Cass., 8 giugno 2026, n. 18458
Polizza D&O: nulla la clausola che garantisce la società assicurata di quanto rimborsato “per legge” all'amministratore che abbia causato un danno a terzi
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti di validità ed efficacia strutturale delle c.d. Polizze D&O, ovvero i contratti assicurativi per la responsabilità civile degli organi di gestione e controllo della società.
In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che l’assicurazione c.d. “D&O” è un’assicurazione multirischio, finalizzata a coprire due tipologie di rischi:
a) la responsabilità civile degli amministratori e dei dirigenti d'una società commerciale; rispetto a tale rischio la polizza, se stipulata dalla società, costituisce un'assicurazione della responsabilità civile per conto di chi spetta ex art. 1891 cod. civ. (dal momento che la garanzia permane nonostante il mutare delle persone fisiche degli amministratori);
b) le perdite pecuniarie della società, consistite nelle somme sborsate per tenere indenne l'amministratore dalle richieste risarcitorie a lui rivolte da terzi, se tale pagamento sia "richiesto o dovuto a termini di legge"; rispetto a tale rischio la polizza costituisce un'assicurazione contro i danni (segnatamente, contro il rischio di perdite pecuniarie) per conto proprio.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ravvisato – diversamente dal paese dal quale tali clausole risultano mutuate (ovvero dagli Stati Uniti D’America) - come tale clausola parrebbe prime facie in contrasto con i principi sanciti dal diritto civile, in quanto, nel nostro ordinamento, non è previsto un obbligo per il committente di manlevare il commesso dalla responsabilità per i danni da questi causati a terzi (art. 2049 cod.civ.) né tantomeno nessuna norma impone di presumere la "buona fede" dell'amministratore che, avendo causato danni a terzi nello svolgimento del mandato, pretenda di essere manlevato dalla società di cui è organo, né quest'ultima ha l'obbligo ope legis di tenerlo indenne dalle pretese dei terzi.
Secondo la Suprema Corte, dunque, da tali considerazioni derivano due conseguenze:
- anzitutto che la clausola inserita in una polizza "D&O", in virtù della quale l'assicuratore si obblighi a tenere indenne la società assicurata di quanto questa debba rimborsare "per legge" all'amministratore che abbia causato con dolo o colpa un danno a terzi, è nulla per inesistenza del rischio, ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., non esistendo, come si è detto, alcuna norma che imponga al preponente di tenere indenne il preposto per i danni da questo causati a terzi con dolo o colpa;
- inoltre che l'unica obbligazione teoricamente concepibile a carico della società e nei confronti dell'amministratore, nel caso di danni arrecati da quest'ultimo a terzi nell'adempimento del mandato, potrebbe essere quello di regresso ex art. 2055 cod. civ., e sempre che si tratti di danno concausato da società e amministratore.
Ugualmente i Giudici di legittimità hanno rilevato che se la società (assicurata), pur non essendovi obbligata per legge o contratto, decida di rimborsare all’amministratore il risarcimento da questi pagato al terzo, il danno non sarebbe comunque indennizzabile ai sensi dell’art. 1900 c.c. in quanto il rischio assicurato in una assicurazione contro i danni dovrebbe consistere in un evento fortuito, futuro, incerto, imprevedibile e non voluto e nel caso l’evento non potrebbe giammai dirsi “non voluto”.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: "È nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 cod. civ. la clausola, inserita in una polizza c.d. "D&O", in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l'amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni".
Cass., 17 giugno 2026, n. 20447
L’omesso avviso ex art. 1913 c.c. e la necessità dell’intento fraudolento dell’assicurato
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la tematica dell’omissione dolosa dell’avviso di sinistro ex art. 1915 c.c., prendendo le distanze da quello che era stato sinora l’orientamento consolidato e chiarendo che l’omissione dell’avviso di sinistro, previsto dall’art. 1913 c.c., può causare la perdita del diritto all’indennizzo solo se dolosa; ed omissione dolosa può dirsi solo quella dettata dall’intento di nuocere all’assicuratore con proprio vantaggio.
Il ragionamento della Corte prende le mosse da un’approfondita e interessante ricostruzione della genesi storica della norma posta quale strumento di tutela dell’assicuratore nella prassi delle assicurazioni marittime. In quel contesto, la ratio della norma era quella di bloccare la comminatoria di decadenza dell’assicurato per il solo fatto del ritardo, stabilendo che, per potere ritenere l’assicurato decaduto dal diritto all’indennizzo, non bastasse il mero ritardo, ma fosse necessario un quid pluris, ravvisato dal legislatore nel c.d. dolo dell’assicurato.
