08.2026

Cass., 8 giugno 2026, n. 18559                               

L’assicuratore per la r.c. del condebitore solidale, che abbia pagato ex art. 1917 co. 2 c.c., ha azione diretta solo nei confronti dell’altro condebitore ma non del suo assicuratore per la r.c.  

                       

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito quale sia il soggetto legittimato passivo dell’azione recuperatoria dell’assicuratore della responsabilità civile di un condebitore solidale che abbia già  versato il risarcimento direttamente al terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1917, co. 2, c.c.

In primo luogo, la Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1917 c.c., l’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile consiste nel tenere indenne il proprio assicurato delle somme che questi sia tenuto a corrispondere al terzo danneggiato e non si traduce in una responsabilità solidale dell'assicuratore verso il terzo o verso altri soggetti che abbiano pagato al terzo.

Secondo la Corte, dunque, l’eventuale pretesa restitutoria dell’assicuratore della responsabilità civile di uno dei condebitori in solido, derivante dal pagamento effettuato al danneggiato, non può essere rivolta direttamente contro la compagnia assicurativa dell’altro condebitore, in quanto il debitore (pro quota) del risarcimento resta il responsabile, mentre l’assicuratore è tenuto a manlevarlo nei limiti del contratto e dei presupposti di operatività.

Secondo i Giudici di legittimità, anche volendo sussumere la pretesa creditoria nello schema dell’azione di regresso del solvens verso il condebitore solidale difetterebbe il presupposto essenziale della solidarietà. Anche ipotizzando un’obbligazione risarcitoria pro quota del condebitore, quest’ultimo resterebbe il soggetto condannato in solido (nel caso in esame, un medico) non già la sua compagnia, la quale non è corresponsabile del danno, bensì obbligata (eventualmente) a manlevarlo nei limiti del contratto.

Ugualmente, secondo la Corte, se si ipotizzasse una surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c. essa opererebbe nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili del danno ed il responsabile “pro quota” del fatto dannoso resterebbe, pertanto, l’altro condannato in solido non già il proprio assicuratore.

I Giudici di legittimità hanno, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: l'assicuratore della responsabilità civile d'un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d'un altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della r.c. di quest'ultimo. Non si dà surrogazione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d'un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell'assicuratore della r.c. del condebitore solidale.

 

Cass., 12 giugno 2026, n. 19364

Infortunio sul lavoro e operatività della copertura RCA nelle aree private   

            

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, in un’ipotesi di infortunio occorso in ambito lavorativo con un mezzo di trasporto all’interno di un’area privata, si è occupata di verificare se il contesto lavorativo e la natura privata dell’area escludano o meno l’operatività della responsabilità da circolazione e della correlata copertura assicurativa.

Anzitutto la Corte ha richiamato il proprio più recente orientamento, secondo il quale nel concetto di circolazione (e, quindi, perché possa trovare applicazione la normativa sulla copertura assicurativa della r.c.a.) è sufficiente che l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale", ribadendo inoltre che qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è danno cagionato dalla circolazione, senza che rilevi che esso si sia verificato su area pubblica o privata.

Partendo da tali assunti, l’ordinanza in esame ha chiarito che la natura dell'area e la qualificazione dell'attività come lavorativa non possono, da sole, escludere la riconducibilità del fatto alla circolazione, dovendo il giudice di merito accertare se, nel concreto, il veicolo fosse utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto ovvero quale macchina operatrice in funzione diversa.

Ciò che rileva, prosegue la Corte, è verificare se nel momento dell'evento dannoso, il veicolo fosse utilizzato come mezzo di circolazione ovvero come mezzo di lavoro in senso funzionale, (…) risultando irrilevanti, di per sé soli, tanto la natura pubblica o privata dell'area quanto l'inserimento dell'evento in un contesto lavorativo.

Dunque, i Giudici di legittimità hanno concluso affermando che il discrimine tra responsabilità da circolazione e responsabilità derivante da attività lavorativa non può essere individuato né nella natura dell'area né nell'inerenza dell'evento ad un contesto lavorativo, bensì esclusivamente nella verifica in concreto della funzione svolta dal veicolo al momento del fatto.

 

Cass., 22 luglio 2026, n. 23891

L’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. anche al risarcimento dei danni da fatto illecito                                                                                                      

La Corte di Cassazione, a pochi mesi dalla pubblicazione delle ordinanze gemelle del 20 marzo 2026, che sembravano aver chiarito il contrasto in tema di applicazione degli interessi maggiorati, torna ad affrontare la tematica giungendo a un principio di diritto diametralmente opposto al precedente.

