soli fini dell’accertamento della responsabilità civile, con conseguente applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non” – o della “probabilità prevalente” – in luogo dello standard penalistico dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio.

 

A tal riguardo, richiamando i più recenti arresti della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che, una volta definita in via irrevocabile l’assenza di responsabilità penale dell’imputato, il giudice dell’impugnazione, adito ai soli effetti civili su richiesta della parte civile, è chiamato soltanto a verificare l’esistenza e l’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, secondo i principi propri della responsabilità civile, anche con riguardo all’accertamento del nesso eziologico. Dunque, il sindacato della Corte di Cassazione è chiamato a verificare se la motivazione impugnata regga il vaglio della logica e del diritto, e se le valutazioni del giudice di merito conducano coerentemente all’esclusione del nesso causale anche quando se ne consideri la conclusione alla luce del criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza.

 

Cass. Pen., 8 aprile 2026, n. 13299                                                

 

Sull’ammissibilità della querela depositata telematicamente da parte del difensore non munito di procura speciale

 

La vicenda posta al vaglio della Corte di cassazione, riguardava il ricorso presentato dalla parte civile avverso una sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela. L’atto introduttivo del procedimento, debitamente sottoscritto dalla persona offesa, era stato depositato tramite il portale telematico dal difensore nominato, privo di procura speciale ad hoc.

 

Il caso nasce da un assetto poco chiaro della normativa e dal mancato coordinamento tra le norme sulla querela e le disposizioni in tema di deposito telematico degli atti di cui all’art. 111 bis c.p.p.

L’art. 336 c.p.p. prevede che la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. L’art. 337, comma 1, c.p.p., poi, stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

L’art. 39 disp. att. c.p.p., consente al difensore di autenticare la sottoscrizione degli atti per cui sia richiesta tale formalità, ad eccezione di casi espressamente previsti da disposizioni speciali.

L’art. 111 bis c.p.p. introduce l’obbligo del difensore di provvedere al deposito telematico di determinati atti nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici precisando che detta modalità di deposito garantisce la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario.

A tale già articolato quadro normativo si aggiunge la norma transitoria di cui all’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) che onera  il difensore nominato, di avvalersi in via esclusiva della modalità di deposito telematico per determinati atti, tra cui la querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale

Tale ultimo inciso ha originato non pochi problemi interpretativi, ingenerando la prassi per la quale i difensori, al fine di scongiurare il rifiuto del deposito e di evitare eventuali future eccezioni sull’ammissibilità della querela depositata, si facevano, prudenzialmente, rilasciare un’apposita procura speciale per il deposito della querela ovvero per la presentazione della stessa.

La Corte di cassazione ha richiamato il proprio orientamento in base a cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale.

Tale regola, ha precisato la Corte, deve necessariamente valere anche per il caso di deposito telematico della querela atteso che non avrebbe alcun senso prevedere che per la presentazione “cartacea” dell’atto di querela della persona offesa, con sottoscrizione autenticata da parte del difensore, non occorre che sia conferita alcuna procura speciale per tale adempimento al difensore stesso, mentre in caso di analogo adempimento, ma con modalità “telematiche”.

La procura speciale è quindi richiesta, ai sensi dell'art. 336 c.p.p., solo nella – differente – ipotesi in cui l’atto non sia sottoscritto direttamente dalla persona offesa e non, invece, laddove quest'ultima intenda delegare al difensore il materiale deposito dell’atto nel portale telematico di cui all’art. 111 bis c.p.p.

La Suprema Corte, dunque, ha stabilito che la querela autenticata dal difensore è valida anche se depositata, per via telematica, dal difensore pur non dotato di apposita procura speciale, sempre che la sottoscrizione sia autenticata e conforme alle disposizioni normative, rinviando il processo per la prosecuzione agli effetti civili, ai sensi dell’art. 573, comma 1 bis, c.p.p., alla Sezione civile competente.

 

 

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