Diversamente, la Suprema Corte ha ritenuto che oggi lo scopo dell’art. 1915 c.c. consista nel salvaguardare l’interesse dell’assicuratore a stimare il danno nel suo esatto ammontare; accertare le cause del sinistro al fine di valutarne l’indennizzabilità; conservare le prove necessarie a preservare l’eventuale surrogazione nei confronti di terzi. Pertanto, l’omissione “dolosa” dell’obbligo di avviso deve ritenersi quella mirata a frustarne lo scopo, essendo la consapevolezza di nuocere all’assicuratore, il dolo che rileva ai fini della perdita dell’indennizzo, non la mera coscienza e volontà di astenersi dall’avviso.
Tale conclusione troverebbe conferma anche nell’interpretazione letterale e sistematica della norma.
Sotto il primo profilo, infatti, il dolo consiste nel volere “il risultato” dell’omissione, non l’omissione in sé (art. 43 c.p.). Quindi è dolosa l’omissione dell’avviso quando è voluta non l’omissione in sé, ma anche il suo risultato: ed il risultato dell’omissione preso in considerazione dalla legge, per quanto detto, è il nocumento dell’assicuratore con vantaggio dell’assicurato.
Dal punto di vista sistematico, invece, se l’assicurato omettesse volutamente di avvisare l’assicuratore del sinistro, ma senza nutrire in pectore intenti fraudolenti, l’assicuratore sarebbe già tutelato dal secondo comma dell’art. 1915 c.c., dal momento che un’omissione dell’avviso voluta ma non fraudolenta costituirebbe una mera condotta colposa.
La Corte ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: per i fini di cui all’art. 1915, primo comma, c.c., l’omissione dolosa dell’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c. comporta la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo soltanto se compiuta al fine specifico di ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi. La voluta omissione dell’avviso, non dettata da intenti fraudolenti, costituisce omissione colposa ai sensi dell’art. 1915, secondo comma, c.c. e può comportare la riduzione dell’indennizzo. A tale ultimo fine, l’onere di provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio causato dal ritardo o dall’omissione (che può teoricamente anche essere pari all’intero indennizzo) spetta all’assicuratore.
Cass., 29 maggio 2025, n. 16890
I presupposti per la risarcibilità iure hereditatis del danno morale catastrofale e del danno biologico terminale
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione affronta, tra gli altri, il tema della risarcibilità dei danni trasmissibili iure hereditatis ai congiunti della vittima di un fatto illecito, precisando la distinzione tra danno morale catastrofale e danno biologico terminale.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che:
- il danno morale catastrofale consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'avvicinarsi della propria fine;
- il danno biologico terminale costituisce, invece, il pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima.
Ciò premesso, i Giudici precisano che il primo di tali pregiudizi è risarcibile in base all’intensità della sofferenza, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Pertanto, la Corte ribadisce l’ormai consolidato principio di diritto secondo cui in caso di accertata coscienza della vittima di un fatto illecito, il danno morale c.d. catastrofale, consistente nella sofferenza determinata dalla percezione della gravità della propria condizione, fino a quella dell’imminenza della propria fine, va risarcito indipendentemente dalla durata più o meno lunga dell'agonia, rilevando invece l’intensità della percezione in termini di entità del risarcimento medesimo. Da tale danno si distingue invece il danno biologico terminale, che dev'essere risarcito solo in presenza di una sopravvivenza per un tempo apprezzabile e che peraltro prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione in capo alla vittima stessa.
Cass., 13 maggio 2026, n. 14021
Il concorso di colpa del trasportato di un veicolo condotto da un soggetto in stato di ebbrezza
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al concorso di colpa del trasportato che accetta di salire a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza.
Anzitutto, la Suprema Corte ha richiamato la Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 e, in particolare, il XXIII Considerando il quale stabilisce che obiettivo del legislatore comunitario è includere tutte le persone trasportate nei benefici assicurativi (salvo il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illegale).
Tale Considerando se da un lato prevede che “un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d'intossicazione del conducente”, e che “l'obiettivo di dissuadere i conducenti dall'agire sotto gli effetti dell'alcol (...) non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici”, da un altro lato, fa salva la responsabilità dei passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza, “secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico”.