 

Più nello specifico, con l’ordinanza in oggetto, preso atto del contrasto giurisprudenziale esistente tra l’orientamento che limita l’applicabilità della norma alle obbligazioni c.d. di valuta, solo se scaturenti da un contratto, quello che la estende alle obbligazioni di qualsiasi fonte purché liquide o di pronta liquidazione e quello, infine, che la ritiene applicabile a qualunque obbligazione pecuniaria, quale che ne sia la fonte e la natura, la S.C. aderisce a quest’ultima interpretazione estensiva, ritenendo superabili gli argomenti posti a fondamento delle tesi restrittive.

 

Quanto al primo orientamento, i Giudici di legittimità hanno chiarito come gli argomenti professati a sostegno confondano lo scopo dell’obbligazione di interessi con la misura di essa, ovvero il saggio degli interessi. Secondo la Corte, infatti, gli interessi corrispettivi e moratori non hanno una funzione diversa da quelli compensativi, perseguendo gli uni e gli altri lo scopo di remunerare il creditore dall’impossibilità di disporre del proprio denaro e farlo fruttare, senza alcuna differenza tra chi debba ricevere una somma di denaro in forza di un titolo contrattuale e chi debba riceverla a titolo di risarcimento del danno.

 

Inoltre, nel fissare il saggio degli interessi legali, il quarto comma dell’art. 1284 mostra di disciplinare solo un segmento degli effetti della mora: quelli decorrenti dalla domanda in poi. Restano, al contrario, gli effetti della mora dal momento del fatto illecito alla domanda disciplinati dalle norme generali, non si vede come possa supporsi “incompatibilità” tra norme destinate ad essere applicate in successione di tempo. Senza contare, poi, che lo scopo della disposizione – ossia quello di colpire l’inadempienza rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattizio assuntonon si comprende perché non debba essere esteso, tale scopo, anche all’inadempimento del responsabile d’un fatto illecito.

 

Neppure l’interpretazione letterale dell’art. 1284, quarto comma c.c. sostiene l’orientamento restrittivo in questione. Infatti, con riferimento all’incipit secondo cui se le parti non ne hanno determinato la misura, i Giudici – precisando che si tratti, evidentemente, di una norma che detta una regola "A"; poi introduce una eccezione "B", infine stabilisce che tale eccezione si applica solo quando ricorre il presupposto "C" – chiariscono che:

-) la regola è che dalla domanda sono dovuti interessi maggiorati;

-) l'eccezione è che dalla domanda sono dovuti gli interessi convenzionali;

-) il presupposto dell'eccezione è che le parti abbiano pattuito interessi convenzionali.

Pertanto, non potendo il presupposto di un’eccezione divenire presupposto anche della regola, ne deriva che la norma debba essere letta come di seguito: il tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., si applica a tutte le controversie; non si applica a nessuna controversia, se le parti hanno stipulato un patto di interessi.

 

La S.C. ritiene, poi, neppure condivisibile l’orientamento secondo cui l’art. 1284, quarto comma c.c. si applichi alle sole obbligazioni liquide o di pronta liquidazione poiché, oltre ad essere foriero di incertezze (non essendo sempre semplice discernere la liquidità del credito), mal si concilia con il principio ormai consolidato secondo cui l’obbligazione risarcitoria, illiquida per definizione, produce interessi compensativi. Risulterebbe, infatti, inspiegabile per quale ragione il credito risarcitorio, benché illiquido, possa produrre interessi il cui saggio è scelto dal giudice, ma non possa produrre interessi il cui saggio è stabilito dalla legge.

 

A sostegno, invece, della interpretazione estensiva ampliativa, la Corte richiama:

  1. la lettera della disposizione che fa decorrere gli interessi al tasso maggiorato “dalla domanda”, con previsione così ampia da non consentire congetture restrittive,
  2. la ratio dello stesso articolo, introdotto per scoraggiare ingiustificati ritardi nell’adempimento, evidenziando come tale esigenza non cessa sol perché la fonte dell’obbligazione sia la legge o un fatto illecito, invece che il contratto.

 

In conclusione, dunque, la S.C. – in contrasto con le precedenti pronunce – è tornata a ritenere che l’art. 1284, quarto comma c.c. debba ritenersi applicabile a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio.

 

Cass. civ., Sez. Un., 10 agosto 2026, n. 24599

Gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione del reato sulla prescrizione del credito risarcitorio quando l’azione civile è esercitata nel processo penale    

          

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione del reato sulla prescrizione del corrispondente credito risarcitorio della persona offesa.

 

La Corte ha, preliminarmente, affermato che gli atti interruttivi della prescrizione del reato non hanno effetto sulla prescrizione del credito risarcitorio soltanto se il creditore non scelga di costituirsi parte civile; qualora, invece, il creditore eserciti l’azione civile nel processo penale, deve applicarsi una regola opposta.

 

I Giudici di legittimità – dando seguito al principio generale espresso dalla stessa Corte – hanno chiarito, infatti, che nessuna norma di legge prevede che l’interruzione della prescrizione del reato sortisca effetti sulla prescrizione delle obbligazioni civili sorte dal reato ex art. 1173 c.c., le cui cause di interruzione sono disciplinate dagli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c. e tra cui non rientrano espressamente i fatti interruttivi della prescrizione del reato.

 

Secondo le Sezioni Unite, infatti, un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2947 c.c. esclude che l’estensione al credito risarcitorio la più lunga prescrizione prevista per il reato, comporti ipso facto l’estensione al primo di tutte le regole sulla prescrizione dettate per il secondo.

 

Nel caso, invece, di costituzione del danneggiato quale parte civile nel processo penale vale la regola opposta e, dunque, come corollario che gli atti interruttivi della prescrizione del reato estendano i propri effetti al credito risarcitorio (o restitutorio) vantato dalla vittima (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 18 aprile 2019, n. 24906), in quanto, secondo la Corte, l'inserimento dell'azione civile nel processo penale ne impone vari "adattamenti e modifiche", resi necessari "dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi" (così Corte cost. 12.7.2019 n. 176; Corte cost.29.1.2016 n. 12), e questo perché:

a) la parte che intende costituirsi parte civile non può farlo prima che sia fissata l’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 79 c.p.p.;

b) la fissazione di tale udienza non dipende dalla volontà della vittima del reato;

c) non può essere ascritta ad inerzia della vittima del reato la circostanza che all’udienza preliminare si pervenga soltanto a seguito della sua opposizione a una poco meditata richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e successivamente non condivisa dal GIP proprio in accoglimento dell’opposizione proposta dalla parte danneggiata.

 

Secondo la Suprema Corte, una diversa soluzione imporrebbe alla parte civile una iniqua scelta: o perdere il diritto per prescrizione (in conseguenza, ad esempio, di una tardiva fissazione dell’udienza preliminare; n.d.r.), o rinunciare alla costituzione di parte civile, perdendo i benefìci che da essa potrebbe ritrarre. E questo perché, prosegue la sentenza in commento, se la prescrizione civile stesse per compiersi prima della possibilità di costituirsi parte civile, e contemporaneamente si negasse l'efficacia extra penale dell'interruzione della prescrizione del reato, l'azione civile resterebbe l'unica possibilità per il danneggiato, che perderebbe così il diritto di far valere la propria pretesa nel processo.

 

Da ultimo, i Giudici di legittimità hanno precisato che gli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale non mutano la natura dell’eccezione di prescrizione, che resta un’eccezione in senso stretto ai sensi dell’art. 2938 c.c.. Pertanto l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare la suddetta eccezione, ha l’onere di farlo nel processo penale (principio anch’esso già affermato dalle Sezioni Penali di questa Corte: ex aliis, in motivazione, Sez. 6, Sentenza n. 35529 del 12/08/2014; Sez. 4, Sentenza n. 3601 del 31/01/2007).

 

Cass., 21 giugno 2026, n. 21074

Il danno parentale c.d. potenziale                                                 

 

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito il precedente orientamento formatosi in relazione al risarcimento del danno parentale c.d. potenziale, ossia quel pregiudizio patito dal figlio derivante dalla perdita della possibilità di instaurare un rapporto affettivo conseguentemente alla totale perdita della capacità procreativa derivata alla propria madre in seguito a malpractice.

 

La S.C., con riguardo alla domanda della figlia minore al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha chiarito che, una volta accertato il comune progetto genitoriale di formare una famiglia più numerosaanche la figlia unica perde, per conseguenza del fatto illecito, la possibilità di instaurare un legame affettivo normalmente esistente in detto nucleo familiare, legame che costituisce valore costituzionalmente tutelato ex art. 29 Cost., anche quando si collochi su un piano potenziale.

 

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la natura potenziale del rapporto con i germani incide non sulla configurabilità del danno quanto, piuttosto, sull'intensità del pregiudizio risarcibile, derivante dalla mancata possibilità di beneficiare della relazione affettiva con fratelli e/o sorelle.

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Mod.: IS - Data Agg. 06/2025

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