L’art. 13, ultimo comma, della Direttiva n. 103/2009 stabilisce inoltre che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l'azione di tale passeggero.
Per fare luce su tale apparente contraddittorietà delle due disposizioni, (…) da un lato, l’imposizione agli Stati membri di escludere dai benefici assicurativi coloro che siano trasportati su veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza; dall’altro, la “salvezza” dell’autonomia degli Stati membri medesimi nel dettare le regole della responsabilità civile, ivi comprese quelle che possono comportare una corresponsabilità del trasportato nell’ipotesi suddetta), i Giudici di legittimità hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Candolin, n. 537/03), la quale ha affermato due importi princìpi: da un lato, il principio per cui il diritto comunitario in tema di assicurazione della r.c.a. sarebbe "privato del suo effetto utile" in presenza di una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento (o lo limitasse in misura sproporzionata) "in base a criteri generali ed astratti" (par. 29); dall'altro lato, il principio per cui lo stesso diritto unionale consente tuttavia agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato "in base ad una valutazione caso per caso" di circostanze eccezionali (par. 30).
Sulla scorta di princìpi, la Suprema Corte, richiamando la sentenza n. 24920 del 17 settembre 2024, che ha stabilito che l'eventuale concorso di colpa del passeggero alla determinazione del sinistro deve essere accertato con giudizio sintetico a posteriori, e non con giudizio analitico a priori ha concluso affermando che: il giudice del merito è chiamato, dunque, ad accertare l'eventuale concorso colposo di chi si lasci trasportare in automobile da un ubriaco, vagliando, caso per caso, le condizioni della vittima e del conducente, l'entità del tasso alcolemico, le circostanze di tempo e di luogo e la prevedibilità del rischio, motivando analiticamente su tutte queste circostanze; il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricadrà a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima è fatto impeditivo od estintivo della pretesa attorea, e, quale oggetto di eccezione (benché in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, alla luce delle circostanze emergenti dagli atti), va dimostrato da chi la solleva.
Cass. Pen., 6 febbraio 2026, n. 17294
Il consenso del paziente nella valutazione dell’attività medico – chirurgica
La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sull’attività sanitaria svolta senza un idoneo consenso informato.
Il caso riguardava un medico condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni dolose aggravate (artt. 582-583 c.p.) Al professionista era contestato di aver sottoposto alcuni pazienti a interventi di dacriocistectomia (DCT) in luogo di quello, concordato e per il quale era stato assunto il consenso informato, di dacriocistorinostomia (DCR), omettendo di informarli sulle possibili complicanze post-operatorie e causando una malattia di durata superiore a 40 giorni.
Nel decidere sul ricorso proposto dal sanitario, la Corte di Cassazione ha affermato che la finalità terapeutica, che caratterizza l’attività medica, di per sé esclude il dolo delle lesioni: il trattamento medico-chirurgico, se inserito in un contesto di ragionevole indicazione terapeutica e guidato da scopi di cura, elimina in radice l’elemento soggettivo del reato di lesioni volontarie. La mancanza o la ritenuta "non linearità" del consenso informato, d’altro canto, non sono state ritenute sufficienti da sole a dare prova della consapevole volontà di danneggiare l'integrità fisica del paziente.
In secondo luogo si è fatto riferimento al concetto penalistico di malattia: ai fini della configurabilità del reato di lesioni, la Suprema Corte ribadisce che non rilevano le mere alterazioni anatomiche essendo, viceversa, necessario accertare l'esistenza di una vera e propria malattia in senso funzionale e oggettivo, che causi, cioè, una reale compromissione delle funzionalità dell'organismo; diversamente, non si può parlare di malattia in senso penalmente rilevante e il reato di lesioni non potrà dirsi integrato.
Si è, quindi, precisato che la condotta del medico che agisce per scopi curativi resta priva di rilevanza penale a titolo di lesioni dolose sia nell’ipotesi di esito fausto dell’intervento in concreto eseguito (con miglioramento delle condizioni di salute) sia nell’ipotesi di esito infausto perché la finalità curativa che guida il sanitario, a monte, esclude il dolo delle lesioni volontarie. Ciò, sempreché la condotta del medico si inserisca in un contesto di ragionevole indicazione terapeutica, con condotta finalizzata a scopo di cura o terapia.
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale competente al fine di valutare se nell'operato del medico fossero o meno configurabili eventuali profili di colpa e, in tal caso, di verificare la presenza della necessaria condizione di procedibilità.
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